Cassazione Civile, Ordinanza n. 00057/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce nell’ambito dell’ammissione al passivo di una liquidazione coatta amministrativa. Una società creditrice, titolare di crediti verso una cooperativa poi posta in L.C.A., aveva ottenuto dal tribunale l’ammissione in chirografo di parte del credito, con riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sino a una certa data, ma con esclusione della prededuzione per i crediti maturati dopo il deposito della prima domanda di concordato con riserva e con solo parziale accoglimento dell’eccezione di compensazione. La creditrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 182-bis e 111 l. fall., per avere il tribunale escluso la prededuzione dei crediti sorti dopo la domanda prenotativa, sostenendo che gli accordi di ristrutturazione sarebbero procedura concorsuale e che i crediti sorti in funzione della continuità aziendale avrebbero dovuto essere prededucibili; 2) violazione degli artt. 1723 c.c. e 56 l. fall., per avere negato la compensazione tra il credito della ricorrente e il debito sorto verso la procedura a seguito dell’incasso di somme da parte della mandataria in rem propriam; 3) violazione dell’art. 1243 c.c., per non avere compensato il debito della ricorrente con il credito ammesso in prededuzione. La procedura resistente ha proposto ricorso incidentale con due motivi: 1) contestazione dell’ammissione degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, sostenendo che le fatture riguardavano soltanto rimborsi costi e non transazioni commerciali; 2) contestazione della compensazione riconosciuta dal tribunale, deducendo che alcuni documenti contabili non avevano valore di ricognizione di debito e che mancavano liquidità, esigibilità e reciprocità dei crediti.
La decisione
La Corte ha accolto solo il terzo motivo del ricorso principale, dichiarando inammissibile il primo e infondato il secondo; ha rigettato integralmente il ricorso incidentale. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente al punto accolto e ha rinviato al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Sul primo motivo ha affermato che gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono istituto di diritto concorsuale, ma ha ritenuto la censura inammissibile perché generica, mancava l’allegazione specifica del contenuto del piano e del nesso tra i crediti pretesi e gli obiettivi della procedura; dunque non si può estendere automaticamente la prededuzione a tutti i crediti sorti dopo la domanda. Sul secondo motivo ha escluso la compensazione ex art. 56 l. fall. perché il credito della mandante verso la mandataria sorge solo al momento dell’incasso, sicché se l’incasso avviene dopo l’apertura della procedura mancano i presupposti per la compensazione concorsuale. Sul terzo motivo ha ritenuto invece che, se il debito della ricorrente è sorto dopo l’apertura della procedura e la ricorrente vanta un credito prededucibile verso la massa, la questione andava ricondotta alla compensazione civilistica ex art. 1241 c.c., non all’art. 56 l. fall.; il giudice di merito doveva quindi verificare la ricorrenza dei requisiti di reciprocità, certezza, liquidità ed esigibilità al momento della decisione. Il ricorso incidentale è stato rigettato: gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sono stati ritenuti applicabili anche alle prestazioni di appalto, intese come prestazioni di servizi in senso ampio; le censure sulla qualificazione contabile e sulla liquidità/esigibilità sono state reputate inammissibili perché attengono a valutazioni di fatto riservate al merito.
Norme richiamate
gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono istituto del diritto concorsuale, soggetto a controllo, pubblicità e omologazione, ma la prededuzione non si estende automaticamente a tutti i crediti sorti dopo la domanda
richiamato per il tema della prededuzione dei crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale
consente la compensazione concorsuale solo se il fatto genetico del credito opposto è anteriore all’apertura della procedura; non si applica al credito che nasce dopo l’incasso da parte del mandatario
il mandato in rem propriam non si scioglie per effetto dell’insolvenza della mandante
la compensazione civilistica richiede debiti reciproci, liquidi ed esigibili; nel caso di credito prededucibile e debito della procedura il giudice deve verificare tali presupposti
la domanda di compensazione tra credito della procedura e debito della massa va ricondotta alla compensazione civilistica generale, non alla disciplina concorsuale
la nozione di transazione commerciale comprende anche prestazioni di servizi rese in ambito di appalto
richiamato in relazione alla decorrenza automatica degli interessi moratori nei contratti tra imprese
il contratto di appalto rientra nella nozione di prestazione di servizi rilevante ai fini del d.lgs. 231/2002
la ricognizione di debito è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito
richiamato per il deposito di memoria in cassazione
la Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il risultato sia comunque conforme a diritto
termine per il ricorso incidentale tempestivo
termine per impugnare il decreto sullo stato passivo, rilevante per distinguere impugnazione principale e incidentale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, pur avendo natura concorsuale, non comportano una prededuzione indiscriminata di tutti i crediti sorti dopo la domanda: occorre allegare e dimostrare che il credito derivi dall’esecuzione di contratti conformi al piano e funzionali agli obiettivi della procedura.
- La prededuzione dei crediti sorti nell’ambito di una procedura di risanamento richiede un nesso specifico con il piano o con la funzione della procedura; non basta richiamare in astratto la continuità aziendale.
- Nel mandato all’incasso il credito non si trasferisce al mandatario: l’obbligo di riversare le somme al mandante nasce solo al momento dell’effettiva riscossione, sicché se questa avviene dopo l’apertura della procedura non opera la compensazione concorsuale ex art. 56 l. fall.
- Quando il debitore della procedura intende compensare il proprio debito con un credito verso la massa già ammesso o prededucibile, la questione va esaminata alla luce della compensazione civilistica generale, con verifica di reciprocità, liquidità ed esigibilità, e non automaticamente sotto il profilo dell’art. 56 l. fall.
- La disciplina degli interessi moratori del d.lgs. 231/2002 si applica anche ai contratti di appalto tra imprese, perché la prestazione appaltistica integra una prestazione di servizi in senso ampio.
- Le censure che investono la qualificazione di documenti contabili o la ricostruzione del contenuto di dichiarazioni come ricognizione di debito attengono al fatto e non sono, di regola, sindacabili in cassazione come violazione di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00008/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_civile · 2 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00009/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_civile · 2 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00011/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_civile · 2 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00013/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_civile · 2 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00019/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_civile · 2 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00020/2025 del 02/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →