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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10569/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per maggiore imposta sulla pubblicità relativa all'annualità 2011, emesso dalla concessionaria della riscossione per conto di un Comune, in relazione a messaggi pubblicitari diffusi mediante pannelli mobili bifacciali installati fronte-retro su carrelli per la spesa presso supermercati e centri commerciali. La società contribuente aveva già visto respinto il ricorso nei precedenti gradi di merito e aveva poi proposto ricorso per cassazione, deciso con ordinanza n. 32648/2018. Con il presente ricorso per revocazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., la ricorrente deduceva due errori di fatto: (1) l'erronea identificazione della fattispecie, perché la Corte avrebbe trattato il caso come relativo a cartelli bifacciali ex art. 7, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, mentre si trattava di cartelli installati sui carrelli, rilevanti semmai ai sensi del comma 5 della stessa norma; (2) l'erronea esclusione dell'operatività del giudicato esterno, poiché la Corte avrebbe ritenuto terzi i soggetti coinvolti in una precedente sentenza della CTR Abruzzo passata in giudicato, mentre si trattava, secondo la ricorrente, delle stesse parti e di una diversa annualità d'imposta. La concessionaria ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Quanto al primo, ha affermato che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una svista percettiva, immediatamente verificabile dal raffronto tra sentenza e atti, e deve essere decisivo, cioè tale che, se percepito correttamente, avrebbe imposto una decisione diversa per necessità logico-giuridica. Nel caso concreto, anche a prescindere dall'erroneo richiamo ai "cartelli bifacciali" anziché ai carrelli su cui erano installati, la questione sostanziale era stata risolta correttamente: l'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 507/1993 consente il trattamento come unico mezzo pubblicitario solo se i mezzi hanno identico contenuto o sono riferibili al medesimo soggetto passivo e sono collocati in connessione funzionale tra loro. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che i messaggi pubblicitari fossero diversi e riferibili a soggetti diversi, sicché mancava il presupposto per l'applicazione del regime agevolato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la decisività dell'errore denunciato, rilevando che, in materia tributaria e per imposte periodiche, il giudicato esterno ha efficacia limitata a fatti aventi efficacia permanente o pluriennale o a rapporti ad esecuzione prolungata; invece la pubblicità esaminata dipende da modalità e contenuti suscettibili di variazione annuale, con conseguente necessità di un nuovo accertamento in concreto per ciascun periodo d'imposta. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione nei limiti propri del rimedio straordinario.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve essere un errore di percezione, meramente materiale e decisivo; non può coincidere con un errore di valutazione o di diritto.

  • art. 7 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Ai fini del calcolo della superficie imponibile, mezzi pubblicitari di identico contenuto o riferibili al medesimo soggetto, se collocati in connessione funzionale, possono essere considerati come un unico mezzo pubblicitario.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'asserita efficacia del giudicato esterno tra le stesse parti.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo se l'errore consiste in una svista percettiva immediatamente riscontrabile dagli atti, non già in una contestazione della valutazione giuridica compiuta dal giudice.
  • L'errore revocatorio deve essere decisivo: occorre che, senza quella svista, la decisione avrebbe dovuto essere diversa per necessità logico-giuridica; non basta allegare che il giudice avrebbe potuto decidere diversamente in concreto.
  • In materia di imposta sulla pubblicità, il regime di tassazione unitaria presuppone congiuntamente l'identità del contenuto o del soggetto passivo e il collegamento funzionale tra i mezzi pubblicitari; la sola collocazione fisica non è di per sé sufficiente, ma il collegamento va verificato caso per caso.
  • Il giudicato esterno in materia tributaria non si estende automaticamente a periodi d'imposta diversi quando l'accertamento riguarda elementi suscettibili di variazione annuale; l'efficacia preclusiva opera solo per fatti con efficacia permanente o pluriennale o per rapporti ad esecuzione prolungata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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