Cassazione Civile, Ordinanza n. 20930/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2013. La società contribuente aveva proposto ricorso in primo grado, poi rigettato; quindi aveva appellato la decisione davanti alla commissione tributaria regionale, che ha dichiarato inammissibile l'appello. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) violazione del diritto dell'appellante a partecipare alla discussione, deducendo la violazione dell'art. 34 del codice del processo tributario e dell'art. 27 del D.L. 137/2020; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. in relazione alla notificazione di un questionario-invito a comparire, utilizzato per il contraddittorio nella fase amministrativa; 3) nullità della sentenza per motivazione insufficiente, omesso esame di fatto decisivo e omessa pronuncia su un motivo di appello, con richiamo all'art. 112 c.p.c.; 4) violazione dell'art. 109, commi 1 e 2, TUIR. La censura ritenuta decisiva riguarda però il primo motivo: la CTR avrebbe deciso allo stato degli atti pur in presenza di richiesta di trattazione scritta/discussione, senza dare conto dell'impossibilità di procedere con collegamento da remoto né della celebrazione dell'udienza in forma conforme alla disciplina emergenziale applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame motivato della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è stata annullata perché la mancata fissazione della discussione orale, nonostante rituale richiesta di parte, integra nullità della sentenza per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, senza necessità di dimostrare quali argomenti sarebbero stati svolti in udienza.
Norme richiamate
art. 34 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla parte ricorrente come norma violata in relazione al diritto alla discussione nel processo tributario
art. 27 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176
"In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione"
la disciplina emergenziale consentiva la decisione allo stato degli atti solo in mancanza di rituale istanza di discussione o, comunque, nel rispetto delle modalità previste; la Corte ha rilevato che il giudice a quo non ha dato conto dell'impossibilità di procedere con collegamento da remoto né della corretta gestione della richiesta di discussione
evocato come parametro della censura sulla notificazione del questionario-invito a comparire nella fase amministrativa, ma il motivo è rimasto assorbito
richiamato quale parametro della doglianza di omessa pronuncia su un motivo di appello, ma la censura è stata assorbita
richiamato nel quarto motivo relativo alla deducibilità/qualificazione dei componenti reddituali, ma il motivo è stato assorbito
indicato per il deposito della memoria della parte ricorrente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro di ricorso per la dedotta violazione di legge
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di appello, quando una parte abbia ritualmente chiesto la discussione, la mancata celebrazione dell'udienza orale o la mancata corretta gestione della discussione secondo la disciplina emergenziale applicabile può determinare la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
- Ai fini della nullità per omissione della discussione, non è necessario che la parte indichi specificamente quali argomenti avrebbe illustrato in udienza: il pregiudizio difensivo è insito nell'impedimento alla discussione finale.
- La decisione 'allo stato degli atti' è legittima solo se risulta rispettata la normativa processuale applicabile e, in particolare, se il giudice dia conto delle ragioni che impediscono la trattazione richiesta o delle modalità alternative previste dalla legge.
- Quando un motivo di ricorso è accolto in modo assorbente per una nullità processuale, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
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