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Sentenza

Sentenza del 11/04/2019 n. 10123 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR Toscana che aveva riconosciuto all'Istituto l'esenzione ICI per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativamente a un immobile destinato a casa di cura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Il ricorrente sosteneva che l'attività sanitaria, essendo organizzata per fornire servizi dietro corrispettivo, dovesse qualificarsi come commerciale, anche se svolta da un ente senza scopo di lucro, in regime convenzionato e con risultati economici negativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario dell'Istituto. Ha stabilito che l'esenzione ICI richiede la coesistenza di un requisito soggettivo e di uno oggettivo: l'ente deve possedere i requisiti previsti e l'attività svolta nell'immobile deve essere concretamente non commerciale. L'attività sanitaria convenzionata è commerciale quando è prestata dietro corrispettivi, anche se pagati dal Servizio Sanitario, idonei a coprire i costi e remunerare i fattori produttivi. Non sono decisive né l'assenza di lucro, né la presenza di perdite, né l'inserimento nel servizio pubblico, né il regime convenzionale. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Istituto è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)

    L'esenzione ICI per immobili destinati ad attività assistenziali, sanitarie o analoghe richiede che l'attività sia svolta con modalità non commerciali e che tale requisito sia verificato concretamente.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c)

    Rileva ai fini del requisito soggettivo, poiché l'ente non deve avere come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

  • Legge n. 248 del 2006, art. 39, comma 1

    È richiamata per la disciplina dell'esenzione ICI e per la necessità che le attività agevolate siano svolte con modalità non commerciali.

  • Legge n. 222 del 1985, art. 16, lett. a) e b)

    Individua attività proprie degli enti ecclesiastici rilevanti nell'ambito della disciplina dell'esenzione.

  • Decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012

    Un ente senza scopo di lucro può svolgere attività economica; la finalità sociale o l'assenza di lucro non escludono la natura commerciale, che dipende dall'offerta di beni o servizi sul mercato.

  • D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, e D.M. n. 200 del 2012, art. 4, comma 2

    Il decreto ministeriale non può definire autoritativamente il concetto di modalità non commerciali; può disciplinare soltanto modalità e procedure per gli immobili utilizzati in modo misto. Inoltre, la disciplina era comunque successiva agli anni oggetto degli accertamenti.

  • Codice civile, art. 2195

    È stato richiamato dal Comune a sostegno della qualificazione commerciale dell'attività organizzata di produzione o prestazione di servizi.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente.

Massime di principio

  • Per ottenere un'esenzione fiscale basata sul carattere non commerciale dell'attività devono coesistere il requisito soggettivo dell'ente e il requisito oggettivo riferito all'attività concretamente svolta nell'immobile.
  • Un'attività sanitaria svolta da un ente religioso o senza scopo di lucro può essere commerciale se prevede corrispettivi o rimborsi parametrati ai costi e alla remunerazione dei fattori produttivi.
  • Il regime di convenzione o accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale non rende automaticamente non commerciale l'attività del soggetto privato che eroga le prestazioni.
  • L'assenza di utili, la chiusura dell'esercizio in perdita o l'erogazione di prestazioni non rimborsate non dimostrano, da sole, che l'attività sia gratuita o non commerciale.
  • Le circolari amministrative e gli atti regolamentari non possono sostituire la valutazione concreta del giudice sulla natura commerciale dell'attività.
  • Per dimostrare la non commercialità occorre provare che le prestazioni siano gratuite oppure offerte a corrispettivi meramente simbolici o radicalmente inferiori ai costi di produzione, in assenza di una logica di mercato.

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