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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3708/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino che ha confermato la custodia cautelare in carcere (per Dragutinovic) e gli arresti domiciliari (per gli altri tre) per il reato di concorso in rapina aggravata (artt. 110, 628 c.p.). Le difese hanno dedotto: 1) insufficienza dei gravi indizi a carico di Dragutinovic e Durdevic Leonardo, sostenendo che i due fossero all'oscuro dell'azione predatoria e avessero agito per difendere una complice; 2) assenza del pericolo di recidiva, per la risalenza temporale dei fatti e l'assenza di ulteriori reati nell'ultimo anno; 3) inesistenza del pericolo di inquinamento probatorio, contestando la rilevanza delle minacce successive; 4) violazione del principio di adeguatezza, proporzionalità e graduazione della misura, soprattutto rispetto alla situazione personale (giovane età e figli). La difesa ha inoltre depositato, dopo il ricorso, verbali di persone informate dei fatti ai sensi degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha escluso l'ammissione in sede di legittimità dei verbali depositati dopo la proposizione del ricorso, ritenendoli prova di merito riservata al giudice della cautela. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia motivato adeguatamente la sussistenza dei gravi indizi, evidenziando elementi comportamentali sintomatici di concertazione tra i correi, nonché episodi post-fatto (minacce, tentativo di investimento) e precedenti/irreperibilità di alcuni indagati che giustificano il pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio. Le censure sulla proporzionalità sono state ritenute generiche e non idonee a superare la valutazione del giudice del riesame. Sono state imposte spese processuali e la condanna al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è disposta la rimessione in libertà di Dragutinovic e si danno istruzioni conseguenti ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 110; art. 628, commi 2 e 3, n. 1 e comma 4

    I reati contestati sono stati qualificati come concorso in rapina aggravata; la Corte ha dato per acquisita la configurabilità del concorso e delle aggravanti sulla base degli elementi indiziari ritenuti dal giudice del riesame.

  • Codice di procedura penale

    art. 391-bis; art. 391-ter

    I verbali di persone informate sui fatti disciplinati dagli artt. 391-bis e 391-ter c.p.p. depositati dopo il ricorso per cassazione sono prove di merito la cui valutazione non compete alla Corte di legittimità e pertanto non sono ammissibili in questa sede.

  • Codice di procedura penale

    art. 610, comma 5; art. 611, comma 1-bis e seguenti

    Regolano la trattazione e la richiesta di trattazione orale in cassazione; la mancata richiesta nei termini ha consentito la trattazione in camera di consiglio senza le parti.

  • Disposizioni per l'uso del codice di procedura penale

    art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita la formulazione dei motivi in cassazione e stabilisce i limiti operativi per la loro enunciazione nella motivazione.

  • Codice di procedura penale

    art. 274, comma 1, lett. c)

    Consente di fondare la misura cautelare sul pericolo di reiterazione del reato; la Corte ha confermato che tale pericolo può essere desunto dalle modalità della condotta e da comportamenti successivi, anche quando il fatto sia risalente.

  • Codice di procedura penale

    Autorizza la condanna alle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicato dalla Corte per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Prevede adempimenti successivi qualora la decisione non determini la rimessione in libertà dell'indagato; la Corte ha disposto i provvedimenti conseguenti per Dragutinovic.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per introdurre o valutare nuova prova di merito: depositi successivi al ricorso riguardanti dichiarazioni e verbali vanno valutati dal giudice della cautela e non sono ammissibili in cassazione.
  • Nel giudizio sulle misure cautelari la funzione della Cassazione è di controllo di legittimità: verifica la congruenza e la logicità della motivazione del giudice del riesame, non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione probatoria.
  • Il requisito del pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità della condotta, da comportamenti successivi (anche minacce o tentativi di intimidazione) e dalla personalità/precedenti del soggetto, non richiedendo necessariamente reiterazioni recenti del reato.
  • Il pericolo di inquinamento probatorio riguarda sia prove da acquisire sia fonti già acquisite: minacce o condotte volte a ottenere ritrattazioni possono legittimare misure cautelari anche dopo l'acquisizione di dichiarazioni.
  • Le censure sulla proporzionalità e graduazione della misura devono essere specifiche e confrontarsi con gli elementi di fatto e di personalità valorizzati dal giudice della cautela; argomentazioni generiche risultano inammissibili in cassazione.
  • Se si dispone di nuovi elementi probatori rilevanti dopo il deposito del ricorso per cassazione, la via corretta è richiedere agli organi di merito (GIP/GUP/Tribunale del Riesame) la rivalutazione o la sostituzione della misura, non la loro introduzione in Cassazione.

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