Cassazione Civile, Ordinanza n. 28662/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2011 emesso nei confronti di una contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, e la Commissione tributaria regionale della Campania aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo nullo l'atto impositivo perché sottoscritto da un funzionario delegato dal direttore provinciale mediante ordine di servizio che non indicava nominativamente il delegato, ma solo la sua qualifica di capo ufficio controlli. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 21-septies, 21-octies e 21-nonies L. n. 241 del 1990, sostenendo che, in tema di delega di firma, non fosse necessaria l'indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni, trattandosi di mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna. Pertanto, l'attuazione della delega può avvenire mediante ordine di servizio senza necessità di indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per la validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di funzionario delegato; la delega alla firma è ritenuta sufficiente se riferibile alla qualifica del delegato.
art. 21-septies L. n. 241 del 1990
invocato nel motivo, ma la Corte accoglie la tesi dell'Agenzia sulla validità della delega di firma senza necessità di indicazione nominativa.
art. 21-octies L. n. 241 del 1990
invocato nel motivo, senza autonoma specificazione nel decisum.
art. 21-nonies L. n. 241 del 1990
invocato nel motivo, senza autonoma specificazione nel decisum.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente integra una delega di firma e non di funzioni, con mera rilevanza interna all'ufficio.
- In presenza di una delega di firma, l'ordine di servizio può validamente individuare il delegato mediante la sola qualifica professionale, senza necessità di indicazione nominativa, purché sia possibile verificare la corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.
- L'illegittimità dell'atto impositivo non può essere affermata solo perché l'ordine di servizio non menziona il nominativo del funzionario delegato, se la qualifica consente di identificarlo in modo certo secondo l'organizzazione interna dell'ufficio.
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