Cassazione Civile, Ordinanza n. 18389/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia originava dal rigetto, in primo grado e in appello, della domanda di trasferimento coattivo di un immobile ex art. 2932 c.c. proposta da una parte nei confronti dei promittenti venditori. In sede di legittimità il ricorrente ha proposto quattro motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma. Tuttavia la Corte di cassazione non è entrata nell’esame dei motivi, perché ha rilevato d’ufficio un vizio preliminare e assorbente: il ricorso era improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., per mancato deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione. Il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza era stata notificata in una certa data, ma nel fascicolo non risultava la relata di notifica né risultava che la copia notificata fosse stata depositata da altra parte o presente nel fascicolo d’ufficio. La Corte ha anche escluso che potessero operare i precedenti richiamati dal ricorrente in tema di produzione della sentenza notificata o di mancanza di attestazioni di conformità, perché qui mancava proprio il tempestivo deposito della relazione di notificazione e non era neppure chiaro se la notificazione fosse avvenuta via PEC. È stato inoltre escluso che valesse l’esenzione dal deposito della copia notificata nei casi in cui tra pubblicazione e notifica del ricorso intercorra un tempo inferiore al termine breve, poiché nella specie tale intervallo era superiore.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per violazione dell’art. 369 c.p.c., ritenendo mancante il deposito tempestivo della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relazione di notificazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. I motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito.
Norme richiamate
È richiamato solo per individuare la domanda originaria di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, rimasta respinta nei gradi di merito.
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
La Corte lo interpreta nel senso che, a pena di improcedibilità, il ricorrente deve depositare materialmente, entro il termine di legge, la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se la notifica è avvenuta.
È la norma processuale che impone la sanzione dell’improcedibilità del ricorso quando manchi il deposito richiesto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato in relazione all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
È richiamato per collegare al termine di venti giorni dall’ultima notificazione il deposito richiesto a pena di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, quando la sentenza sia stata notificata, è un adempimento essenziale e tempestivo la cui omissione determina l’improcedibilità del ricorso.
- La dichiarazione del ricorrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza non basta, se nel fascicolo non è presente la relata di notifica e non risulta che la copia notificata sia stata prodotta da altra parte o sia comunque nel fascicolo d’ufficio.
- Le eccezioni giurisprudenziali che attenuano l’onere di deposito operano solo nei casi espressamente riconosciuti, e non quando manchi del tutto il tempestivo deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata.
- La disciplina sul deposito della sentenza notificata non viene meno per il solo fatto che il ricorso sia stato notificato, se tra pubblicazione della sentenza e notificazione del ricorso intercorre un periodo superiore al termine breve.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per ragioni processuali, la Corte non esamina i motivi di merito e regola le spese secondo soccombenza.
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