Sentenza n. 1103/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del-OMISSIS- (prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-); - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non noti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che imponeva la rimozione, entro sette giorni, di una barriera e di una catena collocate sulla strada ritenuta vicinale a uso pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro l'ordinanza sindacale; a seguito dell'opposizione del Comune, si sono costituiti in giudizio ai sensi dell'art. 48 c.p.a. insistendo per l'annullamento. Hanno sostenuto: l'incompetenza del Sindaco, ritenendo che la strada fosse privata e non vicinale a uso pubblico; l'inesistenza di un diritto pubblico di transito e la non coincidenza tra la strada di loro proprietà e la strada vicinale storicamente denominata con il nome dell'area vicina; l'erroneità dell'istruttoria e dei presupposti fattuali dell'ordinanza, inclusa la pretesa deviazione della strada vicinale in occasione della realizzazione di un complesso sportivo; la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione dell'art. 21-ter l. 241/1990 per mancata previa diffida all'esecuzione coattiva; la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in ragione del termine di soli sette giorni; il contrasto con un precedente titolo autorizzatorio relativo alla chiusura dell'accesso carraio; la contraddittorietà dei dati catastali riportati nell'ordinanza. I ricorrenti hanno dedotto che il tracciato, originariamente un sentiero, sarebbe stato sistemato e ampliato da loro per le esigenze dell'azienda agricola, che sarebbe stato utilizzato prevalentemente da mezzi agricoli e soggetti autorizzati e che il transito pubblico, ove esistente, sarebbe stato soltanto ciclopedonale e sporadico.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto alla competenza, ha ritenuto che il difetto debba essere valutato in astratto: poiché l'ordinanza si configura come provvedimento di regolazione della circolazione su una strada qualificata nell'atto come vicinale, la competenza del Sindaco è radicata dall'art. 6, comma 5, lett. d), del Codice della strada; la questione sostanziale sulla natura pubblica della strada riguarda il merito e non la competenza. Nel merito, il Collegio ha ritenuto plausibile e adeguatamente comprovata la ricostruzione comunale secondo cui il tratto controverso costituisce la deviazione e l'ampliamento dell'originario percorso della strada vicinale, realizzati nell'ambito della convenzione urbanistica relativa al complesso sportivo. La tavola allegata al permesso di costruire e alla convenzione evidenziava la deviazione e l'ampliamento del tracciato; inoltre, l'atto di acquisto dei ricorrenti richiamava la convenzione, dichiarata conosciuta e accettata. Ha avuto rilievo anche la relazione del 7 giugno 2018 predisposta dai ricorrenti, nella quale la strada era definita privata a uso pubblico e indicata come percorso utilizzato dalla comunità, oltre che per l'accesso ai vigneti. Il TAR ha quindi ritenuto integrati gli indici della strada vicinale a uso pubblico: passaggio esercitato da una collettività territorialmente individuata, idoneità a soddisfare esigenze generali e collegamento con la viabilità pubblica, nonché un titolo idoneo, individuato negli atti urbanistici e nel riconoscimento della funzione pubblica. La censura sulla mancata comunicazione di avvio è stata respinta perché l'ordinanza è stata ritenuta vincolata e, ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990, la partecipazione non avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto. Il mancato invio della diffida non vizia l'ordinanza, poiché la diffida attiene alla successiva fase dell'esecuzione coattiva. Il termine di sette giorni è stato ritenuto proporzionato alla materiale rimozione di un cilindro in calcestruzzo di circa due metri e di una catena, tenuto conto dell'interesse pubblico alla circolazione e dell'eventuale transito dei mezzi di soccorso. L'errore relativo a un mappale è stato qualificato come innocuo lapsus calami, poiché il mappale corretto risultava dalla motivazione e non poteva generare incertezza sull'opera da rimuovere. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità anche fattuale della controversia.
Norme richiamate
Disciplina la prosecuzione davanti al TAR del giudizio introdotto con ricorso straordinario a seguito dell'opposizione dell'amministrazione resistente.
art. 5, comma 3, d.lgs. 285/1992
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
È richiamato quale base generale del potere di adottare provvedimenti di regolamentazione della circolazione.
art. 6, comma 5, lett. d), d.lgs. 285/1992
Attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare ordinanze di regolamentazione della circolazione sulle strade vicinali; la competenza è stata ritenuta sussistente in astratto in relazione alla natura del provvedimento adottato.
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non ha comportato l'illegittimità dell'ordinanza, poiché il provvedimento è stato ritenuto vincolato e non suscettibile di diverso contenuto.
Il vizio procedimentale derivante dall'omessa partecipazione non comporta l'annullamento quando, trattandosi di attività vincolata, sia evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
L'obbligo di diffida riguarda la fase dell'esecuzione coattiva e non deve necessariamente essere contenuto nell'ordinanza; la sua omissione non vizia retroattivamente il provvedimento presupposto.
Richiamato per il deposito delle memorie in vista dell'udienza pubblica.
Massime di principio
- Il difetto di competenza dell'organo che adotta un'ordinanza di regolamentazione della circolazione deve essere valutato in astratto, sulla base della qualificazione e della funzione del provvedimento adottato; la contestazione sostanziale circa la natura pubblica o privata della strada attiene al merito della controversia e non, di per sé, alla competenza dell'organo.
- Una strada può essere qualificata come vicinale a uso pubblico quando risultino, anche in via concorrente, il collegamento con la rete viaria pubblica, l'idoneità a soddisfare esigenze generali, l'effettiva percorrenza da parte di una collettività territorialmente individuata e un titolo idoneo a sorreggere il diritto di uso pubblico, costituito anche da atti urbanistici, dalla protrazione dell'uso o dal riconoscimento della funzione pubblica.
- Quando l'amministrazione adotta un provvedimento vincolato di ripristino della circolazione su una strada a uso pubblico, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullabilità se è evidente che la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto condurre a un contenuto diverso dell'atto.
- La diffida prevista per l'esecuzione coattiva attiene alla fase esecutiva e non costituisce necessariamente un elemento dell'ordinanza presupposta; la sua omissione non determina l'illegittimità retroattiva dell'ordine di ripristino.
- La congruità del termine assegnato per eseguire un ordine di rimozione deve essere valutata principalmente in rapporto al tempo materialmente necessario per adempiere e agli interessi pubblici coinvolti, non soltanto in relazione al tempo utile al destinatario per valutare la legittimità dell'ordine.
- L'indicazione catastale erronea non invalida il provvedimento quando l'errore sia riconoscibile come mero lapsus calami e gli altri elementi dell'atto, in particolare la motivazione, consentano di individuare senza incertezza il bene e l'intervento oggetto dell'ordine.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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