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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27291/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda l'esecuzione di una pena inflitta con sentenza irrevocabile a un soggetto condannato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi, con aggravante mafiosa. In sede esecutiva la Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del condannato, ha escluso l'aumento per recidiva perché le precedenti condanne valorizzate risultavano estinte ad ogni effetto penale per positivo esito dell'affidamento in prova, e ha quindi rideterminato la pena. Per farlo, ha ritenuto di poter riconoscere efficacia alla circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416-bis.1 c.p., inizialmente rimasta senza incidenza concreta sul trattamento sanzionatorio per il concorrente aumento da recidiva. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non poteva "far rivivere" un'aggravante non utilizzata nel calcolo della pena originaria, perché ciò avrebbe comportato una indebita rivalutazione di merito riservata al giudice della cognizione; in subordine ha dedotto un errore di calcolo nella determinazione finale della pena, affermando che la riduzione di un terzo sulla pena di anni 27 e mesi 8 avrebbe dovuto portare ad anni 18, mesi 5 e giorni 10, non già a una misura diversa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso solo in parte. Ha escluso che il giudice dell'esecuzione avesse sconfinato nei poteri del giudice della cognizione: una volta venuto meno l'ostacolo rappresentato dalla recidiva, la Corte territoriale poteva attribuire effettiva rilevanza all'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., già riconosciuta in cognizione ma rimasta priva di concreta incidenza. Tuttavia ha riscontrato un errore di calcolo nella determinazione finale della pena: la riduzione di un terzo della pena complessiva di anni 27 e mesi 8 conduceva ad anni 18, mesi 5 e giorni 10, e non alla diversa misura indicata nell'ordinanza. Per questo ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente al punto della pena finale e ha rideterminato essa stessa la pena nella misura corretta, rigettando il ricorso per il resto.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    disposizione incriminatrice di riferimento per i reati in materia di stupefacenti posti a base della condanna definitiva e della pena da rideterminare.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    fattispecie associativa per stupefacenti assunta come pena base nella sentenza di cognizione.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    aggravante ad effetto speciale riconosciuta in cognizione e poi resa concretamente operativa in sede esecutiva una volta esclusa la recidiva.

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; la sua esclusione per illegittimità nel computo originario ha determinato la necessità di ricalcolare la pena.

  • art. 442 c.p.p.

    riduzione per la scelta del rito abbreviato applicata alla pena complessiva.

  • art. 63, quarto comma, c.p.

    norma richiamata nella ricostruzione fattuale, relativa al trattamento del concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    parametri del ricorso per cassazione invocati per denunciare erronea applicazione di legge e vizi della motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione, quando viene meno un aumento di pena illegittimamente applicato in cognizione, il giudice può procedere alla rideterminazione della pena valorizzando elementi già riconosciuti nella sentenza irrevocabile ma rimasti privi di concreta incidenza per effetto della precedente struttura del calcolo sanzionatorio, senza per ciò solo invadere il merito riservato al giudice della cognizione.
  • Non vi è sconfinamento nei poteri del giudice dell'esecuzione se questi si limita a rendere effettiva un'aggravante già accertata in sede di cognizione, purché non effettui nuove valutazioni sul fatto o sulla responsabilità, ma si attenga al ripristino della corretta sequenza di calcolo della pena.
  • L'errore di computo nella determinazione della pena finale integra vizio emendabile in sede di legittimità e comporta l'annullamento senza rinvio limitatamente al punto della quantificazione sanzionatoria, con rideterminazione della pena nella misura matematicamente corretta.
  • Quando la pena complessiva deriva da operazioni aritmetiche successive su pena base, aumenti per aggravanti/continuazione e riduzione per rito, la Corte di cassazione può verificare direttamente la correttezza del risultato numerico senza necessità di rinvio se il dato corretto è agevolmente ricostruibile dagli atti.
  • La rimozione di una recidiva illegittima non impedisce di considerare operante un'aggravante speciale già riconosciuta, se questa era stata soltanto neutralizzata nel calcolo precedente da altra circostanza ostativa.

Come è indicizzato

MaterieTraffico di influenze illeciteImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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