Cassazione Penale, Sentenza n. 34043/2025 del 16/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 04/10/2024 della Corte d'Appello di Milano, con cui non era stato approvato il conto della gestione da lui depositato (relativamente al periodo maggio 2009 - novembre 2021) e veniva rigettata la richiesta di liquidazione dei compensi. I primi due motivi denunciavano nullità/abnormità per presunta violazione degli artt. 37 e 43 del d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui si richiedeva un conto di gestione suddiviso per masse e contabilità separata. Il terzo motivo, ritenuto decisivo, denunciava la violazione dell'art. 43, comma 4, d.lgs. 159/2011 per mancata garanzia del contraddittorio: dopo l'udienza camerale del 03/11/2023 erano state depositate ulteriori osservazioni e una nota dell'Ufficio FUG non trasmesse ai custodi-amministratori, i quali non poterono quindi replicare né partecipare al nuovo contraddittorio richiesto dalle contestazioni sopravvenute.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il terzo motivo, ritenendolo fondato e assorbente rispetto ai primi due. Ha constatato la violazione del diritto al contraddittorio perché la Corte d'Appello di Milano ha utilizzato osservazioni e documenti sopravvenuti dopo l'udienza senza fissare nuova udienza né notificare tali atti ai custodi-amministratori, escludendo la possibilità di replica. Per tali ragioni la Suprema Corte ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata (nullità per violazione del contraddittorio) e ha trasmesso gli atti alla Corte d'Appello di Milano per l'ulteriore corso e per la regolamentazione delle spese nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 37, comma 5; art. 43, comma 4
art. 37(5) richiede contabilità separata per posizioni/beni amministrati con annotazione analitica di entrate e uscite; art. 43(4) stabilisce che in presenza di osservazioni specifiche il giudice fissa udienza per comparizione e, se persistono contestazioni, decide in camera di consiglio o invita l'amministratore a sanare le irregolarità mediante ordinanza esecutiva notificata. La Corte ha ritenuto che l'obbligo di contraddittorio sostanziale e di consentire replica agli amministratori sia stato violato
art. 611 c.p.p.; art. 178, comma 1, lett. b) e c.; art. 127
art. 611 c.p.p. richiede comunicazione delle conclusioni in udienza di legittimità (utilizzato per cronologia udienze); l'art. 178 c.p.p. sancisce la nullità per violazione del contraddittorio quando la decisione si fonda su atti non conosciuti dalle parti; l'art. 127 (e giurisprudenza correlata) impone che nuovi elementi acquisiti dopo la discussione richiedano riapertura del contraddittorio
Sez. giurisprudenziali della Corte di Cassazione
richiami a precedenti (es. Sez. 1, n. 24095/2009; Sez. 1, n. 8585/2015; Sez. 1, n. 52620/2017; Sez. 3, n. 23113/2021; Sez. 2, n. 18434/2024)
La giurisprudenza consolidata impone che il giudice non possa decidere sulla base di documenti acquisiti dopo la discussione senza riaprire il contraddittorio; in caso contrario la decisione è nulla per violazione del diritto di difesa
D.P.R. n. 115/2002 e d.lgs. n. 150/2011
art. 281-decies e ss. cod. proc. civ. (richiamati nel ricorso per questioni connesse)
richiami normativi relativi a eventuale giudizio sommario civile e alla competenza per alcune richieste di liquidazione compensi; citati per inquadrare profili procedurali paralleli ma non decisivi nella motivazione principale
Massime di principio
- Se dopo un'udienza camerale vengono depositati nuovi documenti o osservazioni, il giudice è tenuto a riaprire il contraddittorio (nuova udienza o invio immediato degli atti alle parti) affinché tutte le parti possano replicare; in mancanza la decisione è annullabile per violazione del diritto di difesa.
- Nei procedimenti di amministrazione giudiziaria di beni sequestrati il rendiconto deve rispettare l'obbligo di contabilità separata per ciascuna posizione/beni, con annotazione analitica di entrate, uscite, causali e relative autorizzazioni; l'assenza di tale dettaglio può legittimamente determinare richieste di integrazione da parte del giudice.
- L'accoglimento di osservazioni sopravvenute senza darne preventiva comunicazione agli interessati e senza consentire loro di controbattere costituisce violazione sostanziale del contraddittorio, non sanabile con una semplice valutazione ex post.
- Se il giudice acquisisce documenti o note d'ufficio dopo la chiusura della discussione, deve fissare una nuova udienza o darne tempestiva comunicazione alle parti per consentire conclusioni ulteriori; diversamente la decisione potrà essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- Per gli amministratori giudiziari: conservare e presentare da subito rendiconti analitici separati, notificare tempestivamente integrazioni e, se viene richiesto un chiarimento o se sopravvengono osservazioni, chiedere formalmente la fissazione di una nuova udienza per esercitare il diritto di replica.
- Per le parti che formulano osservazioni: depositare tempestivamente le contestazioni e, se ciò avviene dopo l'udienza, attendersi che il giudice disponga che gli interessati possano prenderne visione e replicare prima di decidere.
- In ipotesi di violazione del contraddittorio la Corte di Cassazione può annullare il provvedimento impugnato e rimandare gli atti al giudice di merito per il prosieguo, demandando a quest'ultimo anche la regolazione delle spese.
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