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Sentenza

Sentenza n. 46/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del permesso di costruire n.31 dell’11 ottobre 2024, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202500185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire relativo alla demolizione di due fabbricati e alla realizzazione di un edificio residenziale alto 17,5 metri, con deroghe ai limiti del PRG e monetizzazione degli standard urbanistici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato alla società controinteressata, deducendo la violazione dell'art. 5 del d.l. n. 70/2011, della l. r. Abruzzo n. 49/2012 e degli artt. 14 e 20 del d.P.R. n. 380/2001. Hanno sostenuto che l'intervento, comportando un edificio di 17,5 metri di altezza e una volumetria superiore ai limiti delle NTA del PRG, nonché la monetizzazione degli standard pubblici, avrebbe richiesto una previa deliberazione del Consiglio comunale. Secondo i ricorrenti, tale deliberazione era necessaria sia in applicazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, sia ai sensi della disciplina regionale e dell'art. 5 del d.l. n. 70/2011. È stata inoltre contestata la mancata verifica dei presupposti sostanziali della deroga, consistenti nella razionalizzazione del patrimonio edilizio e nella riqualificazione di un'area urbana degradata. I ricorrenti hanno dedotto anche la lesione della vista mare e l'incremento del carico urbanistico sulle infrastrutture e sugli spazi pubblici esistenti. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito il difetto di interesse a ricorrere e hanno chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, rilevando che i ricorrenti non lamentavano soltanto la perdita della vista mare, ma anche l'incremento del carico urbanistico sulle infrastrutture e sugli spazi pubblici esistenti. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ricostruito l'art. 5 del d.l. n. 70/2011 nel senso che, in attesa della legislazione regionale, trovava applicazione l'art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, con necessità della previa deliberazione consiliare per il permesso in deroga; una volta intervenuta la legislazione regionale, doveva invece applicarsi la disciplina regionale. La l. r. Abruzzo n. 49/2012 richiede la previa deliberazione del Consiglio comunale soltanto per gli interventi indicati dagli artt. 3, commi 2 e 4, e 4, commi 2, 4 e 5, ai sensi dell'art. 1, comma 2, non anche per gli interventi di cui agli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, applicati nel caso concreto. Pertanto, il permesso di costruire non necessitava della previa deliberazione consiliare e le censure sono state ritenute infondate. Il TAR ha inoltre ritenuto non pertinenti i precedenti invocati dai ricorrenti, poiché uno riguardava una fattispecie nella quale la deliberazione consiliare era stata adottata e l'altro un mutamento di destinazione d'uso. I ricorrenti sono stati condannati, in parti uguali, al pagamento delle spese in favore del Comune e della società controinteressata, liquidate complessivamente in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 5 d.l. n. 70/2011, convertito nella l. n. 106/2011

    La disposizione demanda alla legislazione regionale la previsione e la disciplina degli interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio e riqualificazione delle aree urbane degradate; nelle more della legislazione regionale trova applicazione l'art. 14 del d.P.R. n. 380/2001.

  • art. 14 d.P.R. n. 380/2001

    Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici richiede, nella disciplina applicabile nelle more della legislazione regionale, la previa deliberazione del Consiglio comunale.

  • art. 1, comma 2, l. r. Abruzzo n. 49/2012

    La previa deliberazione del Consiglio comunale è richiesta soltanto per gli interventi regionali specificamente indicati dalla disposizione, non per quelli disciplinati dagli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, della medesima legge regionale.

  • artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, l. r. Abruzzo n. 49/2012

    Gli interventi oggetto del permesso di costruire rientrano nelle fattispecie per le quali la legge regionale non impone la previa deliberazione consiliare.

  • artt. 14 e 20 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamati dai ricorrenti quali disposizioni asseritamente violate; il giudice ha ritenuto insussistenti le violazioni dedotte alla luce della disciplina regionale applicabile.

Massime di principio

  • Quando una normativa statale demanda alla legislazione regionale la disciplina degli interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio e di riqualificazione urbana, l'art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 opera nelle more dell'intervento regionale; dopo l'entrata in vigore della disciplina regionale, occorre applicare quest'ultima.
  • La necessità della previa deliberazione del Consiglio comunale per gli interventi edilizi in deroga non può essere estesa oltre le fattispecie espressamente individuate dalla legge regionale applicabile.
  • La legittimazione e l'interesse a impugnare un titolo edilizio possono sussistere quando i proprietari frontisti deducano non soltanto la compromissione della vista o di altro interesse individuale, ma anche l'incremento del carico urbanistico sulle infrastrutture e sugli spazi pubblici esistenti.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiStandard urbanistici e dotazioni territoriali
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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