Sentenza n. 46/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del permesso di costruire n.31 dell’11 ottobre 2024, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire relativo alla demolizione di due fabbricati e alla realizzazione di un edificio residenziale alto 17,5 metri, con deroghe ai limiti del PRG e monetizzazione degli standard urbanistici
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato alla società controinteressata, deducendo la violazione dell'art. 5 del d.l. n. 70/2011, della l. r. Abruzzo n. 49/2012 e degli artt. 14 e 20 del d.P.R. n. 380/2001. Hanno sostenuto che l'intervento, comportando un edificio di 17,5 metri di altezza e una volumetria superiore ai limiti delle NTA del PRG, nonché la monetizzazione degli standard pubblici, avrebbe richiesto una previa deliberazione del Consiglio comunale. Secondo i ricorrenti, tale deliberazione era necessaria sia in applicazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, sia ai sensi della disciplina regionale e dell'art. 5 del d.l. n. 70/2011. È stata inoltre contestata la mancata verifica dei presupposti sostanziali della deroga, consistenti nella razionalizzazione del patrimonio edilizio e nella riqualificazione di un'area urbana degradata. I ricorrenti hanno dedotto anche la lesione della vista mare e l'incremento del carico urbanistico sulle infrastrutture e sugli spazi pubblici esistenti. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito il difetto di interesse a ricorrere e hanno chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, rilevando che i ricorrenti non lamentavano soltanto la perdita della vista mare, ma anche l'incremento del carico urbanistico sulle infrastrutture e sugli spazi pubblici esistenti. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ricostruito l'art. 5 del d.l. n. 70/2011 nel senso che, in attesa della legislazione regionale, trovava applicazione l'art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, con necessità della previa deliberazione consiliare per il permesso in deroga; una volta intervenuta la legislazione regionale, doveva invece applicarsi la disciplina regionale. La l. r. Abruzzo n. 49/2012 richiede la previa deliberazione del Consiglio comunale soltanto per gli interventi indicati dagli artt. 3, commi 2 e 4, e 4, commi 2, 4 e 5, ai sensi dell'art. 1, comma 2, non anche per gli interventi di cui agli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, applicati nel caso concreto. Pertanto, il permesso di costruire non necessitava della previa deliberazione consiliare e le censure sono state ritenute infondate. Il TAR ha inoltre ritenuto non pertinenti i precedenti invocati dai ricorrenti, poiché uno riguardava una fattispecie nella quale la deliberazione consiliare era stata adottata e l'altro un mutamento di destinazione d'uso. I ricorrenti sono stati condannati, in parti uguali, al pagamento delle spese in favore del Comune e della società controinteressata, liquidate complessivamente in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5 d.l. n. 70/2011, convertito nella l. n. 106/2011
La disposizione demanda alla legislazione regionale la previsione e la disciplina degli interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio e riqualificazione delle aree urbane degradate; nelle more della legislazione regionale trova applicazione l'art. 14 del d.P.R. n. 380/2001.
Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici richiede, nella disciplina applicabile nelle more della legislazione regionale, la previa deliberazione del Consiglio comunale.
art. 1, comma 2, l. r. Abruzzo n. 49/2012
La previa deliberazione del Consiglio comunale è richiesta soltanto per gli interventi regionali specificamente indicati dalla disposizione, non per quelli disciplinati dagli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, della medesima legge regionale.
artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, l. r. Abruzzo n. 49/2012
Gli interventi oggetto del permesso di costruire rientrano nelle fattispecie per le quali la legge regionale non impone la previa deliberazione consiliare.
artt. 14 e 20 d.P.R. n. 380/2001
Richiamati dai ricorrenti quali disposizioni asseritamente violate; il giudice ha ritenuto insussistenti le violazioni dedotte alla luce della disciplina regionale applicabile.
Massime di principio
- Quando una normativa statale demanda alla legislazione regionale la disciplina degli interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio e di riqualificazione urbana, l'art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 opera nelle more dell'intervento regionale; dopo l'entrata in vigore della disciplina regionale, occorre applicare quest'ultima.
- La necessità della previa deliberazione del Consiglio comunale per gli interventi edilizi in deroga non può essere estesa oltre le fattispecie espressamente individuate dalla legge regionale applicabile.
- La legittimazione e l'interesse a impugnare un titolo edilizio possono sussistere quando i proprietari frontisti deducano non soltanto la compromissione della vista o di altro interesse individuale, ma anche l'incremento del carico urbanistico sulle infrastrutture e sugli spazi pubblici esistenti.
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