Cassazione Civile, Ordinanza n. 15427/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da una fornitura di energia elettrica a favore di una società cliente finale. A seguito della verifica di un malfunzionamento o di una errata taratura del contatore, la società fornitrice emise fatture di conguaglio per maggiori consumi riferiti ad annualità pregresse; la cliente propose opposizione a decreto ingiuntivo, contestando l'esistenza e la quantificazione del credito e chiedendo anche il risarcimento dei danni per asserito illegittimo distacco dell'energia. La fornitrice chiamò in causa il distributore, sostenendo che l'anomalia fosse a lui imputabile e chiedendo manleva. In primo grado fu accolta solo parzialmente l'opposizione: il credito fu ridotto, furono riconosciute anche somme restituibili dal distributore per costi di trasporto relativi a periodi prescritti e fu rigettata la domanda risarcitoria. In appello, la fornitrice subentrante censurò l'attribuzione di responsabilità, la ricostruzione della prescrizione e la valutazione istruttoria/CTU; la cliente propose appello incidentale per ottenere il risarcimento danni; il distributore propose appello incidentale contro la condanna restitutoria. La Corte d'appello rigettò tutti gli appelli. In cassazione la società fornitrice dedusse quattro motivi: omessa pronuncia sulle spese del primo grado, omessa ammissione di prove e CTU, omesso esame di fatti sui consumi e violazione dell'art. 2729 c.c., nonché violazione dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese d'appello. Il distributore, a sua volta, propose ricorso incidentale con cinque motivi, tra cui motivazione apparente sul diniego di nuove prove e CTU, carenza di motivazione sulla condanna restitutoria, asserita nullità della domanda di ripetizione per difetto di causa petendi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. La Corte di cassazione ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi del ricorso principale; ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi del ricorso incidentale; ha quindi rigettato entrambi i ricorsi, confermando la decisione di merito, compensando le spese tra le ricorrenti e condannandole in solido al pagamento delle spese in favore della società controricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha escluso l'omessa pronuncia sul capo spese del primo grado, osservando che, in caso di rigetto dell'appello nel merito, il giudice non è tenuto a modificare il regolamento delle spese di primo grado e il rigetto del gravame implica il rigetto anche del relativo motivo salvo autonomia specifica della censura. Ha dichiarato inammissibili i motivi fondati sul vizio motivazionale e sulla presunta violazione dell'art. 2729 c.c. perché la decisione di merito era sorretta da doppia conforme e perché le doglianze miravano a una nuova valutazione del fatto. Ha ritenuto corretta la parziale compensazione delle spese d'appello per reciproca soccombenza. Quanto al ricorso incidentale, ha affermato che non è necessario un diniego espresso della rinnovazione della CTU; ha ritenuto infondate le censure sulla condanna restitutoria perché la Corte territoriale aveva richiamato un documento non contestato e la questione era stata comunque oggetto di contraddittorio; ha infine ricordato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza, non essendo sufficiente contestare la valutazione del materiale istruttorio. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le due società ricorrenti e poste in solido a carico delle stesse in favore della controricorrente.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia è esclusa quando il rigetto dell'impugnazione nel merito comporta implicitamente il rigetto del motivo sulle spese, salvo che il motivo sia autonomo e slegato dall'esito della lite.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non riporta in modo adeguato gli atti e documenti su cui si fonda la censura.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per l'omessa pronuncia e i vizi di nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale non è configurabile quando la censura mira in realtà a una nuova valutazione del fatto, soprattutto in presenza di doppia conforme.
In caso di doppia conforme, la parte che deduce vizio motivazionale deve dimostrare che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.
La violazione della norma sulle presunzioni deve investire l'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento della sentenza, non una diversa ricostruzione del fatto o una mera critica della plausibilità dell'apprezzamento compiuto.
La parziale compensazione delle spese è giustificata dalla reciproca soccombenza conseguente al rigetto degli appelli principale e incidentali.
La domanda restitutoria è stata ricondotta all'indebito oggettivo, sulla base del quadro fattuale richiamato dalla Corte territoriale.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiari espressamente di non volerla osservare oppure utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi.
La violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola legale di valutazione.
È richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova e alla contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie.
Richiamato nel motivo relativo alla motivazione della sentenza, senza specifiche ulteriori statuizioni sostanziali.
Non citato nel testo fornito.
art. 132, comma 2, nn. 3 e 4 c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione apparente o mancante della sentenza di merito.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità della motivazione o dell'atto processuale.
Richiamato nel contesto delle nullità della sentenza.
Richiamato per indicare la successione a titolo particolare nel diritto controverso nel corso del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in presenza dei presupposti di legge.
Richiamato quale base per la domanda di interessi sulle somme ingiunte.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro invocato per la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare in materia di presunzioni e riparto probatorio.
Massime di principio
- In caso di rigetto dell'appello nel merito, il giudice di secondo grado non è tenuto a modificare il regolamento delle spese di primo grado; l'omessa pronuncia sul punto non sussiste quando il motivo sulle spese è assorbito dal rigetto del gravame, salvo che esso abbia autonomia propria e distinta dall'esito della controversia.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, specie in presenza di doppia conforme: la parte deve dimostrare che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado sono diverse.
- La violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile solo quando si contesti l'assenza dei requisiti legali della presunzione nel ragionamento decisorio; non è ammissibile se la censura si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti o a mettere in discussione la plausibilità dell'apprezzamento compiuto dal giudice.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione in termini rigorosi: occorre allegare che il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto, non essendo sufficiente contestare il peso dato dal giudice alle prove acquisite.
- La mancata ammissione o rinnovazione della CTU non richiede necessariamente un diniego espresso, quando il giudice di merito ritenga già adeguato il materiale probatorio acquisito e la richiesta sia incompatibile con tale valutazione.
- La parziale compensazione delle spese di lite è legittima quando il rigetto delle impugnazioni determina una reciproca soccombenza tra le parti del grado.
- Una domanda di ripetizione dell'indebito può essere scrutinata se il contenuto fattuale e documentale consente di individuarne il fondamento, e non vi è lesione del diritto di difesa quando la questione sia stata effettivamente oggetto di contestazione tra le parti.
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