Cassazione Civile, Ordinanza n. 20333/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Le società ricorrenti avevano chiesto l'indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata nel 1995 e conclusa nel 2019, alla quale erano ammesse al passivo e da cui avevano ottenuto solo soddisfazione parziale del credito. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che l'eccezionale complessità della procedura giustificasse il superamento del termine ragionevole, e aveva anche escluso il danno per una delle società per asserita mancata prova. Con il ricorso per cassazione le società hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001 e dei parametri CEDU/costituzionali, sostenendo che il giudice non può derogare al termine massimo di sei anni previsto per le procedure concorsuali, o comunque che l'eventuale allungamento oltre tale soglia non può fondarsi sulla sola complessità della procedura; 2) la falsa applicazione della medesima disciplina per avere la Corte di merito ampliato indebitamente il periodo non indennizzabile fino a sette anni in ragione della complessità; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per inversione dell'onere della prova sul danno non patrimoniale, che in materia di equa riparazione si presume salvo prova contraria dell'Amministrazione; 4) violazione delle norme sulle spese, censurando il riconoscimento delle spese generali in favore dell'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva oltrepassato il termine ordinario di ragionevolezza fissato dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 sulla sola base della complessità della procedura fallimentare, senza una specifica verifica di circostanze eccezionali; ha inoltre ritenuto errata l'esclusione del danno non patrimoniale per difetto di prova da parte delle ricorrenti, ribadendo che tale danno è normalmente presunto nella materia dell'equa riparazione, salvo prova contraria dell'Amministrazione. Il quarto motivo è stato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è la base normativa della domanda di equa riparazione proposta dagli istanti.
il termine ragionevole è ordinariamente rispettato se la procedura concorsuale si conclude in sei anni; la particolare complessità può rilevare solo entro i limiti elaborati dalla giurisprudenza, con necessità di verifica concreta di circostanze eccezionali.
art. 6 paragrafo 1 CEDU
costituisce parametro sovranazionale per la ragionevole durata del processo e per la tutela effettiva dell'indennizzo.
art. 1 del primo protocollo addizionale
richiamato come parametro convenzionale insieme all'art. 6 CEDU.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata.
art. 117 Cost.
richiamato quale parametro di conformazione della legge interna ai vincoli derivanti dalla CEDU.
l'onere di provare l'insussistenza del danno non patrimoniale non può essere posto a carico del ricorrente quando opera la presunzione di danno propria dell'equa riparazione.
i motivi sono stati proposti per violazione e falsa applicazione di legge.
richiamati nel quarto motivo in tema di spese processuali.
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
richiamato nel quarto motivo per contestare il riconoscimento delle spese generali.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il termine ragionevole di durata ai fini dell'equa riparazione è ordinariamente parametrato al limite di sei anni previsto dalla legge, e l'eventuale tolleranza fino a sette anni richiede una verifica concreta di circostanze eccezionali che rendano effettivamente straordinaria la complessità del procedimento.
- La complessità del fallimento non può essere affermata in modo astratto o automatico per escludere la violazione della ragionevole durata: occorre indicare specifici elementi del caso, come numero dei creditori, natura dei beni da liquidare o pluralità di procedimenti interdipendenti.
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il danno non patrimoniale è normalmente presunto a favore del richiedente e non richiede una prova positiva del pregiudizio; spetta all'Amministrazione dimostrare, in concreto, l'eventuale insussistenza del danno.
- È censurabile la decisione di merito che, nel valutare la durata non indennizzabile, dilati oltre i limiti giurisprudenzialmente riconosciuti il periodo di ragionevole durata senza adeguata motivazione su circostanze specifiche del caso.
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