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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20333/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Le società ricorrenti avevano chiesto l'indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata nel 1995 e conclusa nel 2019, alla quale erano ammesse al passivo e da cui avevano ottenuto solo soddisfazione parziale del credito. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che l'eccezionale complessità della procedura giustificasse il superamento del termine ragionevole, e aveva anche escluso il danno per una delle società per asserita mancata prova. Con il ricorso per cassazione le società hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001 e dei parametri CEDU/costituzionali, sostenendo che il giudice non può derogare al termine massimo di sei anni previsto per le procedure concorsuali, o comunque che l'eventuale allungamento oltre tale soglia non può fondarsi sulla sola complessità della procedura; 2) la falsa applicazione della medesima disciplina per avere la Corte di merito ampliato indebitamente il periodo non indennizzabile fino a sette anni in ragione della complessità; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per inversione dell'onere della prova sul danno non patrimoniale, che in materia di equa riparazione si presume salvo prova contraria dell'Amministrazione; 4) violazione delle norme sulle spese, censurando il riconoscimento delle spese generali in favore dell'Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva oltrepassato il termine ordinario di ragionevolezza fissato dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 sulla sola base della complessità della procedura fallimentare, senza una specifica verifica di circostanze eccezionali; ha inoltre ritenuto errata l'esclusione del danno non patrimoniale per difetto di prova da parte delle ricorrenti, ribadendo che tale danno è normalmente presunto nella materia dell'equa riparazione, salvo prova contraria dell'Amministrazione. Il quarto motivo è stato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 89/2001

    è la base normativa della domanda di equa riparazione proposta dagli istanti.

  • art. 2 L. n. 89/2001

    il termine ragionevole è ordinariamente rispettato se la procedura concorsuale si conclude in sei anni; la particolare complessità può rilevare solo entro i limiti elaborati dalla giurisprudenza, con necessità di verifica concreta di circostanze eccezionali.

  • art. 6 paragrafo 1 CEDU

    costituisce parametro sovranazionale per la ragionevole durata del processo e per la tutela effettiva dell'indennizzo.

  • art. 1 del primo protocollo addizionale

    richiamato come parametro convenzionale insieme all'art. 6 CEDU.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata.

  • art. 117 Cost.

    richiamato quale parametro di conformazione della legge interna ai vincoli derivanti dalla CEDU.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare l'insussistenza del danno non patrimoniale non può essere posto a carico del ricorrente quando opera la presunzione di danno propria dell'equa riparazione.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi sono stati proposti per violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati nel quarto motivo in tema di spese processuali.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014

    richiamato nel quarto motivo per contestare il riconoscimento delle spese generali.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, il termine ragionevole di durata ai fini dell'equa riparazione è ordinariamente parametrato al limite di sei anni previsto dalla legge, e l'eventuale tolleranza fino a sette anni richiede una verifica concreta di circostanze eccezionali che rendano effettivamente straordinaria la complessità del procedimento.
  • La complessità del fallimento non può essere affermata in modo astratto o automatico per escludere la violazione della ragionevole durata: occorre indicare specifici elementi del caso, come numero dei creditori, natura dei beni da liquidare o pluralità di procedimenti interdipendenti.
  • In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il danno non patrimoniale è normalmente presunto a favore del richiedente e non richiede una prova positiva del pregiudizio; spetta all'Amministrazione dimostrare, in concreto, l'eventuale insussistenza del danno.
  • È censurabile la decisione di merito che, nel valutare la durata non indennizzabile, dilati oltre i limiti giurisprudenzialmente riconosciuti il periodo di ragionevole durata senza adeguata motivazione su circostanze specifiche del caso.
  • rami obbligazioni
  • materie [

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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