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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25567/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un atto di precetto e da un successivo pignoramento presso terzi promossi per il recupero di spese di difesa distratte in favore della creditrice, maturate in un precedente processo esecutivo nel quale la banca era stata destinataria di un'ordinanza di assegnazione delle somme dovute al debitore esecutato. La banca ha proposto opposizione all'esecuzione deducendo di avere già pagato quanto richiesto, mentre la creditrice ha sostenuto che il pagamento fosse tardivo e comunque insufficiente perché non comprensivo di tutte le voci pretese, incluse spese dell'esecuzione, diritti di notifica di più atti notificati congiuntamente, diritti di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, IVA sui crediti professionali e contestazione della ritenuta d'acconto operata dalla banca. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la sentenza non avesse considerato la tardività del pagamento rispetto al pignoramento e il conseguente diritto alle spese della procedura esecutiva; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1181 c.c., dell'art. 24 L. 742/1942 e dell'art. 4 D.M. 585/1994, sostenendo che i diritti di notifica andassero raddoppiati per la notificazione congiunta di titolo e precetto, che dovessero essere riconosciuti i diritti di registrazione dell'ordinanza e che l'IVA non fosse stata correttamente calcolata; con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla ritenuta d'acconto, assumendo che fosse stata trattenuta in misura eccessiva rispetto alle somme effettivamente imponibili e che ciò avesse ridotto indebitamente il pagamento in suo favore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva una questione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata, senza che la ricorrente avesse indicato dove e quando tale questione fosse stata dedotta nei gradi di merito. Ha dichiarato in parte infondate e in parte inammissibili le censure del secondo motivo: ha escluso il raddoppio dei diritti di notifica per la notificazione congiunta di titolo e precetto, rilevando che la tariffa applicabile non lo prevede e che l'attività notificatoria rimane unitaria; ha reputato inammissibile la doglianza sui diritti di registrazione dell'ordinanza perché la sentenza si fondava non sulla non assoggettabilità a registrazione, ma sulla mancanza di prova dell'effettivo svolgimento dell'attività; ha infine dichiarato inammissibile la censura sull'IVA perché fondata su un presupposto fattuale smentito dalla sentenza, che aveva già incluso il relativo calcolo. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, poiché la ricorrente non ha specificamente confutato la ratio decidendi relativa all'impossibilità per la banca di determinare con precisione la quota non imponibile a causa dell'imprecisione del precetto e della mancanza di documentazione delle voci invocate. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso è stato esaminato sotto il profilo della dedotta violazione di legge, ma molte censure sono state ritenute inammissibili perché non pertinenti alla ratio decidendi o perché nuove in cassazione.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    Sono stati invocati per denunciare omessa pronuncia, valutazione delle prove e motivazione apparente, ma la Corte ha escluso l'ammissibilità delle doglianze per novità, difetto di specificità o perché basate su presupposti fattuali non risultanti dalla sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere probatorio, ma la Corte ha ribadito che la censura deve indicare specificamente il fatto controverso e la sua deduzione nei gradi di merito.

  • art. 1181 c.c.

    Invocato in relazione al pagamento parziale o non integrale, ma la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità e non ha inciso sulla ratio della decisione impugnata.

  • art. 24 L. 742/1942

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto ai compensi o diritti professionali, ma la Corte non ne ha tratto una regola favorevole perché le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 4 D.M. 585/1994

    La Corte ha precisato che, per la tariffa applicabile ratione temporis, non è previsto il raddoppio dei diritti di notifica per la contestuale notificazione di due atti alla stessa persona.

  • punto 49 tab. B D.M. 585/1994

    È stato interpretato nel senso che la notifica congiunta di titolo e precetto integra una sola attività e non dà luogo a duplicazione dei diritti.

  • art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis d.p.r. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove: se il motivo riguarda un fatto o un tema non evincibile dalla sentenza impugnata, il ricorrente deve allegare e indicare specificamente in quali atti di merito lo abbia dedotto, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La critica di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che colpisce una motivazione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.
  • La deduzione di violazione di legge non è sufficiente quando il motivo, in realtà, richiede una rivalutazione del merito o dei conteggi compiuti dal giudice di merito, specie se non sono trascritti gli atti rilevanti o se il presupposto fattuale allegato è smentito dalla sentenza.
  • Ai fini della liquidazione dei diritti professionali/tariffari, la notificazione congiunta di più atti alla stessa persona può costituire un'unica attività remunerabile, se la tariffa applicabile non prevede espressamente il raddoppio.
  • Se il giudice di merito fonda il rigetto di una pretesa sulla mancanza di prova dello svolgimento di una determinata attività o della spettanza di una voce di spesa, il motivo di cassazione deve attaccare quella specifica ragione probatoria e non limitarsi ad affermare in astratto la debenza della voce.
  • Quando la controparte non è messa in grado, per l'imprecisione della richiesta creditoria, di determinare con esattezza la parte imponibile e quella non imponibile, è legittima la valutazione del giudice di merito che escluda la contestazione sulla ritenuta d'acconto per difetto di specificità e di prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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