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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15568/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle esattoriali sottese, relative a diverse pretese di riscossione, tra cui contributi per il Servizio Sanitario Nazionale, IRAP e diritto camerale, oltre a questioni inerenti all’iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello del contribuente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) il diniego di giurisdizione in tema di contributi al SSN, sostenendo che la controversia dovesse appartenere alla giurisdizione tributaria; 2) la violazione dell’art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. 546/1992 per mancata rimessione al primo giudice dopo il riconoscimento della giurisdizione tributaria; 3) la violazione dell’art. 2948 n. 4 c.c., assumendo che i crediti per IRAP e diritto camerale fossero soggetti a prescrizione quinquennale e non decennale; 4) la violazione degli artt. 167 e 170 c.c., contestando la legittimità dell’iscrizione ipotecaria su beni ricompresi nel fondo patrimoniale per debiti asseritamente estranei ai bisogni della famiglia.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo nei limiti indicati in motivazione e ha respinto il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio: alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, in diversa composizione, per l’esame delle domande relative ai contributi SSN; alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il nuovo esame delle residue domande. Ha inoltre demandato al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie.... e il contributo per il Servizio sanitario nazionale"

    Il contributo per il SSN rientra nella giurisdizione tributaria, essendo qualificato come tributo e ricondotto alle imposte dirette.

  • art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. 546/1992

    Se il giudice di appello riforma la decisione di primo grado che aveva negato la giurisdizione del giudice ordinario, non può decidere nel merito ma deve rimettere le parti al primo giudice.

  • art. 353, primo comma, c.p.c.

    Nella versione applicabile ratione temporis, impone la rimessione delle parti al primo giudice quando il giudice d’appello riforma la sentenza che aveva negato la giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"

    Non si applica ai crediti d’imposta erariali, che in linea generale sono soggetti a prescrizione decennale; si applica invece ai diritti camerali, trattandosi di obbligazione periodica annuale.

  • art. 2953 c.c.

    La conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo; la mera definitività della cartella non è sufficiente.

  • art. 2946 c.c.

    Costituisce il termine ordinario di prescrizione decennale applicabile ai crediti tributari, salvo diversa previsione di legge.

  • art. 13 l. n. 289 del 2002

    "Definizione dei tributi locali"

    È richiamato per affermare la natura tributaria del diritto camerale.

  • art. 5-quater, comma 1, d.l. n. 282 del 2002, conv. in l. n. 27 del 2003

    Estende la disciplina dell’art. 13 l. n. 289/2002 anche alle Camere di commercio con riferimento al diritto annuale.

  • art. 18 l. n. 580 del 1993

    Il diritto camerale ha cadenza annuale ed è destinato al finanziamento ordinario delle camere di commercio.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato quale disciplina generale del termine per l’irrogazione delle sanzioni.

  • art. 10 d.m. n. 54 del 2005

    "l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione"

    Per le sanzioni dovute per omesso versamento dei diritti camerali è previsto un termine decadenziale quinquennale e la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione.

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    L’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche su beni del fondo patrimoniale, ma solo se ricorrono le condizioni dell’art. 170 c.c.

  • art. 167 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 170 c.c. per valutare la opponibilità del fondo patrimoniale e i limiti all’esecuzione sui relativi beni.

  • art. 170 c.c.

    L’esecuzione sui beni del fondo è legittima solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia o se il creditore ignorava l’estraneità del debito a tali bisogni; grava sul debitore opponente l’onere della prova.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione tempestiva di una cartella di pagamento non determina, di per sé, la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.; tale conversione opera solo quando vi sia un titolo giudiziale passato in giudicato.
  • Per i crediti tributari, salvo diversa disposizione di legge, il termine ordinario di prescrizione è quello decennale ex art. 2946 c.c.; la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. si applica solo alle prestazioni realmente periodiche o a quelle per cui la legge espressamente lo preveda.
  • Il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale è un tributo e appartiene alla giurisdizione tributaria; se il giudice di appello riforma la decisione di primo grado che aveva negato la giurisdizione del giudice ordinario, deve rimettere le parti al primo giudice e non può decidere nel merito.
  • Il diritto camerale ha natura tributaria ma, per la sua struttura annuale e periodica, è soggetto a prescrizione quinquennale, non a prescrizione decennale.
  • L’iscrizione ipotecaria e l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale sono ammissibili solo se il credito è destinato ai bisogni della famiglia o se il creditore non conosceva la sua estraneità; l’onere di provare la natura estranea del debito grava sul debitore opponente.
  • Ai fini dell’art. 170 c.c. rileva il fatto generatore dell’obbligazione e il suo collegamento con i bisogni familiari, non la mera natura tributaria o professionale del debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProprietà
RamiProcesso civileTributiDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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