Sentenza del 10/11/2023 n. 31345 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha notificato avvisi di accertamento alla società e ai soci sulla base di indagini sui conti correnti (D.P.R. 600/1973, art. 32), ritenendo non giustificati prelevamenti bancari e quindi maggiori redditi. Società e soci impugnano; in grado d'appello la CTR ha ritenuto tardiva la produzione della documentazione bancaria (depositata dopo il ricorso) e perciò l'ha dichiarata inutilizzabile, confermando l'accertamento. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto che la tardività era dovuta a cause non imputabili (documenti in possesso di terzi, richieste di rinvio concordate con l'ufficio, prospetto di riconciliazione inviato) e che la CTR non ha valutato se l'amministrazione avesse effettivamente richiesto i documenti con avviso informativo né se sussistessero ragioni di forza maggiore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi: ha censurato la CTR per non aver verificato i presupposti dell'inutilizzabilità (mancata specifica richiesta e avvertimento delle conseguenze) e per non aver valutato se la tardiva produzione fosse dovuta a causa non imputabile o se i documenti fossero in possesso di terzi. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
"le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta"
La sanzione di inutilizzabilità richiede che l'ufficio abbia effettuato una specifica richiesta e abbia informato il contribuente delle conseguenze della mancata esibizione; in mancanza di tale informazione la documentazione non può essere automaticamente esclusa.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33
Previsione di inutilizzabilità applicabile nei casi di ispezione/accesso: l'omessa esibizione vale a precludere la valutazione a favore del contribuente solo se costituisce sostanziale rifiuto; in tali casi l'amministrazione deve provare i presupposti del rifiuto.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
Richiami analogo al D.P.R. 600/1973 per la materia IVA: l'inutilizzabilità presuppone richiesta formale e informativa sugli effetti della mancata esibizione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5
Previsione di inutilizzabilità riferita ai casi di ispezione/accesso in materia di IVA: applicazione limitata ai casi di sostanziale rifiuto e con onere probatorio a carico dell'amministrazione per dimostrare i presupposti dell'illegittimità del rifiuto.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5
Base normativa per i motivi di cassazione: vizio di motivazione o violazione/errata applicazione di norme sostanziali e processuali rilevate dalla Corte.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 116
Richiamati in relazione agli obblighi di motivazione e all'onere di provare fatti decisivi; la CTR è stata censurata per omessa e insufficiente motivazione circa i presupposti dell'inutilizzabilità e la causa non imputabile.
Massime di principio
- La sanzione di inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente richiede che l'amministrazione abbia preventivamente inviato una richiesta specifica (comunicazione/questionario) indicando espressamente i documenti richiesti e avvertendo delle conseguenze del mancato adempimento; senza ciò la documentazione non può essere automaticamente esclusa.
- Va operata distinzione tra richiesta tramite comunicazione/questionario e richiesta nell'ambito di accesso/ispezione: nel primo caso grava sul contribuente l'onere di provare che l'inadempimento è per causa non imputabile; nel secondo caso grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare che si è realizzato un sostanziale rifiuto.
- Se la tardiva produzione è dovuta a cause non imputabili al contribuente (forza maggiore, fatto del terzo, documenti detenuti da terzi) la documentazione, una volta acquisita, deve essere valutata in giudizio salvo prova di condotta dolosa o mendace del contribuente.
- Il giudice d'appello deve motivare specificamente sull'esistenza dei presupposti che giustificano l'applicazione della sanzione processuale (richiesta informata, rifiuto o occultamento, comportamento doloso) e sulla disponibilità dei documenti al momento della richiesta.
- I documenti provenienti da terzi non rendono automaticamente imputabile al contribuente la tardiva produzione se la consegna nei termini richiesti non era materialmente ragionevole o pretendibile; eccezione se il terzo è in realtà un ausiliare del contribuente ex art. 1228 c.c.
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