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Sentenza

Sentenza del 10/11/2023 n. 31364 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione che recuperava a tassazione Euro 35.000,00 relativo al conguaglio divisionale di Euro 327.043,40. La ricorrente deduceva quattro motivi: 1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n.131/1986 (art.34 e art.52) contestando l'uso dell'art.52 e la mancanza di prova che il conguaglio superasse la soglia del 5%; 2) omessa e insufficiente motivazione dell'avviso, mancata allegazione di atti richiamati e violazione dei requisiti formali previsti dal D.M. Finanze n.321/1999 e normative correlate; 3) violazione dell'art.112 c.p.c. per mancata fissazione dell'udienza di pubblica discussione; 4) plurime censure tra cui difetto di motivazione, ultra petizione e errata applicazione dell'art.52.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: l'art.34 del D.P.R. 131/1986 instaura una presunzione che la divisione con assegnazione eccedente sia da considerare vendita e, se il conguaglio supera il 5% della quota, la parte eccedente è assoggettata all'imposta; l'art.52 può essere richiamato per la quantificazione del valore del conguaglio; l'avviso era adeguatamente motivato (richiamava l'atto divisorio in possesso della parte) e la mancata produzione di altri atti non rilevava ai fini dell'onere di allegazione ex art.7 L.212/2000 salvo che si tratti di documenti non conosciuti o non ricevuti; le censure processuali erano generiche o non autosufficienti (art.112 c.p.c.) e alcune deduzioni erano meramente riconsiderazioni di fatto, non sindacabili in Cassazione. Sono state condannate le spese a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 34

    "La divisione... è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente... I conguagli superiori al cinque per cento... sono soggetti all'imposta..."

    Stabilisce una presunzione che la divisione con assegnazione eccedente sia qualificata come vendita e impone la tassazione dell'eccedenza; la Corte conferma che la norma è applicabile indipendentemente dalla concreta corresponsione del conguaglio tra condividenti.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52

    Richiamato come criterio per la determinazione/quantificazione del valore dei beni ai fini del calcolo del conguaglio; la Corte ammette il riferimento all'art.52 per la quantificazione anche se non espressamente invocato dall'ufficio.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Sull'onere di allegazione si applica il principio che il contribuente deve ricevere o conoscere i documenti che costituiscono il presupposto dell'atto; l'onere di allegazione è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente.

  • D.M. Finanze 12 dicembre 1999, n. 321, artt. 1 e 6

    Norme riferite al contenuto della cartella esattoriale; la Corte osserva che la censura era inidonea perché l'atto impugnato era un avviso di liquidazione, non una cartella.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 2

    Richiamato nel contesto delle norme di accertamento; la Corte nota la non pertinenza rispetto all'avviso di liquidazione impugnato.

  • D.Lgs. 11 febbraio 1999, n. 46, artt. 4 e 10

    Citati in relazione a requisiti formali di atti di riscossione; la Corte ritiene la censura generica e non idonea a invalidare l'avviso di liquidazione.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiede specificità nel denunciare vizi di procedimento; in Cassazione le doglianze sull'"error in procedendo" devono essere autosufficienti e con puntuale indicazione degli atti e delle fasi.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto alcuni motivi infondati (violazione di legge) e altri inammissibili per difetto di autosufficienza o perché miravano a riesaminare fatti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma citata in relazione alla determinazione del contributo unificato; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo.

  • Legge 11 dicembre 2012, n. 228

    Modifica richiamata in relazione all'art.13 del D.P.R. n.115/2002; utilizzata per gli effetti sul contributo unificato.

Massime di principio

  • La divisione che assegna beni per un valore eccedente la quota è presumibilmente qualificata come vendita e la parte eccedente è tassabile; se il conguaglio supera il 5% della quota, l'eccedenza è soggetta ad imposta di registro (art.34 DPR 131/1986).
  • Per contestare la quantificazione del conguaglio è essenziale agire in fase di merito fornendo documentazione probatoria e perizie: questioni di fatto sul superamento della soglia del 5% non sono sindacabili in Cassazione.
  • Un avviso di liquidazione che richiami un atto (es. atto divisorio) in possesso della parte è normalmente considerato adeguatamente motivato; l'onere di allegazione dell'ufficio riguarda documenti non conosciuti o non ricevuti dal contribuente (L.212/2000, art.7).
  • Censure generiche sui requisiti formali (es. richiamo a norme relative alla cartella esattoriale) sono ininfluenti se l'atto impugnato è un diverso tipo di atto (es. avviso di liquidazione).
  • In Cassazione le doglianze processuali (error in procedendo, mancata udienza pubblica, ecc.) devono essere formulate con precisione e autosufficienza; altrimenti sono inammissibili.
  • Se l'ufficio non ha prodotto o invocato esplicitamente una norma tecnica di valutazione, i giudici di merito possono comunque richiamare norme (es. art.52 DPR 131/1986) per la quantificazione del valore dei beni, purché ciò sia coerente con la motivazione.

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