Cassazione Civile, Ordinanza n. 32691/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appellato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio sommario definito con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma, comunicata il 30 settembre 2016. La parte soccombente ha proposto appello con ricorso depositato il 29 ottobre 2016 e notificato il 14 gennaio 2017. La Corte d'appello di Roma ha dichiarato l'appello inammissibile perché ritenuto tardivo, applicando il termine di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c. rispetto alla comunicazione dell'ordinanza. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che: a) ai fini del termine di impugnazione la Corte d'appello avrebbe errato nel considerare rilevante la data di notifica dell'atto introdotto con ricorso, anziché il deposito; b) la comunicazione dell'ordinanza conclusiva del primo grado non sarebbe in realtà avvenuta. Il resistente ha depositato controricorso chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario ex art. 702 ter c.p.c. deve essere proposta con citazione, non essendo consentito l'uso del rito sommario in appello né la conservazione degli effetti tramite mutamento del rito ex art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150/2011. Ne deriva che, quando l'appello sia stato erroneamente introdotto con ricorso, ai fini del rispetto del termine di trenta giorni rileva la notificazione dell'atto alla controparte e non il solo deposito. Quanto alla dedotta mancata comunicazione dell'ordinanza di primo grado, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché il ricorrente prospettava in sostanza un errore revocatorio, a fronte dell'accertamento compiuto dalla Corte d'appello circa l'avvenuta comunicazione in data 30 settembre 2016. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
L'ordinanza conclusiva del giudizio sommario è il provvedimento impugnato nel caso di specie.
L'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione; se introdotto con ricorso, ai fini della tempestività rileva la notifica alla controparte.
Richiamato dal ricorrente come parametro di censura, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
La causa è stata trattata in camera di consiglio a seguito di richiesta di decisione in relazione a proposta di manifesta infondatezza del ricorso.
La doglianza relativa alla mancata comunicazione dell'ordinanza è stata qualificata come prospettazione di un errore revocatorio, quindi non proponibile nei termini dedotti.
Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta di manifesta infondatezza, la Corte ha applicato la condanna aggravata al pagamento di somme ulteriori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta.
d.lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5
La Corte ha escluso che, in caso di appello introdotto con ricorso, possa operare il mutamento del rito per salvare gli effetti dell'impugnazione.
Norma invocata per censurare la sentenza per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione deve essere proposta con atto di citazione; non è consentito introdurre validamente l'appello con ricorso salvo che la legge disponga diversamente.
- Quando l'appello avrebbe dovuto essere proposto con citazione ma sia stato depositato come ricorso, ai fini del rispetto del termine breve per impugnare rileva la notificazione dell'atto alla controparte, non il mero deposito.
- Il mancato rilievo, in cassazione, di un fatto già accertato dal giudice di merito non può essere trasformato in una censura di legittimità se in realtà si contesta un errore revocatorio.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato può giustificare l'applicazione della condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.
- rami':['Processo civile'],
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