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Ordinanza

Ordinanza n. 4232/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della graduatoria finale del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 17 unità di personale dirigenziale di livello non generale, a tempo pieno e indeterminato,nei ruoli del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica Dirigenti per il profilo tecnico - Codice 01”, pubblicata in data 27.05.2026, nella parte in cui non comprende i nominativi degli odierni ricorrenti; -del verbale n. 1 del 25 luglio 2025 con cui la Commissione esaminatrice ha stabilito i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dei ricorrenti; -del verbale n. 13 del 2 marzo 2026, con cui la Commissione ha proceduto alla definizione delle modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dei ricorrenti; -del verbale n. 14 del 20 aprile 2026, nella parte in cui è assegnato agli odierni ricorrenti un punteggio inferiore rispetto a quello legittimamente spettante; -del verbale n. 15 del 22 aprile 2026, nella parte in cui è assegnato agli odierni ricorrenti un punteggio inferiore rispetto a quello legittimamente spettante; -dell’esito della prova orale dei ricorrenti, nella parte in cui gli stessi sono risultati non idonei; -del/i verbale/i, richiesti con apposita istanza di accesso agli atti, ma ad oggi non ancora trasmessi, di estremi ad oggi non conosciuti, recanti le schede di valutazione delle prove svolte dai ricorrenti; -dei quesiti somministrati ai ricorrenti in occasione della prova orale del concorso; -di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in occasione della prova orale del concorso sostenuta dai ricorrenti; -dell’art. 12, comma 2, del bando di concorso, ove è previsto che “2. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria, nei limiti di quanto stabilito dall’articolo 35, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. In ogni caso la rinuncia all'assunzione comporta la cancellazione dalla graduatoria finale di merito”; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito; per la declaratoria di illegittimità - del silenzio – inadempimento formatosi ex art. 25, comma 3, della L. n. 241/1990 s.m.i. con riferimento all’istanza di accesso agli atti presentata a mezzo PEC dai ricorrenti all’Amministrazione resistente; nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti ad esibire e consentire estrazione di copia di tutta la documentazione, ivi compresa tutta la documentazione endo-procedimentale adottata, formata e/o richiamata, relativa al fascicolo detenuto dall’Amministrazione resistente in merito alla prova orale sostenuta dai ricorrenti nell’ambito del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 17 unità di personale dirigenziale di livello non generale, a tempo pieno e indeterminato,nei ruoli del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica Dirigenti per il profilo tecnico - Codice 01”. PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ E/O PER LA DISAPPLICAZIONE -del comma 5ter dell’art. 35 del del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dll’art. 1 bis del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 (convertito nella legge 21 giugno 2023, n. 74), nella parte in cui prevede che “Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso” per contrasto con gli artt. 3, 4, 97 e 117 Cost.; nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l’adozione del relativo provvedimento che disponga l’annullamento degli atti impugnati e, nel dettaglio, della prova orale sostenuta, al fine di essere ammessa a sostenere nuovamente la prova orale della procedura selettiva, avvalendosi di una Commissione in diversa composizione, nonché, ove occorra, e comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Giustizia amministrativa202607366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e atti di valutazione della prova orale di un concorso pubblico per 17 dirigenti tecnici, nella parte in cui non comprende i ricorrenti, nonché silenzio sull'istanza di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la graduatoria finale, i verbali della commissione relativi ai criteri di valutazione e allo svolgimento della prova orale, i punteggi loro attribuiti e il giudizio di non idoneità. Hanno dedotto, tra l'altro, l'illegittimità della valutazione mediante giudizio numerico complessivo, sostenendo che la commissione non avesse adeguatamente motivato l'esito della prova nonostante la predisposizione di una griglia valutativa. Hanno inoltre chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di accesso agli atti, l'esibizione della documentazione concorsuale, la rimessione alla Corte costituzionale o la disapplicazione dell'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, nonché il risarcimento in forma specifica o per equivalente.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto non condivisibile la censura relativa all'insufficienza del giudizio numerico complessivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui il punteggio numerico può integrare la motivazione della valutazione concorsuale quando i criteri siano stati previamente individuati e sufficientemente dettagliati. Nel caso concreto la commissione aveva predisposto una griglia valutativa ritenuta idonea. L'ordinanza non definisce le ulteriori domande di annullamento, accesso, costituzionalità, disapplicazione e risarcimento, limitandosi alla fase cautelare. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 25, comma 3, l. n. 241/1990

    È richiamato dai ricorrenti quale fondamento della domanda contro il silenzio formatosi sull'istanza di accesso, ma l'ordinanza cautelare non decide tale domanda.

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001

    Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.

    La disposizione è stata censurata dai ricorrenti per contrasto con gli artt. 3, 4, 97 e 117 Cost.; l'ordinanza cautelare non decide la questione.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato dai ricorrenti per la domanda di risarcimento in forma specifica e per equivalente; l'ordinanza non decide tale domanda.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, il punteggio numerico può assolvere l'obbligo di motivazione della valutazione della commissione quando i criteri valutativi siano stati preventivamente fissati e risultino sufficientemente dettagliati.
  • La predisposizione preventiva di una griglia valutativa dettagliata consente, in sede cautelare, di ritenere non fondata la censura secondo cui l'attribuzione di un giudizio numerico complessivo sarebbe, di per sé, priva di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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