Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14717/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato due cartelle di pagamento emesse per riprese relative all'anno d'imposta 2004. La CTP aveva dichiarato il ricorso inammissibile per tardività; la CTR aveva rigettato l'appello ritenendo correttamente eseguita la notifica delle cartelle presso la sede sociale risultante dalla visura camerale depositata dall'agente della riscossione. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione della giurisprudenza di legittimità, sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata sulla nullità della notifica dell'avviso di accertamento e delle cartelle; la Corte ha ricondotto la censura a un denunciato error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. Con il secondo motivo la società ha lamentato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione circa la ritualità e legittimità della procedura di accesso ai dati e documenti posti a base delle pretese creditorie, ma senza indicare in modo chiaro il vizio di cui all'art. 360 c.p.c.

La decisione

La Corte ha preliminarmente ritenuto irrilevanti le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'agente della riscossione e ha dichiarato inammissibile la produzione documentale allegata alla memoria della ricorrente. Nel merito, ha rigettato il primo motivo perché la doglianza sulla nullità della notifica dell'avviso di accertamento non risultava specificamente devoluta in appello, mentre la questione sulla notifica delle cartelle era stata affrontata dalla CTR con motivazione imperniata sulla correttezza della notifica. Conseguentemente, il rigetto del primo motivo ha determinato l'assorbimento del secondo e del terzo motivo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola il rito camerale e il deposito di memorie; la Corte ne richiama l'uso processuale nel giudizio di legittimità.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione sono ammissibili solo i documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso, non quelli concernenti la sua fondatezza.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa; nel caso concreto la Corte ha ritenuto il ricorso persino troppo dettagliato e dunque rispettoso del requisito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura era in sostanza un error in procedendo per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo era formalmente impostato come omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ne ha verificato la reale sostanza processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che la censura sulla notifica dell'avviso di accertamento non era stata devoluta specificamente in appello.

  • art. 1 d.l. n. 193 del 2016

    Ha determinato, nelle more del giudizio, la successione ex lege dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione all'agente della riscossione originario.

  • L. n. 225 del 2016

    Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata per la successione ex lege dell'agente della riscossione.

  • art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    È stato evocato dalla ricorrente come costituzionalmente illegittimo, ma il motivo è stato assorbito senza esame nel merito.

  • art. 25, comma 2, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 3, comma 2, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda su una determinata ragione processuale o sostanziale e il motivo non la aggredisce utilmente, il ricorso è destinato al rigetto.
  • La doglianza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede che la questione sia stata effettivamente e specificamente devoluta al giudice di merito; non può essere dedotta in cassazione una questione non ritualmente introdotta o non devoluta in appello.
  • Nel giudizio di legittimità non sono ammessi documenti depositati con la memoria che attengano al merito della fondatezza del ricorso; sono utilizzabili solo quelli inerenti all'ammissibilità del ricorso stesso.
  • L'esposizione dei fatti di causa nel ricorso per cassazione deve consentire la comprensione della controversia, ma un ricorso analitico e ricco di riproduzioni può comunque soddisfare il requisito dell'art. 366 c.p.c.
  • Quando il primo motivo di ricorso è rigettato e la decisione impugnata resta ferma sulla questione decisiva, i motivi ulteriori che presuppongono l'accoglimento della prima censura possono essere assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.