Cassazione Civile, Ordinanza n. 10320/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'esclusione di una società da una gara indetta dal Senato per l'affidamento in appalto del servizio di ricezione, distribuzione e consultazione dei notiziari delle agenzie di stampa. La Commissione di gara aveva ritenuto l'offerta non affidabile; la Commissione contenziosa del Senato aveva accolto l'impugnazione della società, ma il Consiglio di Garanzia del Senato, riuniti gli appelli del Senato e di altra concorrente, aveva invece confermato la legittimità del giudizio di anomalia, ritenendo il procedimento di verifica scrupoloso, coerente e privo di manifesta irrazionalità o travisamento dei fatti. La società ha proposto ricorso straordinario per cassazione affidato a tre motivi: 1) violazione dell'art. 86 d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che la verifica di anomalia dovesse riguardare la complessiva affidabilità dell'offerta e non le singole voci; 2) violazione dell'art. 88 d.lgs. n. 104/2010 e dell'art. 132 c.p.c., per motivazione ritenuta insufficiente sulla logicità e coerenza del giudizio di anomalia; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello del Senato per carenza di interesse. In via preliminare la ricorrente ha anche prospettato questioni di ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. e di legittimità costituzionale della disciplina dell'autodichia del Senato, nonché l'eventualità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in tema di autodichia degli organi costituzionali, le decisioni del Consiglio di Garanzia del Senato non siano sottoponibili al ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. né al sindacato del giudice comune, trattandosi di organi interni che svolgono funzioni obiettivamente giurisdizionali nell'ambito dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Camere. Ha inoltre escluso che potessero essere sindacate in via incidentale le doglianze di legittimità costituzionale rivolte alla delibera del Senato che attribuisce tali controversie all'autodichia, perché gli atti applicativi discendono da una fonte di autonomia sottratta a quel tipo di controllo. È stato pure escluso che nel caso concreto potesse configurarsi un conflitto di attribuzione, mancando nel processo di autodichia una questione di giurisdizione e attenendo i motivi al merito della gara, non sindacabile in sede di legittimità. Le spese sono state compensate integralmente, con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
non consente il ricorso per cassazione contro le decisioni degli ორგანi di autodichia del Senato, non essendo questi giudici speciali in senso costituzionale
art. 24 Cost.
evocato dalla ricorrente per contestare la sottrazione della controversia al giudice ordinario, ma la Corte non accoglie tale prospettazione
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente in chiave di censura della disciplina dell'autodichia; la Corte richiama invece i principi costituzionali di tutela effettiva, senza accedere alla censura
art. 101 Cost.
richiamato dalla Corte tra i principi che impongono indipendenza e imparzialità dei collegi di autodichia
art. 102 Cost.
esclude la qualificazione degli organi di autodichia come giudici speciali
art. 108 Cost.
richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina, ma non accolto
invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la censura resta assorbita dall'inammissibilità del ricorso
richiamato quale parametro della motivazione della decisione impugnata
art. 86 d.lgs. n. 163 del 2006
richiamato dalla ricorrente per sostenere il criterio di valutazione dell'anomalia dell'offerta
art. 88 d.lgs. n. 104 del 2010
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della decisione impugnata
art. 39 d.lgs. n. 104 del 2010
evocato come norma di raccordo per l'applicazione di disposizioni processuali civili nel richiamo operato dalla ricorrente
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Le decisioni rese dagli organi di autodichia di una Camera parlamentare, quando operano nell'ambito della sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta all'organo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
- Gli organi di autodichia, pur essendo interni all'organo costituzionale, devono rispettare le garanzie fondamentali del giusto processo e della tutela giurisdizionale effettiva; tuttavia, tale conformazione non li rende giudici speciali sindacabili dalla giurisdizione comune.
- La fonte di autonomia parlamentare che devolve determinate controversie agli organi di autodichia non è sindacabile in via incidentale nel giudizio di legittimità ordinario; eventuali questioni di conflitto tra poteri possono venire in rilievo solo se vi sia una concreta invasione della sfera di attribuzione di altro potere.
- Quando il giudizio interno si è svolto interamente davanti agli organi di autodichia e le doglianze investono solo il merito della controversia, non è configurabile un conflitto di attribuzione che giustifichi l'intervento della Cassazione sulla giurisdizione.
- Le censure che attengono alla correttezza del giudizio di anomalia dell'offerta restano insindacabili in sede di legittimità quando il sindacato sulla controversia è precluso dal regime di autodichia
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