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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27128/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due ricorsi: (1) contestazione della sussistenza del reato di estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. e del carattere mafioso dell'episodio, con critica alla logica delle valutazioni sulle intercettazioni; (2) censura della sussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità della custodia cautelare in carcere, invocando elementi favorevoli quali il proscioglimento di primo grado, la detenzione già subita, l'inattività delinquenziale successiva, l'incensuratezza e il tempo decorso dal fatto, nonché la possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari).

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il primo ricorso (sulla insussistenza del reato) è stato ritenuto non consentito, poiché la valutazione del giudice della cautela deve attenersi alla ricostruzione operata dalla sentenza di merito di condanna anche non definitiva. Il secondo ricorso è stato giudicato manifestamente infondato: il Tribunale aveva motivato in modo puntuale la necessità della custodia in carcere, richiamando la ferocia dell'azione, il ruolo organizzativo della ricorrente nella 'spedizione punitiva', la rilevanza della pubblicizzazione della violenza e la connotazione mafiosa, e ha correttamente ritenuto non superata la presunzione di adeguatezza della custodia prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Conseguentemente la Corte ha confermato l'ordinanza impugnata, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e ha disposto l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La norma è stata richiamata in quanto l'estorsione è stata aggravata dalla agevolazione mafiosa e metodo mafioso; la qualificazione giuridica operata in sede di merito è stata assunta come parametro vincolante per il giudice della cautela

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati indicati; la Corte ha ribadito che tale presunzione, essendo speciale, prevale sulla norma generale e può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino l'idoneità di misure meno afflittive

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte ha osservato la prevalenza della presunzione speciale di cui ad art. 275, comma 3, su questa norma

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la valutazione negativa circa l'adeguatezza degli arresti domiciliari implica, in via implicita, l'impossibilità di ricorrere agli strumenti di controllo a distanza previsti da tale articolo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le spese del procedimento e le sanzioni per impugnazioni inammissibili; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende

  • art. 94, commi 1 ter e 1 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Disposizioni applicative inerenti alla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario della decisione che non comporta la rimessione in libertà, per gli adempimenti conseguenti

Massime di principio

  • Quando è intervenuta una sentenza di condanna anche non definitiva, il giudice delle misure cautelari deve, di regola, attenersi alla ricostruzione del merito operata dalla pronuncia di condanna e non può rimettere in discussione la valutazione sulla sussistenza del reato.
  • Per i reati aggravati dalla fattispecie di mafia (art. 416-bis e con richiamo ad art. 275, comma 3, c.p.p.) opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere: tale presunzione può essere superata solo con elementi specifici, concreti e idonei a dimostrare che le esigenze cautelari sono soddisfatte da misure meno afflittive.
  • Fatti che dimostrano ferocia, organizzazione della condotta, ruolo di promotrice o di pubblicizzazione della violenza sono indici forti del pericolo di reiterazione e del carattere mafioso, rilevanti ai fini della scelta della misura cautelare.
  • Elementi favorevoli quali tempo decorso dal fatto, detenzione già subita, buona condotta o assenza di precedenti non sono automaticamente sufficienti a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3; occorre una valutazione complessiva e specifica che dimostri l'inefficacia del pericolo di reiterazione.
  • I ricorsi cautelari che in realtà mirano a rimettere in discussione la colpevolezza accertata in sede di merito sono frequentemente inammissibili; chi impugna deve concentrare le censure sulle esigenze cautelari e fornire elementi nuovi e concreti.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o non consentite possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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