Cassazione Penale, Ordinanza n. 38725/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato, in primo grado e poi in appello, per avere presentato al Comune una comunicazione di subingresso in attività di commercio su area pubblica contenente una falsa attestazione circa il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa di settore, nonostante la presenza di precedenti penali ostativi. La Corte d'appello aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena in mesi due e giorni venti di reclusione, confermando la sostituzione con detenzione domiciliare sostitutiva. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in punto di elemento soggettivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse affermato il dolo in modo apodittico e senza considerare che la pratica era stata istruita da una professionista incaricata, individuata nella figlia commercialista, la quale, pur conoscendo la situazione giudiziaria del padre, avrebbe omesso per negligenza di segnalare la causa ostativa. A sostegno della buona fede si richiamava anche la circostanza che l'imputato non avesse necessità impellente di intestarsi la licenza, potendo proseguire l'attività sotto la licenza della moglie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero non consentite in sede di legittimità perché dirette, in realtà, a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una rilettura del fatto. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte d'appello era congrua e logica: l'imputato aveva personalmente sottoscritto un modulo dal contenuto chiaro, nel quale erano indicate in modo esplicito le condizioni ostative all'attività commerciale, e risultava la sua pacifica consapevolezza delle condanne pregresse. La tesi difensiva sul ruolo della figlia-commercialista è stata considerata una mera lettura alternativa e congetturale, inidonea a integrare un vizio manifesto di motivazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
violazione di legge in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve emergere dal testo del provvedimento impugnato e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una diversa ricostruzione del fatto.
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ... al versamento a favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato a una somma in favore della Cassa delle ammende ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
reato di cui agli artt. 46, 76 D.P.R. 445/2000 e 483 c.p.
La dichiarazione sostitutiva utilizzata nel procedimento amministrativo è il supporto documentale della falsa attestazione sul possesso di requisiti dichiarati dall'interessato.
reato di cui agli artt. 46, 76 D.P.R. 445/2000 e 483 c.p.
La norma sanziona penalmente le false dichiarazioni rese nelle autocertificazioni e nelle dichiarazioni sostitutive.
reato di cui agli artt. 46, 76 D.P.R. 445/2000 e 483 c.p.
La falsa attestazione in atto destinato a provare la verità può integrare il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010
I requisiti di onorabilità sono presupposti per l'esercizio dell'attività commerciale e la loro mancanza costituisce causa ostativa espressamente indicata nel modulo sottoscritto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non consente una rivalutazione del compendio probatorio, ma solo il controllo sull'esistenza di una motivazione logica, coerente e non manifestamente illogica.
- Quando la censura di cassazione si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella accolta dal giudice di merito, il motivo è inammissibile perché sollecita un riesame del merito.
- In presenza di una doppia conforme sulla responsabilità, la contestazione dell'elemento soggettivo deve confrontarsi con una motivazione complessiva già ritenuta coerente in entrambi i gradi di merito.
- La sottoscrizione personale di una dichiarazione dal contenuto chiaro e la consapevolezza del dato fattuale contrastante con quanto dichiarato possono fondare logicamente l'affermazione del dolo del falso ideologico del privato.
- L'eventuale intervento di un terzo nella predisposizione della pratica non esclude di per sé la responsabilità del dichiarante quando questi abbia sottoscritto un atto inequivoco e risulti consapevole della falsità della dichiarazione.
- In sede di legittimità, ipotesi alternative sulla dinamica dei fatti sono rilevanti solo se risultano inconfutabili e non meramente contrapposte alla ricostruzione accolta nella sentenza impugnata.
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