Cassazione Civile, Ordinanza n. 17901/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2014, emesso dal Comune di Milano per immobili compresi nel patrimonio di un fondo comune di investimento immobiliare chiuso. La CTP aveva accolto il ricorso della società di gestione, ritenendo non dovuta l’imposta da parte sua; la CTR, invece, ha riformato la decisione affermando che la società di gestione, in quanto gestore e intestataria catastale/formale degli immobili nel periodo d’imposta, fosse obbligata in proprio al pagamento dell’IMU. La società di gestione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 9 d.lgs. 23/2011, dell’art. 36 TUF e dell’art. 53 Cost., sostenendo: che il presupposto soggettivo dell’IMU sarebbe la proprietà o altro diritto reale, non essendo la SGR proprietaria sostanziale dei beni; che il fondo immobiliare sarebbe il vero centro di imputazione o comunque i quotisti sarebbero i sostanziali proprietari; che la SGR svolgerebbe sola attività gestoria senza poteri di godimento e disposizione; che l’autonomia patrimoniale del fondo impedirebbe di imputare alla SGR il tributo; che l’eventuale liquidazione del fondo o il subentro di altra SGR escluderebbero la persistenza dell’obbligazione tributaria in capo alla precedente gestore.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Conferma che, ai fini IMU, il fondo comune di investimento non ha autonoma soggettività giuridica e che il presupposto dell’imposta va ricondotto alla titolarità formale del bene in capo alla società di gestione nel periodo d’imposta, non essendo decisiva la sola separazione patrimoniale del fondo né la sua gestione nell’interesse dei partecipanti. La Corte ritiene inoltre irrilevanti, per escludere la soggettività passiva IMU della SGR, sia il richiamo alla disciplina IVA, sia l’avvicendamento tra società di gestione, sia la liquidazione del fondo, trattandosi di circostanze successive o comunque non opponibili al Comune. Condanna la ricorrente alle spese e applica anche le sanzioni ex art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per l’IMU il soggetto passivo è individuato in base alla titolarità del diritto reale sull’immobile; la Corte collega il tributo alla formale intestazione catastale nel periodo d’imposta.
La SGR gestisce il fondo nell’interesse dei partecipanti, ma il fondo resta patrimonio autonomo e separato; ciò non gli attribuisce autonoma soggettività giuridica e non esclude la soggettività passiva IMU della SGR intestataria/formale titolare del bene.
art. 53 Cost.
La Corte esclude la violazione del principio di capacità contributiva, ritenendo sufficiente il collegamento dell’imposta con la titolarità formale e con la riconducibilità del patrimonio separato alla società di gestione nel periodo di gestione.
La trattazione camerale è ritenuta corretta, non essendo necessaria la pubblica udienza in presenza di questioni già risolte da orientamento consolidato.
La ricorrente è condannata al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata in favore del controricorrente.
La ricorrente è condannata al versamento di un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il fondo comune di investimento immobiliare, in assenza di una struttura organizzativa e di una soggettività giuridica autonoma, non costituisce soggetto passivo distinto dall’ente o dalla società che ne gestisce e ne cura la titolarità formale dei beni.
- Ai fini IMU, la soggettività passiva si collega alla titolarità del diritto reale o alla formale intestazione del bene nel periodo d’imposta; la mera gestione del patrimonio altrui non esclude l’obbligazione quando la legge attribuisce al gestore la titolarità formale degli immobili.
- La segregazione patrimoniale del fondo tutela i partecipanti e limita l’aggressione da parte dei creditori, ma non trasforma il fondo in un centro autonomo di imputazione giuridica idoneo a sostituire la società di gestione nei rapporti tributari.
- L’autonomia del fondo e il possibile avvicendamento del gestore non incidono sull’insorgenza dell’obbligazione tributaria maturata durante il periodo in cui una determinata società risultava intestataria e gestore degli immobili.
- La diversità del presupposto impositivo tra IVA e IMU impedisce di trasporre automaticamente soluzioni elaborate in materia IVA ai tributi patrimoniali locali.
- In presenza di orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la Corte può legittimamente definire il ricorso in camera di consiglio senza pubblica udienza.
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