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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38897/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha confermato la sua condanna per reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990, censurando (1) l'omessa instaurazione del contraddittorio con le parti in relazione alla correzione d'errore materiale nel dispositivo (la Corte di appello avrebbe proceduto de plano invece di fissare camera di consiglio), con conseguente lesione del diritto di difesa e possibile pregiudizio nella scelta difensiva (es. rinuncia ai motivi di appello o concordato sulla pena ex art. 599-bis); (2) la mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, deducendo che non emergerebbe prova di inserimento nell'ambiente criminale né di vendita a terzi, potendo la condotta rientrare nel cd. "piccolo spaccio".

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la correzione dell'errore materiale nel dispositivo perché la motivazione di primo grado esplicitava chiaramente il procedimento di determinazione della pena (applicazione art. 62-bis, aumento ex art. 81, riduzione ex art. 442 comma 2), sicché la discrepanza era meramente materiale e la rettifica procedurale era consentita. Sul punto del contraddittorio, è stato ritenuto che il ricorrente non abbia allegato un interesse concreto a partecipare alla camera di consiglio e dunque non sussistono i presupposti per annullare la correzione. Quanto alla qualificazione ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, la Corte ha condiviso la valutazione della gravità operata dai giudici di merito, richiamando elementi quali il quantitativo sequestrato (confezionamento in 242 dosi medie), la natura delle sostanze e le modalità di condotta, ritenuti indicativi di attività di spaccio non occasionale. Conseguentemente la sentenza di merito è confermata: pena definitiva anni 2 e mesi 10 di reclusione e multa di euro 14.000; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73, commi 1, 4 e 5)

    d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1, 4 e 5

    La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie aggravata (comma 4 e/o 5) in ragione del quantitativo, del confezionamento e delle modalità che evidenziano non occasionalità e capacità di confezionare numerose dosi; non ha accolto la ricostruzione del "piccolo spaccio".

  • Codice di procedura penale (art. 130, 127, 178)

    artt. 130, 127 e 178 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in ordine al diritto di difesa e al contraddittorio, ma la Corte ha ritenuto che non siano stati violati perché non è stato allegato un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per incidere sulla correzione dell'errore materiale.

  • Codice di procedura penale (art. 605, 604, 619)

    artt. 605, 604 e 619 cod. proc. pen.

    La Corte ha distinto tra impugnabilità e nullità: la riforma formale ai sensi dell'art. 605 non era sostanziale qui, e l'art. 619 (correzione di errore materiale) è applicabile quando dalla motivazione emerge chiaramente il procedimento seguito; l'art. 604 non estende cause di nullità che permettano alla Corte territoriale di rimettere in discussione errori meramente materiali.

  • Codice penale (art. 62-bis, art. 81 comma 1)

    art. 62-bis e art. 81, comma 1, cod. pen.

    Il primo giudice ha operato le riduzioni e gli aumenti della pena conformemente a queste disposizioni e la Corte d'appello ha considerato corretto il procedimento motivazionale che ha condotto alla pena riportata in motivazione.

  • Codice di procedura penale (art. 442, comma 2)

    art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Il magistrato di primo grado ha applicato la riduzione della pena prevista dall'art. 442, comma 2, e tale computo è stato ritenuto coerente dalla Corte d'appello, permettendo la rettifica dell'errore materiale nel dispositivo.

  • Codice di procedura penale (art. 599-bis)

    art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come possibile opzione difensiva (concordato sulla pena) che avrebbe potuto essere scelta qualora fosse stata fissata camera di consiglio; la Corte ha ritenuto tale prospettazione meramente eventuale e non prova di un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio.

Massime di principio

  • La correzione de plano di un errore materiale nel dispositivo è legittima quando dalla motivazione emerge chiaramente il procedimento seguito e la pena effettiva assegnata in motivazione è più favorevole o coerente: in questi casi la motivazione può prevalere sul dispositivo.
  • Per ottenere che la correzione sia effettuata con camera di consiglio e non de plano, il ricorrente deve allegare e dimostrare un interesse concreto e specifico a partecipare (ad es. fatti o elementi che, se emergenti nella camera, inciderebbero decisivamente sull'esito della rettifica); mere ipotesi strategiche difensive non sono sufficienti.
  • In presenza di discrepanze tra dispositivo e motivazione la nullità non è automatica: occorre distinguere tra errore materiale (rectificabile) e divergenza sostanziale che implichi violazione del principio del contraddittorio o della identificazione della volontà decisoria del giudice.
  • La qualificazione del fatto come "spaccio non occasionale" ai sensi dell'art. 73 comma 5 si fonda su elementi quali il quantitativo complessivo, il confezionamento in dosi, la natura delle sostanze, e le modalità di condotta; la mera circostanza della pluralità delle sostanze non è di per sé decisiva senza riscontro in altri elementi fattuali.
  • In sede di impugnazione è efficace per la difesa presentare elementi concreti che mettano in dubbio la non occasionalità (es. assenza di prove di cessione a terzi, modalità di detenzione incoerenti con strutture di vendita) per contrastare la ricostruzione dei giudici di merito.
  • La strategia difensiva che presuppone scelte alternative (es. rinuncia ai motivi o concordato) non costituisce, di per sé, interesse sufficiente per invalidare procedure de plano; tali strategie vanno invece anticipate e documentate se si intende incidere sul modo in cui viene eseguita una rettifica processuale.

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