Cassazione Penale, Sentenza n. 2319/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione per mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p., correttezza della qualificazione giuridica, comparazione delle circostanze e congruità della pena; (2) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro sequestrata, con contestazione che non sussistessero i presupposti dell'art.240 c.p. e che il denaro fosse compatibile con lecite fonti di reddito; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sul ritiro della patente per due anni (art.85 d.P.R. 309/90 e art.444 c.p.p.), contestando l'assenza di specifica motivazione collegante il ritiro al comportamento dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato l'inammissibilità dei ricorsi in cassazione contro sentenze di patteggiamento quando deducano vizi generici di mancata verifica di cause di proscioglimento, per effetto dell'art.448, comma 2-bis, c.p.p. I secondi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la confisca della somma è stata ritenuta legittima perché il reato contestato comprendeva la cessione di stupefacenti, dalla quale la somma costituiva corrispettivo; il ritiro della patente per due anni è stato adeguatamente motivato con riferimento al rinvenimento di stupefacenti nel vano portaoggetti dell'autovettura e nelle tasche dell'imputato mentre era alla guida, elemento che giustifica l'uso del veicolo per il trasferimento della sostanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina del patteggiamento; la sentenza applicativa della pena è oggetto di impugnazione limitata dalla normativa speciale (art.448 c.p.p. e correlati).
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita l'impugnabilità in cassazione delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate, rendendo inammissibili censure generiche sulla mancata verifica di cause di proscioglimento.
Prevede le cause di proscioglimento; nel contesto del patteggiamento le questioni sulla loro verifica non sono liberamente impugnabili in cassazione per effetto di art.448 c.p.p.
art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norme sulla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; nel caso era contestata la detenzione e la cessione di cocaina, marijuana e hashish.
art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Prevede la sanzione accessoria del ritiro della patente in relazione ai reati di stupefacenti; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione quando la droga è trovata nel veicolo o sulla persona mentre era alla guida.
Norma generale sulla confisca; la confisca di denaro richiede che sussistano i presupposti previsti dalla normativa penale (collegamento con il reato).
art. 240-bis cod. pen. (e art.85-bis d.P.R. 309/90 richiamo)
Prevede la confisca per equivalente o per sproporzione rispetto alle fonti di reddito; richiamata la possibilità di sottoporre a confisca somme ritenute provento di reati di stupefacenti, specie quando sia contestata la cessione.
Massime di principio
- Avverso sentenze di patteggiamento le possibilità di impugnazione in cassazione sono molto limitate: censure generiche sulla mancata verifica di cause di proscioglimento spesso risultano inammissibili per effetto dell'art.448 c.p.p.
- La confisca di denaro sequestrato in ambito di stupefacenti è legittima quando sia dimostrabile un nesso con l'attività illecita (in particolare se è contestata la cessione e il denaro costituisce corrispettivo); chi contesta la confisca deve fornire elementi probatori concreti sull'origine lecita delle somme.
- Il ritiro della patente ex art.85 d.P.R. 309/90 può essere adeguatamente motivato anche dal rinvenimento di sostanze stupefacenti nel veicolo o sulla persona mentre l'imputato era alla guida, quando ciò consente di ritenere l'uso dell'auto per il trasferimento della droga.
- Nel giudizio di patteggiamento il giudice deve dare motivazione sufficiente, ma molte contestazioni sulla motivazione sono comunque escluse dalla sindacabilità in cassazione salvo i vizi tassativamente indicati dalla legge.
- Per contestare misure accessorie o confische è importante documentare in modo specifico la lecita provenienza dei beni o l'assenza del nesso con l'attività illecita; mere affermazioni non documentate difficilmente prevalgono.
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