Cassazione Penale, Sentenza n. 19415/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di ricusazione della Presidente del collegio, proposta dal Bellocco con P.E.C. il 20/11/2025. La questione centrale era se il termine di tre giorni previsto per la dichiarazione di ricusazione (art. 38 c.p.p.) debba essere sospeso quando la parte ha preventivamente invitato il giudice ad astenersi e il giudice ha «riservato» la decisione, oppure solo quando il giudice abbia effettivamente dichiarato l'astensione (orientamento Sez. Un. "Della Gatta"). La difesa sosteneva che, in base alle Sezioni Unite, il termine non sarebbe decorsi fino alla conoscenza del rigetto dell'istanza di astensione; la Corte ha ritenuto che la riserva del giudice non crei la stessa legittima aspettativa prevista da Della Gatta e che il termine decorra dalla conoscenza della causa di incompatibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso; ha confermato che l'istanza di ricusazione era intempestiva perché il differimento (riserva) della decisione sul rifiuto/astensione non sospende il termine di 3 giorni per proporre la ricusazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La parte civile (Comune di Rosarno) non ha ottenuto nulla e non è stata liquidata perché ha depositato conclusioni fuori termine.
Norme richiamate
Stabilisce il termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione; la Corte ha interpretato che tale termine decorre dal momento in cui la parte viene a conoscenza della causa di incompatibilità e non è sospeso dalla mera riserva del giudice sull'invito all'astensione
Disciplina l'istituto dell'astensione e la relativa procedura: se il giudice invitato si dichiara direttamente astenuto e presenta la dichiarazione al presidente, si attiva il procedimento previsto che può incidere sui termini della ricusazione
Prevede che la dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta; la sentenza distingue però questa ipotesi dalla mera riserva del giudice
Fissa il termine di deposizione delle conclusioni nel giudizio di legittimità; la Corte ha escluso la liquidazione delle spese alla parte civile per il tardivo deposito (violazione del termine quinquennale previsto dall'art. 611)
Norma sostanziale citata quale sfondo processuale (condanne pregresse per associazione mafiosa) ma non centrale nella decisione sulla ricusazione
art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990
Norma sostanziale citata per indicare il precedente giudizio per associazione dedita al narcotraffico; rilevanza solo ai fini della motivazione sulla possibile causa di incompatibilità
Sez. Un. n. 36847 del 26/06/2014 ("Della Gatta")
Precedente di rilievo: le Sezioni Unite hanno ritenuto che quando il giudice, invitato ad astenersi, si dichiara astenuto e avvia il procedimento di astensione, si crea in capo alla parte un'aspettativa legittima che sospende il termine per la ricusazione; la Corte però ha precisato che tale sospensione opera solo se il giudice effettivamente dichiara l'astensione, non quando limita a riservare la decisione
Massime di principio
- La mera riserva del giudice sulla richiesta di astensione non sospende il termine di 3 giorni per proporre la ricusazione: il termine decorre dalla conoscenza della causa di incompatibilità
- Solo la dichiarazione effettiva di astensione da parte del giudice (e l'avvio del relativo procedimento) crea la legittima aspettativa che può sospendere il termine per la ricusazione (principio Della Gatta)
- La parte che intende ricusare deve agire tempestivamente: se conosce la causa di incompatibilità, la dichiarazione di ricusazione va proposta entro i termini perentori previsti dall'art. 38 c.p.p., a pena di inammissibilità
- L'istanza di astensione e la dichiarazione di ricusazione sono procedimenti sostanzialmente autonomi; il coordinamento tra essi opera solo nelle ipotesi espressamente previste dalla giurisprudenza (es. quando il giudice si dichiara astenuto)
- In Cassazione le parti devono rispettare i termini di deposito delle conclusioni (art. 611 c.p.p.): il deposito tardivo può precludere la formazione del contraddittorio e l'assegnazione delle spese alla parte civile
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