Cassazione Civile, Ordinanza n. 07238/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Una proprietaria di immobile agiva per ottenere l’accertamento della comproprietà di una corte comune di un edificio di edilizia economica e popolare e la rimozione di cancelli, recinzioni e altre opere realizzate dal vicino, assumendo che tali manufatti impedissero il pieno godimento dell’area. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte: era stata esclusa l’incidenza delle opere di uno dei convenuti su un’altra particella, mentre l’altro convenuto era stato condannato alla rimozione e al risarcimento del danno. In appello il convenuto soccombente aveva dedotto, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, che le opere insistevano non sulla particella rivendicata dall’attrice, ma su una diversa particella di proprietà demaniale; la Corte d’appello aveva quindi riformato la decisione, ritenendo la carenza di legittimazione attiva della domanda proposta sulla specifica area. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell’art. 1362 c.c. per mancata indagine sulla comune intenzione delle parti ai fini dell’individuazione della corte oggetto del contratto di compravendita, sostenendo che l’indicazione catastale nel rogito si riferisse al catasto urbano e che la particella 862 avesse assorbito la 863; 2) violazione dell’art. 1327 c.c., in relazione all’art. 1367 c.c., perché l’interpretazione accolta dalla corte territoriale avrebbe reso inefficace la clausola di trasferimento dei diritti di corte; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere il giudice d’appello considerato il posizionamento delle recinzioni sulla particella rivendicata e il catasto urbano.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero, in sostanza, a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla corrispondenza tra la corte rivendicata e la particella catastale interessata dalle opere. La Corte d’appello aveva escluso, con motivazione ritenuta congrua, che la particella 863 fosse stata assorbita nella 862, valorizzando dati catastali e temporali e la diversa titolarità dei beni al momento rilevante. Tale accertamento in fatto, essendo motivato, non era sindacabile in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La ricorrente lo invocava per sostenere che l’interpretazione del contratto dovesse avvenire attraverso la ricerca della comune intenzione dei contraenti; la Corte non ne ha fatto applicazione in senso favorevole alla ricorrente, ritenendo che la censura mirasse in realtà a sovvertire un accertamento di fatto del giudice di merito.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non accoglie la prospettiva della ricorrente, che lo collega alla pretesa inefficacia della clausola di cessione della corte.
La ricorrente lo richiama come criterio che imporrebbe di attribuire alla clausola un significato utile; la Corte non ritiene fondata la censura perché la questione è risolta sul piano dell’accertamento in fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per i primi due motivi di ricorso per denunciare violazione di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne esclude la fondatezza perché il fatto dedotto attiene a un apprezzamento di merito già compiutamente svolto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione dei criteri interpretativi del contratto in una richiesta di nuova valutazione del fatto storico e delle risultanze istruttorie già apprezzate dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito motiva in modo congruo e non illogico l’accertamento sulla reale individuazione catastale del bene controverso, tale accertamento è insindacabile in cassazione salvo i limiti propri del vizio motivazionale nei ristretti confini oggi consentiti.
- La deduzione di un omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile o infondata quando il fatto indicato sia stato in sostanza già valutato dal giudice di merito, oppure quando la doglianza miri soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove.
- L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere ricondotta alla comune intenzione delle parti e alla conservazione di un significato utile del testo negoziale, ma la relativa censura è decisiva solo se incide su un effettivo errore di diritto e non su una contestazione dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice.
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