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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34655/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dal diniego, poi superato in appello tributario, del rimborso IRPEF per gli anni 2017 e 2018 richiesto da un lavoratore rientrato in Italia e ritenuto dalla CTR in possesso dei requisiti del regime agevolato per i lavoratori impatriati. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 d.lgs. 147/2015: secondo l'Ufficio, il beneficio non sarebbe spettato perché il contribuente non aveva rispettato gli adempimenti formali previsti per l'opzione, in particolare la richiesta al datore di lavoro e l'eventuale opzione nella dichiarazione dei redditi entro il termine fissato dal provvedimento direttoriale. Il contribuente ha resistito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserita acquiescenza e difetto di specificità, sostenendo inoltre che non vi fosse alcuna decadenza legislativa dal diritto al rimborso e che il diniego contrastasse con l'affidamento tutelato dallo Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari del contribuente, ritenendo ammissibile il ricorso dell'Agenzia e specifico il motivo proposto. Nel merito, però, ha rigettato il ricorso: ha osservato che, prima dell'introduzione del comma 5-ter dell'art. 16 d.lgs. 147/2015 ad opera del d.l. 34/2019, non esisteva un divieto di rimborso delle somme versate in adempimento spontaneo. Ha quindi affermato che il decorso del termine previsto dai provvedimenti direttoriali non determinava decadenza dal beneficio, ma soltanto l'impossibilità di fruirne tramite sostituto d'imposta, residuando la possibilità di chiedere il rimborso qualora ricorressero i requisiti sostanziali. Ne è seguita la condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 16 d.lgs. 147/2015

    disciplina il regime speciale per i lavoratori impatriati; la Corte ne interpreta il comma 4 come prevedente l'opzione per il regime agevolato e, prima del comma 5-ter, non contiene un divieto di rimborso

  • art. 16, comma 5-ter, d.lgs. 147/2015

    "Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle somme versate in adempimento spontaneo"

    introduce solo dal 2019 il divieto di rimborso; prima della sua entrata in vigore il rimborso era ammissibile

  • art. 3, comma 5, l. 238/2010

    richiede la domanda specifica del lavoratore al datore di lavoro per il computo del beneficio nelle ritenute fiscali

  • art. 3, comma 3, d.l. 244/2016 conv. l. 19/2017

    ha prorogato il termine per l'esercizio dell'opzione previsto dal provvedimento direttoriale

  • art. 38 d.P.R. 602/1973

    richiamato come base per la domanda di rimborso residuale delle imposte versate

  • art. 10 l. 212/2000

    invocato dal contribuente a sostegno del principio di affidamento, ma non è decisivo nella ratio decidendi

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato dal contribuente nell'eccezione di inammissibilità per acquiescenza

  • art. 16, comma 4, d.lgs. 147/2015

    prevede l'alternativa tra il regime della l. 238/2010 e l'opzione per il regime agevolativo del medesimo art. 16, da esercitare con modalità stabilite dall'Agenzia

  • provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 46244/2016

    definisce le modalità di esercizio dell'opzione; secondo la Corte non elimina la possibilità di rimborso oltre il termine

  • provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 97156/2011

    indicato come regolante le modalità attuative della richiesta al datore di lavoro per il regime l. 238/2010

  • circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 4 maggio 2012

    richiamata per evidenziare che l'amministrazione ammetteva, in via residuale, la richiesta di rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973

  • circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017

    richiamata per chiarire che, se il datore non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne in dichiarazione, senza che ciò elimini il rimborso

Massime di principio

  • Nel regime agevolativo per i lavoratori impatriati, la scadenza del termine previsto dai provvedimenti attuativi per l'esercizio dell'opzione non comporta di per sé la decadenza dal beneficio, quando la legge non preveda espressamente un divieto di rimborso.
  • Gli adempimenti formali richiesti per ottenere il beneficio tramite sostituto d'imposta hanno funzione di modalità di fruizione dell'agevolazione, ma non esauriscono il diritto sostanziale al trattamento fiscale agevolato, che può essere fatto valere in via residuale mediante istanza di rimborso se i requisiti di legge sussistono.
  • I provvedimenti amministrativi e le circolari possono disciplinare modalità operative e fornire chiarimenti, ma non possono introdurre decadenze o limiti sostanziali non previsti dalla legge.
  • In presenza di un beneficio fiscale subordinato a requisiti sostanziali, l'onere di provarne la sussistenza grava sul contribuente che agisce per ottenerlo o per recuperare l'imposta versata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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