Cassazione Civile, Ordinanza n. 34655/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dal diniego, poi superato in appello tributario, del rimborso IRPEF per gli anni 2017 e 2018 richiesto da un lavoratore rientrato in Italia e ritenuto dalla CTR in possesso dei requisiti del regime agevolato per i lavoratori impatriati. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 d.lgs. 147/2015: secondo l'Ufficio, il beneficio non sarebbe spettato perché il contribuente non aveva rispettato gli adempimenti formali previsti per l'opzione, in particolare la richiesta al datore di lavoro e l'eventuale opzione nella dichiarazione dei redditi entro il termine fissato dal provvedimento direttoriale. Il contribuente ha resistito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserita acquiescenza e difetto di specificità, sostenendo inoltre che non vi fosse alcuna decadenza legislativa dal diritto al rimborso e che il diniego contrastasse con l'affidamento tutelato dallo Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari del contribuente, ritenendo ammissibile il ricorso dell'Agenzia e specifico il motivo proposto. Nel merito, però, ha rigettato il ricorso: ha osservato che, prima dell'introduzione del comma 5-ter dell'art. 16 d.lgs. 147/2015 ad opera del d.l. 34/2019, non esisteva un divieto di rimborso delle somme versate in adempimento spontaneo. Ha quindi affermato che il decorso del termine previsto dai provvedimenti direttoriali non determinava decadenza dal beneficio, ma soltanto l'impossibilità di fruirne tramite sostituto d'imposta, residuando la possibilità di chiedere il rimborso qualora ricorressero i requisiti sostanziali. Ne è seguita la condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge
disciplina il regime speciale per i lavoratori impatriati; la Corte ne interpreta il comma 4 come prevedente l'opzione per il regime agevolato e, prima del comma 5-ter, non contiene un divieto di rimborso
art. 16, comma 5-ter, d.lgs. 147/2015
"Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle somme versate in adempimento spontaneo"
introduce solo dal 2019 il divieto di rimborso; prima della sua entrata in vigore il rimborso era ammissibile
richiede la domanda specifica del lavoratore al datore di lavoro per il computo del beneficio nelle ritenute fiscali
art. 3, comma 3, d.l. 244/2016 conv. l. 19/2017
ha prorogato il termine per l'esercizio dell'opzione previsto dal provvedimento direttoriale
richiamato come base per la domanda di rimborso residuale delle imposte versate
invocato dal contribuente a sostegno del principio di affidamento, ma non è decisivo nella ratio decidendi
richiamato dal contribuente nell'eccezione di inammissibilità per acquiescenza
art. 16, comma 4, d.lgs. 147/2015
prevede l'alternativa tra il regime della l. 238/2010 e l'opzione per il regime agevolativo del medesimo art. 16, da esercitare con modalità stabilite dall'Agenzia
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 46244/2016
definisce le modalità di esercizio dell'opzione; secondo la Corte non elimina la possibilità di rimborso oltre il termine
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 97156/2011
indicato come regolante le modalità attuative della richiesta al datore di lavoro per il regime l. 238/2010
circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 4 maggio 2012
richiamata per evidenziare che l'amministrazione ammetteva, in via residuale, la richiesta di rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973
circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017
richiamata per chiarire che, se il datore non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne in dichiarazione, senza che ciò elimini il rimborso
Massime di principio
- Nel regime agevolativo per i lavoratori impatriati, la scadenza del termine previsto dai provvedimenti attuativi per l'esercizio dell'opzione non comporta di per sé la decadenza dal beneficio, quando la legge non preveda espressamente un divieto di rimborso.
- Gli adempimenti formali richiesti per ottenere il beneficio tramite sostituto d'imposta hanno funzione di modalità di fruizione dell'agevolazione, ma non esauriscono il diritto sostanziale al trattamento fiscale agevolato, che può essere fatto valere in via residuale mediante istanza di rimborso se i requisiti di legge sussistono.
- I provvedimenti amministrativi e le circolari possono disciplinare modalità operative e fornire chiarimenti, ma non possono introdurre decadenze o limiti sostanziali non previsti dalla legge.
- In presenza di un beneficio fiscale subordinato a requisiti sostanziali, l'onere di provarne la sussistenza grava sul contribuente che agisce per ottenerlo o per recuperare l'imposta versata.
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