Cassazione Civile, Ordinanza n. 07947/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Alcuni eredi di originari proprietari di un terreno sito in Reggio Calabria hanno agito per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’occupazione d’urgenza di un’area destinata a opera pubblica. L’occupazione era stata disposta con decreto regionale nel 1981, ma l’immissione in possesso era avvenuta oltre il termine previsto dalla legge e, soprattutto, non era mai stato emesso il decreto di espropriazione. Il tribunale aveva accolto la domanda nei confronti dell’ente subentrato all’originario IACP, mentre la corte d’appello aveva invece rigettato integralmente le domande ritenendo che la legittimazione passiva spettasse soltanto al Comune, quale beneficiario dell’esproprio, e non anche all’ente delegato. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: 1) l’illegittimità costituzionale delle norme che avevano consentito la composizione del collegio d’appello con un consigliere ausiliario; 2) la violazione dell’art. 60 l. n. 865/1971, sostenendo che, per l’illecito da occupazione illegittima, dovesse ravvisarsi la responsabilità solidale sia dell’ente delegante sia dell’ente delegato, quale autore materiale dell’occupazione.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo manifestamente infondata la censura sulla composizione del collegio, perché le norme sulla magistratura onoraria, già scrutinante dalla Corte costituzionale, continuavano ad applicarsi fino al completamento della riforma e comunque sino al 31 ottobre 2025. Ha invece accolto il secondo motivo: in caso di occupazione illegittima nell’ambito di una procedura espropriativa delegata ex art. 60 l. n. 865/1971, l’illecito è imputabile anche al soggetto delegato che abbia posto in essere materialmente l’occupazione illegittima; non può quindi escludersi la sua legittimazione passiva. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 102 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di costituzionalità sulla composizione del collegio d’appello
art. 106 Cost.
richiamato dai ricorrenti per contestare l’assegnazione di funzioni collegiali di secondo grado a magistrati onorari
invocato come parametro della nullità per vizio di costituzione del giudice
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza impugnata per vizio del giudice
richiamato per la censura di violazione di legge sull’art. 60 l. n. 865/1971
la Corte afferma che, quando l’opera pubblica e la procedura ablativa sono delegate, l’illecito da occupazione illegittima è ascrivibile anzitutto al soggetto autore materiale
art. 20, primo comma, l. n. 865/1971
richiamato per affermare che l’occupazione era divenuta illegittima anche per il superamento del termine di tre mesi
artt. 62-72 d.l. n. 69/2013 conv. in l. n. 98/2013
la Corte ne afferma la perdurante applicabilità fino al completamento del riordino della magistratura onoraria e, in ogni caso, sino al 31 ottobre 2025
indicato come norma che differisce l’entrata a regime della riforma della magistratura onoraria al 31 ottobre 2025
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
richiamato per il deposito di memoria illustrativa
art. 176, secondo comma, c.p.c.
richiamato nella dichiarazione del difensore sulle comunicazioni processuali
richiamato per il conferimento della procura speciale al difensore del Comune
Massime di principio
- Nelle procedure espropriative delegate ex art. 60 l. n. 865/1971, se l’occupazione del bene è illegittima, la responsabilità dell’illecito non può essere ricondotta esclusivamente al soggetto delegante: risponde anche il soggetto delegato che abbia materialmente posto in essere l’occupazione.
- Quando l’occupazione avviene oltre il termine di efficacia del decreto e senza successivo decreto di espropriazione, il fatto assume natura illegittima sin dall’origine, con conseguente possibilità di azione risarcitoria da parte del proprietario.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura sulla legittimità della composizione del collegio va respinta se la normativa sulla magistratura onoraria, dichiarata costituzionalmente illegittima solo in parte e con efficacia differita, continua a trovare applicazione nel periodo considerato.
- La distinzione tra beneficiario finale dell’esproprio e autore materiale dell’occupazione rileva ai fini della legittimazione passiva, ma non esclude che entrambi possano essere coinvolti nella vicenda dannosa ove la condotta illecita sia anche imputabile al delegato.
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