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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33171/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Pisa alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativo a una condotta realizzata in concorso e riconducibile all'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti. La Corte di appello di Firenze aveva confermato la decisione di primo grado. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione mediante il difensore, deducendo con unico motivo vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità, rilevando che la Corte di appello aveva esposto una motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di vizi logici in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la motivazione della Corte di appello sul diniego delle circostanze attenuanti generiche fosse adeguata, coerente con le emergenze processuali e immune da vizi logici, quindi non sindacabile in sede di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale fondamento della contestazione della condotta realizzata in concorso.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato quale fattispecie di reato per la quale l'imputato è stato condannato.

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato contestato con il ricorso.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto non deducibile in sede di legittimità il motivo relativo alla motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, in presenza di una motivazione coerente e priva di vizi logici.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di vizi logici.
  • Non è deducibile in sede di legittimità una censura sulla motivazione relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche quando essa si risolva in una richiesta di rivalutazione del giudizio di merito e la motivazione impugnata sia adeguata e logicamente sostenibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità

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