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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35219/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto di conto corrente bancario intrattenuto da una società con un istituto di credito dal 1988. La società ha agito per ottenere l'accertamento della illegittimità di diversi addebiti applicati sul conto, tra cui interessi anatocistici e ultralegali, capitalizzazione trimestrale e commissione di massimo scoperto, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme ritenute indebite. La Corte d'appello ha respinto il gravame della banca ritenendo, tra l'altro, non fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ammissibile la domanda qualificata come accertamento del credito con condanna, e sufficientemente provata la ricostruzione del saldo nonostante la produzione non integrale degli estratti conto. In cassazione la banca ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 100 e 116 c.p.c. per avere la Corte ritenuto incompatibili le difese svolte in primo grado con l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e per avere trascurato che il conto sarebbe stato intestato a soggetto diverso; 2) violazione degli artt. 100, 112, 116 c.p.c. e 2033, 2697 c.c. per asserita mancanza di interesse ad agire e per il fatto che non vi sarebbero stati pagamenti ripetibili, trattandosi in tesi di domanda di ripetizione di indebito proposta prima della chiusura del conto; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per non avere la società prodotto tutti gli estratti conto sin dall'apertura del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché fondato su una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella accertata dalla Corte territoriale, che aveva considerato le vicende societarie e la documentazione prodotta; ha ritenuto infondato il secondo motivo osservando che la domanda era stata correttamente qualificata come azione di accertamento del credito con condanna e che l'interesse ad agire sussiste anche prima della chiusura del conto, in presenza di clausole nulle e di un risultato utile conseguibile solo con la pronuncia giudiziale; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, poiché la Corte d'appello aveva legittimamente ricostruito il saldo partendo da un saldo iniziale non contestato al 31.12.1994 e la produzione non integrale degli estratti può essere integrata da altri elementi di prova idonei. È stata inoltre respinta la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; la banca è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per escludere che mancassero interesse ad agire e legittimazione, poiché la domanda aveva un'utilità concreta e giuridicamente apprezzabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato nel motivo di ricorso, ma non è stata ravvisata alcuna violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una diversa lettura del materiale istruttorio, non consentita in cassazione.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di ripetizione di indebito; la Corte ha però chiarito che la domanda era stata qualificata come accertamento del credito con condanna.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto rispettato l'onere della prova grazie alla ricostruzione del saldo da un momento in cui esso era non contestato e all'uso di ulteriori elementi probatori.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato per affermare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale in contrasto col divieto di anatocismo per i contratti anteriori al 22 aprile 2000.

  • art. 96 c.p.c.

    La richiesta di condanna per lite temeraria è stata respinta perché le impugnazioni, pur infondate o parzialmente inammissibili, non erano manifestamente pretestuose.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio avente ad oggetto un conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie non esclude l'interesse ad agire del correntista per l'accertamento della nullità delle clausole illegittime e per la rideterminazione del saldo, purché la pronuncia sia idonea a procurare un'utilità concreta e attuale.
  • La domanda proposta prima della chiusura del conto può essere ammissibilmente qualificata come azione di accertamento del credito con condanna al pagamento dell'eventuale differenza risultante dal ricalcolo del rapporto, senza che sia necessario configurarla necessariamente come ripetizione di indebito.
  • In materia di rideterminazione del saldo di conto corrente, la produzione non integrale degli estratti conto non impedisce l'accertamento se il saldo iniziale per il periodo considerato è certo o non contestato e se il giudice dispone di ulteriori elementi documentali o argomenti di prova idonei a ricostruire in modo affidabile il dare-avere.
  • Nel contratto di conto corrente bancario stipulato in data anteriore al 22 aprile 2000, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, se contrastante con l'art. 1283 c.c., deve essere dichiarata nulla e gli interessi vanno ricalcolati senza capitalizzazione.
  • In sede di legittimità non è ammissibile censurare la decisione di merito proponendo una diversa ricostruzione dei fatti o del materiale probatorio quando la Corte territoriale abbia motivato in modo coerente sulla base degli atti e della documentazione acquisita.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProveInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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