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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32046/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ghielmetti impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di restituzione di Euro 545.300, sequestrati il 20/11/2006 come corrispettivo della cessione di 35 kg di oro grezzo. Sosteneva di essere il venditore (cedente) dell'oro e quindi titolare del "ius possidendi" sulle somme, non un mero corriere, e che non essendo il contratto di compravendita nullo (nonostante il rilievo fiscale poi prescritto) gli spettava la restituzione del denaro; denunciava violazioni degli artt. 262 e 263 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per ottenere la restituzione di cose sequestrate non confiscate, è necessaria la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile (ius possidendi). Dall'istruttoria e dalle intercettazioni emerse nel processo, Ghielmetti è risultato essere il corriere incaricato del trasporto e non il venditore: l'accordo di compravendita era tra la società svizzera Silvoro SA e gli acquirenti; il denaro sequestrato era il prezzo spettante al venditore e il corriere aveva assunto solo il compenso per il trasporto. Pertanto la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della richiesta di restituzione e ha condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 676 cod. proc. pen.

    norma procedurale richiamata perché l'ordinanza impugnata era resa ai sensi di tale articolo (materia dell'esecuzione e dei provvedimenti cautelari).

  • art. 262 cod. proc. pen.

    norma richiamata dal ricorrente per presunta violazione procedurale nella decisione di restituzione; la Corte però non ha ritenuto fondata la censura.

  • art. 263 cod. proc. pen.

    ulteriore norma processuale invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza abbia correttamente applicato i principi sulla prova del diritto alla restituzione.

  • art. 70 d.P.R. 633/1972

    norma sostanziale relativa all'evasione IVA; il reato contestato è poi risultato prescritto, ma la Corte ha comunque distinto la questione fiscale dalla titolarità del corrispettivo sequestrato.

  • art. 1476 cod. civ.

    richiamato per ricordare che la compravendita è contratto consensuale: il venditore ha l'obbligo di consegnare la cosa e l'acquirente di pagare il prezzo, utile per distinguere il venditore dal corriere.

  • art. 1498 cod. civ.

    richiamato per ribadire l'obbligo del compratore di pagare il prezzo nei termini e nel luogo stabiliti, e quindi che il diritto al corrispettivo spetta al venditore risultante dall'accordo tra le parti.

Massime di principio

  • Per ottenere la restituzione di beni o denaro sequestrati (non confiscati) è necessaria la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile (ius possidendi); il solo possesso materiale non è sufficiente.
  • La qualifica fattuale del soggetto (venditore vs. corriere/intermediario) è decisiva: il venditore, essendo parte dell'accordo di compravendita, è titolare del diritto al corrispettivo; il corriere che consegna la merce e incassa o reca denaro per conto di altri non acquisisce automaticamente il diritto di proprietà o il "ius possidendi" su quelle somme.
  • La mera circostanza che la compravendita abbia riguardato beni sottratti all'imposizione fiscale non rende il contratto automaticamente illecito o nullo: tuttavia la questione fiscale è distinta dalla determinazione della titolarità del prezzo sequestrato.
  • In simili contenziosi il giudice dell'esecuzione valuta gli elementi di fatto (intercettazioni, pedinamenti, documentazione contrattuale) per stabilire chi era il legittimo titolare del corrispettivo; le valutazioni di fatto sono difficilmente rivedibili in sede di legittimità salvo vizio logico/giuridico evidente.
  • Per difendersi efficacemente, chi reclama la restituzione deve produrre documenti che provino il trasferimento di proprietà o l'essere parte contraente (contratti, fatture, ordine d'acquisto, evidenze bancarie, conferme scritte), mentre il carico probatorio pesa su chi rivendica il diritto.

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