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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16933/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un fallimento ha agito contro un istituto di credito per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 67 l. fall. nel testo previgente, di una serie di rimesse bancarie effettuate da una società poi fallita tra luglio 1999 e febbraio 2000. I pagamenti provenivano da crediti riscossi dalla banca in forza di procure speciali all'incasso rilasciate dalla società, che il curatore qualificava come atti solutori anomali, compiuti nel periodo sospetto e con consapevolezza dello stato di decozione. Il Tribunale ha accolto la domanda, accertando i presupposti oggettivi e soggettivi della revocatoria e condannando la banca alla restituzione di oltre un miliardo di lire. La Corte d'appello ha confermato. In cassazione la banca ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. per la prova dell'esistenza di un fido di due miliardi di lire sul conto corrente ordinario, sostenendo che il fallimento aveva ammesso l'esistenza dello scoperto e che quindi spettasse alla curatela provare la simulazione del fido; 2) omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 1362 c.c. per la qualificazione delle procure all'incasso come mandati irrevocabili in rem propriam e non come cessioni di credito con funzione di garanzia; 3) violazione dell'art. 67 l. fall. e omesso esame di fatto decisivo in relazione alla quantificazione delle somme revocabili, deducendo che le critiche alla CTU erano state già specificate negli atti di appello; 4) conseguente censura sulle spese ex art. 91 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso e assorbito il quarto. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, perché la Corte territoriale aveva rilevato non la simulazione del fido, ma la mancata prova, da parte della banca, della sua effettiva concessione; il motivo era inoltre generico e non autosufficiente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non individuava un fatto storico decisivo omesso, si risolveva in una critica generica della motivazione e pretendeva una nuova interpretazione del contenuto delle clausole negoziali, attività riservata al giudice di merito; inoltre non contestava la seconda ratio decidendi, secondo cui anche qualora i negozi fossero stati qualificati come cessioni di credito, restava la loro natura solutoria e quindi la revocabilità. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile per genericità e perché non si confrontava con la ratio della sentenza d'appello, che aveva ritenuto generico il motivo di gravame sul quantum revocabile per il mero rinvio alla consulenza di parte. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67 l. fall.

    Le rimesse bancarie qualificabili come atti solutori anomali, compiute nel periodo sospetto e con consapevolezza della decozione, sono revocabili; anche la diversa qualificazione del negozio come cessione di credito non esclude la natura solutoria dell'operazione e quindi la revocabilità.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa o dell'eccezione grava sulla parte che li allega; nel caso concreto la banca non ha provato l'effettiva concessione del fido invocato.

  • art. 1362 c.c.

    La censura di violazione dei canoni ermeneutici richiede l'indicazione specifica dei criteri asseritamente violati e non può tradursi in una mera richiesta di nuova interpretazione del contratto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o la richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve essere autosufficiente e indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Ai fini dell'ammissibilità del ricorso devono essere indicati e prodotti gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda.

  • art. 1723, comma 2, c.c.

    Richiamato per qualificare i mandati come irrevocabili in rem propriam, conferiti nell'interesse della banca mandataria.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese resta assorbita quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: il motivo è inammissibile se attacca una questione diversa da quella posta a fondamento della decisione.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta la regola di riparto dell'onere probatorio; non è sufficiente prospettare una diversa lettura dei fatti o sostenere che l'altra parte avrebbe dovuto provare un diverso presupposto non considerato dal giudice di merito.
  • La contestazione dell'interpretazione contrattuale è scrutinabile in cassazione solo sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica o di motivazione nei limiti consentiti: non è consentita una nuova valutazione del significato delle clausole né la sostituzione della lettura del ricorrente a quella del giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, specificamente indicato e discusso tra le parti; non basta denunciare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o riproporre questioni di merito.
  • La censura relativa alla quantificazione del danno o delle somme revocabili deve individuare in modo puntuale gli errori della consulenza tecnica o della decisione di merito; il mero rinvio a osservazioni di parte, senza specificazione, rende il motivo generico e inammissibile.
  • In materia fallimentare, possono essere revocati come atti solutori anomali i pagamenti effettuati mediante strumenti negoziali che, pur formalmente diversi, realizzino in sostanza il soddisfacimento del creditore nel periodo sospetto.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaContenzioso tributarioInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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