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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08800/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società e ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, davanti al giudice amministrativo, di atti regionali di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione all’esercizio di una discarica per rifiuti inerti in località Malnome (Roma). I ricorrenti sostenevano che la normativa di settore sulle discariche, in particolare l’Allegato 1 del d.lgs. n. 36/2003 attuativo della direttiva 1999/31/CE, richiedesse la preesistenza di una barriera geologica naturale e che, in mancanza di essa, l’area non fosse idonea alla realizzazione della discarica. In appello il Consiglio di Stato ha ritenuto la VIA autonomamente impugnabile, ha respinto nel merito i motivi di appello e ha disposto rinvio pregiudiziale alla CGUE su questioni interpretative dell’art. 267 TFUE e della direttiva 1999/31/CE, riservando però solo le spese alla sentenza definitiva. Con il ricorso per cassazione gli interessati hanno dedotto: 1) violazione dei limiti esterni della giurisdizione, perché il Consiglio di Stato avrebbe deciso definitivamente la questione di interpretazione del diritto UE, appropriandosi della sfera della CGUE; 2) violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale e dei principi UE di effettività/equivalenza, chiedendo anche che fosse la Cassazione a rimettere la questione alla CGUE; 3) eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa, assumendo che il Consiglio di Stato avesse creato una regola nuova equiparando barriera naturale e artificiale e colmando un vuoto normativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che il Consiglio di Stato avesse travalicato i limiti esterni della giurisdizione: l’eventuale errore nell’interpretazione della disciplina sulle discariche integra, al più, un errore interno di giudizio, non un difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Ha inoltre affermato che la censura sull’omesso rinvio pregiudiziale alla CGUE non è deducibile come motivo attinente alla giurisdizione ex art. 111, ottavo comma, Cost.; nel caso concreto, peraltro, il giudice amministrativo aveva sì formalmente disposto il rinvio, ma aveva già deciso il merito con sentenza parziale, rendendo la pronuncia della CGUE non più idonea a incidere sulla decisione di merito, sicché la situazione era assimilabile a un omesso rinvio in concreto. Ha poi ritenuto insussistente l’asserita invasione della sfera legislativa, perché il Consiglio di Stato si è limitato a interpretare la disciplina applicabile e a ricostruirne la ratio, senza creare una norma nuova. Conseguentemente il ricorso è stato respinto/inammissibile, con prevalenza delle resistenti; la questione sulle spese e sugli onorari non è qui definita nel testo esaminato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma ottavo, Cost.

    delimita il sindacato della Cassazione ai soli limiti esterni della giurisdizione; non consente di censurare errori interpretativi o processuali interni del giudice speciale.

  • art. 267 TFUE

    l’obbligo di rinvio pregiudiziale delle questioni di interpretazione del diritto UE non è configurato, nel caso esaminato, come vizio di giurisdizione deducibile ex art. 111, comma ottavo, Cost.; il rinvio alla CGUE è strumento di interpretazione, non di riparto di giurisdizione.

  • art. 4, comma 3, TUE

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa incompatibilità della disciplina processuale interna, ma ritenuto non idoneo a fondare un motivo di giurisdizione.

  • art. 19, comma 1, TUE

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ribadisce che la limitazione del sindacato ex art. 111 Cost. resta compatibile con l’assetto eurounitario.

  • art. 47 CDFUE

    invocato per il diritto a un ricorso effettivo, ma la Corte osserva che eventuali violazioni trovano tutela nel giudizio davanti al giudice che ha omesso il rinvio o aliunde, non nel ricorso per giurisdizione.

  • artt. 360, primo comma, n. 1, e 362, primo comma, c.p.c.

    costituiscono il veicolo processuale del ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, ma non consentono di sindacare il merito interpretativo della decisione amministrativa.

  • art. 329 c.p.c.

    la Corte lo menziona solo incidentalmente con riferimento all’eventuale acquiescenza delle parti non ricorrenti, senza che ciò incida sull’esito di inammissibilità.

  • art. 33, comma 1, lett. a), c.p.a.

    richiamato per qualificare la decisione del Consiglio di Stato come sentenza parziale, con decisione definitiva sul merito e rinvio alle spese alla sentenza successiva.

  • art. 208 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    norma base del provvedimento autorizzatorio della discarica impugnato in sede amministrativa.

  • d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, Allegato 1, punti 1.2.1., 1.2.2. e 2.4.2.

    disciplinano le caratteristiche della barriera geologica e la possibilità di completamento artificiale; la Corte prende atto dell’interpretazione del Consiglio di Stato, che non viene censurata come invasione della sfera legislativa.

  • Direttiva 1999/31/CE

    direttiva sulle discariche di rifiuti, interpretata dal Consiglio di Stato e richiamata nel ricorso; la Cassazione non entra nel merito dell’interpretazione sostanziale.

  • Direttiva 92/43/CEE

    richiamata nel giudizio amministrativo a proposito della VINCA, ma non oggetto di autonoma decisione di merito da parte della Cassazione nel presente giudizio.

  • L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 3-bis

    evocata nella motivazione del Consiglio di Stato sulle possibili conseguenze di responsabilità del giudice di ultima istanza per il mancato rinvio pregiudiziale.

Massime di principio

  • L’omessa rimessione alla CGUE di una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, o la decisione del giudice nazionale di ultima istanza su tale questione, non integra di regola un difetto di giurisdizione denunciabile in Cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost., perché attiene ai limiti interni dell’attività giurisdizionale e non ai limiti esterni.
  • Il sindacato delle Sezioni Unite per eccesso di potere giurisdizionale non può trasformarsi in un controllo sulla correttezza dell’interpretazione della norma, anche quando il giudice speciale abbia colmato una lacuna ricavando la regula iuris dalla ratio della disciplina.
  • La violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, se dedotta con riferimento all’interpretazione del diritto UE, resta questione di error in procedendo o di violazione di legge interna/eurounitaria, non di giurisdizione.
  • Non vi è invasione della sfera legislativa quando il giudice, nel decidere la controversia, interpreta la disciplina applicabile e ne ricava una soluzione sistematica; l’eccesso di potere giurisdizionale si configura solo se sia applicata o creata una norma inesistente.
  • Quando il giudice di merito abbia emesso una sentenza parziale e abbia già deciso definitivamente il merito della controversia, il successivo rinvio pregiudiziale non è idoneo a riaprire la questione decisa; in tal caso la pronuncia della CGUE non può incidere sul capo già definito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europeaGiudicato

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