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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37711/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per più furti in abitazione (periodo aprile-giugno 2013). Le censure principali riguardano: 1) la mancata declaratoria di prescrizione del delitto tentato (capo c); 2) l'utilizzo in sede di merito di dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p., lamentandone la violazione dell'art. 6 CEDU e del contraddittorio; 3) la qualificazione e la sussistenza delle aggravanti ("destrezza" e "minorata difesa" ai sensi dell'art. 61 n. 5 c.p.); 4) vizi relativi a riconoscimenti fotografici e ricognizioni; 5) rifiuto della richiesta di trattazione orale in appello e presunte nullità procedurali; 6) mancato riconoscimento di attenuanti (danno lieve e generiche).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi in parte fondati. In particolare: 1) ha dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo al capo c) (tentativo di furto in danno di Monaci), maturato il 27/11/2021, e ha annullato senza rinvio quella parte della sentenza; 2) ha accolto, nei limiti indicati, il motivo relativo al capo a) a carico di Bernardoni Lucia: la sentenza è stata annullata con rinvio perché la condanna su quel capo era fondata prevalentemente su dichiarazioni predibattimentali che erano state opposte dalla difesa e mancavano adeguati elementi di corroborazione; 3) ha rigettato le restanti doglianze: ha ritenuto legittimo l'uso delle dichiarazioni predibattimentali acquisite col consenso o non contestate, e ha confermato la valutazione delle aggravanti "destrezza" e "minorata difesa" con riferimento al capo d) (anche tenendo conto della condizione di invalidità/sedia a rotelle di una persona offesa); 4) ha ritenuto non fondata la censura relativa alla mancata ammissione della trattazione orale (art. 23-bis L. 176/2020) perché non era pervenuta tempestiva e specifica istanza di trattazione orale; 5) ha respinto le eccezioni sui riconoscimenti fotografici ritenendo che i criteri di attendibilità fossero stati adeguatamente considerati; 6) molte doglianze collegate al capo c) risultano assorbite dalla declaratoria di prescrizione. Nel complesso, la sentenza di appello è stata annullata senza rinvio per il capo c) e annullata con rinvio limitatamente al capo a) per Lucia; il resto delle condanne è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limita la sintesi dei motivi di ricorso: la Corte ha considerato i motivi nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 512 c.p.p.

    Regola l'acquisizione delle dichiarazioni rese fuori dibattimento; la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni predibattimentali quando non opposte o quando il loro utilizzo è corredato da adeguate garanzie e elementi di riscontro.

  • art. 129 c.p.p.

    Principio sulla rilevabilità d'ufficio di nullità e questioni processuali: la Corte ha chiarito i limiti di applicazione in rapporto alla struttura delle impugnazioni e alla rilevazione della prescrizione.

  • art. 609 c.p.p., comma 2

    Richiamato in relazione alla disciplina della rilevazione d'ufficio; la Corte ha distinto i casi in cui la prescrizione può essere rilevata d'ufficio in cassazione.

  • art. 625 c.p.

    Norma sul furto: la Corte ha valutato la sussistenza del reato e delle aggravanti contestate (in particolare la forma tentata del reato per il capo c).

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Aggravante della minorata difesa: la Corte ha ritenuto integrata la circostanza quando la condizione di età e/o di invalidità ha concretamente ostacolato la reazione della persona offesa.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Attenuante del danno lieve: la Corte ha ricordato che presuppone un pregiudizio economico oggettivamente insignificante e ha rigettato la relativa doglianza ritenendo l'oggetto in oro non compatibile con il requisito del valore irrisorio.

  • art. 23-bis legge n. 176/2020 (ex d.l. 149/2020)

    Disciplina la richiesta di trattazione orale in appello durante la disciplina emergenziale; la Corte ha interpretato la norma nel senso che occorre una richiesta esplicita e tempestiva di trattazione orale (entro termini previsti) per convertire il rito in orale.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena; richiamata in relazione alla valutazione delle attenuanti generiche e del profilo personale dell'imputata.

  • art. 420-ter c.p.p.

    Richiamato nella discussione sul legittimo impedimento del difensore in relazione alla trattazione orale; la Corte ha distinto le ipotesi in cui tale norma applica dal caso di giudizio camerale senza richiesta tempestiva di trattazione orale.

  • art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo)

    Richiamato dalla difesa per violazione del contraddittorio: la Corte ha ribadito che l'uso di dichiarazioni predibattimentali può essere compatibile con l'art. 6 se sussistono garanzie procedurali o se la rinuncia all'esame è consapevole e avvenuta con il consenso della difesa.

Massime di principio

  • La prescrizione deve essere verificata: se il termine è maturato prima della pronuncia impugnata, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per quella fattispecie anche se la questione non è stata rilevata in appello.
  • Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. possono costituire base dell'accertamento di responsabilità solo se corredate da adeguate garanzie procedurali o se la parte ha rinunciato consapevolmente all'esame; in mancanza di corroborazioni la valutazione probatoria può essere annullata.
  • La valutazione della prevedibilità dell'impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni va fatta 'ex ante' (prognosi postuma): non conta il senno di poi derivante dal decesso successivo, ma le informazioni concretamente disponibili all'epoca dell'acquisizione.
  • Per ottenere la trattazione orale in appello nel vigente regime emergenziale è necessaria una richiesta esplicita e tempestiva (art. 23-bis L. 176/2020); un'istanza di legittimo impedimento non sempre equivale automaticamente a una richiesta di discussione orale.
  • L'aggravante della 'destrezza' si configura quando vi è distrazione appositamente indotta e rapidità nell'azione; l'aggravante della 'minorata difesa' richiede la prova che la condizione della persona offesa abbia concretamente ostacolato la reazione o la difesa.
  • Le identificazioni fotografiche e i riconoscimenti effettuati in indagine sono ammissibili ma la loro efficacia probatoria richiede cautele (tempestività, possibile descrizione delle fattezze, elementi che consentano la verifica dell'attendibilità).
  • La circostanza attenuante del 'danno lieve' richiede un pregiudizio economico obiettivamente minimo; oggetti in metallo prezioso (es. oro) difficilmente rientrano in tale categoria.
  • Se la condanna di un capo si fonda prevalentemente su prove (o dichiarazioni) alle quali la difesa si era opposta e mancano elementi di corroborazione, la Corte può disporre l'annullamento con rinvio per consentire una nuova valutazione in appello.

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