Cassazione Civile, Ordinanza n. 08197/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
Una agente aveva insinuato al passivo del fallimento della società preponente chiedendo il riconoscimento di ulteriori provvigioni per affari che assumeva procurati, nonché dell'indennità di mancato preavviso, del FIRR e dell'indennità meritocratica aggiuntiva. Il tribunale aveva respinto in parte l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., ritenendo non dimostrato il diritto alle ulteriori provvigioni perché la documentazione prodotta non provava che gli affari fossero andati a buon fine e perché il contratto subordinava la maturazione della provvigione all'accettazione della proposta e all'integrale pagamento della fornitura. Aveva inoltre negato la liquidazione dell'indennità di mancato preavviso per carenza di elementi utili a determinare la base di calcolo delle provvigioni dell'anno antecedente al fallimento. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: violazione degli artt. 1748 e 2697 c.c., sostenendo che, dopo la riforma del 1999, la provvigione matura alla conclusione dell'affare e che il buon fine rileva solo per l'esigibilità; violazione dell'art. 1750 c.c. per il mancato riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso sulla base delle provvigioni dell'anno precedente; errore sulle spese. La curatela resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato su istruttoria e rapporto di agenzia, poi assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha affermato che l'art. 1748 c.c., come novellato, distingue tra momento di acquisizione della provvigione e momento di esigibilità, ma consente una deroga pattizia; pertanto è valida la clausola contrattuale che subordina la maturazione della provvigione al buon fine dell'affare, e correttamente il tribunale ha richiesto la prova di tale buon fine. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, anche perché l'art. 1750 c.c. non disciplina il criterio di calcolo dell'indennità di mancato preavviso e la ricorrente non ha efficacemente censurato l'accertamento probatorio del tribunale né indicato una diversa pattuizione applicabile. Il terzo motivo sulle spese è stato respinto perché dipendente dall'infondatezza delle censure principali. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
norma processuale che regola l'opposizione allo stato passivo, utilizzata come contesto della controversia
dopo la riforma del 1999, la provvigione matura quando l'affare è concluso per effetto dell'intervento dell'agente, ma il testo consente che le parti pattuiscano diversamente; il diritto va distinto dal momento di esigibilità
l'agente resta onerato di provare i fatti costitutivi del proprio diritto alla provvigione, inclusa la conclusione degli affari promossi e, se contestato, il relativo ammontare
la norma non disciplina il criterio di calcolo dell'indennità di mancato preavviso, sicché la censura che la invoca senza confrontarsi con il decisum è inammissibile
parametro del vizio denunciato per violazione di legge sostanziale
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiede specificità del motivo di ricorso, pena l'inammissibilità
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel contratto di agenzia, la disciplina legale della provvigione post-riforma distingue il momento genetico del diritto dal momento della sua esigibilità: il diritto sorge con la conclusione dell'affare per effetto dell'intervento dell'agente, ma può essere pattiziamente subordinato al buon fine dell'operazione.
- La clausola contrattuale che prevede la maturazione della provvigione solo al buon fine dell'affare è valida, perché l'art. 1748 c.c. contiene una previsione derogabile dalle parti.
- Anche quando la provvigione è subordinata al buon fine, l'agente conserva l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio credito, cioè l'avvenuta conclusione degli affari promossi e, se necessario, il loro ammontare.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con i canoni di specificità del motivo; la mera invocazione di una norma, senza contestare l'effettiva base argomentativa della decisione, non è sufficiente.
- L'indennità di mancato preavviso, se riconosciuta in astratto, deve essere liquidata secondo i criteri applicabili al rapporto e sulla base di elementi fattuali adeguatamente allegati e provati; la parte che contesta il quantum deve indicare con precisione le ragioni di errore del giudice di merito.
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