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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33047/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale, riqualificando la condotta contestata al capo a) nella contravvenzione prevista dall'art. 181, comma 1, del d.lgs. 42 del 2004 e rideterminando la pena in sette mesi di arresto ed euro 14.000 di ammenda. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse travisato una perizia giurata del 2011 e fotografie satellitari relative allo stato dei luoghi anteriore ai fatti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dei principi di materialità e offensività, sostenendo che i reati paesaggistici e demaniali avessero natura di reati di evento e che la documentazione e le testimonianze a discarico dimostrassero la preesistenza delle opere rispetto all'acquisto del terreno e l'assenza di alterazioni riconducibili alla propria condotta. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione del principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Con il quarto motivo ha dedotto l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. Con il quinto motivo ha contestato la determinazione della pena, denunciando violazione dei criteri di commisurazione e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi non consentiti in sede di legittimità, perché diretti a ottenere una rivalutazione delle prove, e comunque manifestamente infondati. La responsabilità era stata motivatamente fondata, tra l'altro, sulla testimonianza di un luogotenente della Capitaneria di Porto, che aveva riferito del sopralluogo eseguito dopo un esposto relativo a lavori di sbancamento in corso e dell'identificazione dell'imputato quale autore delle opere; al momento dell'accertamento i lavori risultavano completati e nel terreno erano presenti una pala meccanica e un escavatore. Le testimonianze a discarico non erano state ritenute idonee a offrire una ricostruzione alternativa rilevante. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa alla particolare tenuità del fatto, non proposta con l'atto di appello sui punti oggetto di decisione, non poteva essere introdotta per la prima volta come motivo nuovo in cassazione. Anche il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché la determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando sorretta da motivazione immune da vizi logico-giuridici; nel caso concreto la Corte di appello aveva adeguatamente considerato la natura contravvenzionale del reato e il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che i primi tre motivi potessero essere esaminati, in quanto sollecitavano una rivalutazione del materiale probatorio, e li ha comunque ritenuti manifestamente infondati alla luce della motivazione della sentenza di merito. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'art. 131-bis cod. pen., perché la questione era stata proposta tardivamente come motivo nuovo e riguardava un punto distinto da quelli dedotti con l'appello originario. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sulla pena, ritenendo adeguata la motivazione della Corte territoriale. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna al pagamento delle spese processuali e quella al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004

    La condotta del capo a) è stata riqualificata dai giudici di merito nella contravvenzione paesaggistica prevista da tale disposizione.

  • art. 131-bis c.p.

    La questione relativa alla particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta come motivo nuovo in cassazione quando riguarda un punto distinto da quelli devoluti con l'atto di appello originario.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta, quando l'inammissibilità sia riconducibile a colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione complessiva delle prove o una rilettura alternativa delle risultanze istruttorie; le censure devono individuare specifici travisamenti di emergenze processuali effettivamente valorizzate dalla decisione impugnata.
  • La motivazione di merito sulla responsabilità penale resta adeguata quando individua elementi probatori specifici e coerenti a sostegno dell'attribuzione della condotta e spiega perché le prove a discarico non offrano una ricostruzione alternativa rilevante.
  • La questione relativa alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione come motivo nuovo quando non sia stata devoluta con l'appello originario e riguardi un punto distinto da quelli impugnati.
  • Le determinazioni del giudice di merito sulla commisurazione della pena non sono sindacabili in cassazione se sorrette da una motivazione immune da vizi logici o giuridici e idonea a dar conto dei principali elementi considerati.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, quando sia ascrivibile a colpa del ricorrente, il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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