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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37198/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/04/2021 della Corte d'Appello di Catania che aveva riconosciuto a favore del Bentivegna un indennizzo per ingiusta detenzione pari a euro 32.898,285 (calcolato applicando euro 235,82 per 33 giorni di custodia in carcere e euro 117,915 per 213 giorni di arresti domiciliari). Il ricorrente contestava l'insufficienza della somma riconosciuta per i vincoli personali e lavorativi subiti (presunta totale interruzione dell'attivita di autodemolizione di cui era titolare e suo ruolo unico come conducente dei mezzi di soccorso) e la mancata liquidazione delle spese processuali nonostante la soccombenza del Ministero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte di merito ha correttamente adottato il parametro aritmetico di riferimento (derivato dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo e la durata massima della custodia cautelare) come base della liquidazione e ha motivato congruamente il mancato riconoscimento di maggiori danni, ritenendo che il ricorrente non abbia allegato e provato il nesso causale e la precisa entita dei danni patrimoniali e personali eccezionali oltre il danno fisiologico derivante dalla privazione della libertà. Ha altresì ritenuto legittima la compensazione delle spese decisa in sede di merito, rilevando che il ricorrente non è risultato totalmente vittorioso; percio il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero, liquidate in euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 315, comma 2, cod. proc. pen.

    tetto massimo dell'indennizzo pari a euro 516.456,90

    Fornisce il limite massimo dell'indennizzo per ingiusta detenzione; utilizzato come riferimento per calcolare il parametro aritmetico giornaliero di base.

  • art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen.

    durata massima della custodia cautelare pari a sei anni (2190 giorni)

    Serve con l'art. 315 per determinare il parametro aritmetico di riferimento (rapporto tetto massimo/durata massima) da utilizzare come base giornaliera nella liquidazione.

  • art. 314, cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa al giudizio di riparazione per ingiusta detenzione; disciplina la fase processuale in cui il Ministero si costituisce e può opporsi all'istanza.

  • art. 92, cod. proc. civ.

    Regola la liquidazione delle spese processuali nel giudizio; dopo la riforma del 2014 consente la compensazione integrale o parziale solo in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novita della questione trattata, mutamento giurisprudenziale o altre gravi ragioni, lasciando al giudice di merito ampia discrezionalita nella valutazione.

  • d.l. 12 settembre 2014, n.132, conv. in legge 10 novembre 2014, n.162

    Ha modificato l'art. 92 cod. proc. civ. restringendo le ipotesi di automatica compensazione delle spese e richiedendo motivate ragioni per la compensazione integrale o parziale.

  • art. 73, d.P.R. 309/90

    Indica il reato (illecita detenzione di sostanze stupefacenti) per il quale Bentivegna era stato sottoposto a misure cautelari; contestazione penale rilevante nel contesto fattuale ma non di per se determinante per incrementare l'indennizzo senza prova del nesso causale con danni aggiuntivi.

Massime di principio

  • La liquidazione per ingiusta detenzione parte da un parametro aritmetico ottenuto dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo e la durata massima della custodia: tale parametro costituisce il criterio base ma non vincolante.
  • Per ottenere un aumento dell'indennizzo rispetto al parametro di base il ricorrente deve allegare e provare in modo circostanziato i danni ulteriori rispetto al danno 'fisiologico' della privazione della libertà (es. documentazione economica, attestazioni, perizie che dimostrino il nesso causale e l'entita del pregiudizio).
  • La Corte di legittimità esercita un sindacato limitato sulla congruità della somma: verifica la logica e la motivazione del giudice di merito ma non ricalcola liberamente l'indennizzo se la valutazione motivata rientra nei criteri di equita consentiti.
  • In tema di spese processuali, se il Ministero si costituisce e si oppone, la compensazione non è automatica: il giudice di merito ha discrezionalita ma deve motivare; la riforma dell'art. 92 c.p.c. del 2014 ha ristretto le ipotesi di compensazione.
  • Quando si lamenta un'interruzione dell'attivita lavorativa o d'impresa per effetto della detenzione, occorre produrre elementi probatori specifici (bilanci, fatture, contratti, dichiarazioni dei clienti o perizie) che dimostrino la diretta ricaduta della privazione della libertà sulla perdita di reddito o sull'attivita.
  • Le doglianze generiche e non documentate sulla maggiore incidenza del danno personale o lavorativo difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione; la contestazione deve essere concreta e collegata temporalmente e causalmente alla detenzione.

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