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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13448/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 18/03/2025. Dalla motivazione emerge che la decisione di merito aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato per la detenzione punita ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso riproponeva censure già esaminate e rigettate in appello: contestava la valutazione di responsabilità, ma anche la misura della pena e il giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di doglianze già vagliate dal giudice di merito e comunque infondati; quanto alla pena, ha rilevato che era stata applicata nel minimo edittale, mentre il giudizio di comparazione era vincolato dalla previsione dell'art. 69, comma 4, c.p. per la presenza della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero ripetitivi di censure già disattese in appello con argomentazione corretta, puntuale e immune da illogicità, sia sulla responsabilità per la detenzione di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sia sul trattamento sanzionatorio, essendo la pena già determinata nel minimo ed essendo il bilanciamento delle circostanze legalmente precluso alla prevalenza delle attenuanti generiche per la recidiva reiterata. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p. previste per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    detenzione sanzionata dalVart 73 comma 5 TUS

    fattispecie di detenzione di stupefacenti ritenuta integrata dai giudici di merito e non utilmente censurabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    nel caso vincolato quanto alla non prevalenza delle generiche dalla previsione di cui alr art. 69 comma 4

    il giudizio di bilanciamento non consentiva di riconoscere prevalenza alle circostanze attenuanti generiche a causa della presenza della recidiva prevista dalla norma.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    per la presenza della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cp

    la recidiva reiterata costituiva il presupposto normativo che incideva sul bilanciamento delle circostanze.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    l'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e logicamente disattese dal giudice di merito, se la motivazione della sentenza impugnata è corretta e priva di manifeste incongruenze.
  • La censura sulla responsabilità penale è inammissibile quando non confronta specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una mera reiterazione delle doglianze di merito.
  • La doglianza sulla pena è inconferente quando il giudice di merito ha già applicato il minimo edittale e il ricorrente non indica specifici errori di diritto o di motivazione.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze può essere normativamente vincolato, con conseguente impossibilità di riconoscere prevalenza alle attenuanti generiche in presenza di recidiva nei casi previsti dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso determina l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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