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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33222/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa risarcitoria di un privato, poi proseguita dagli eredi, per una serie di condotte asseritamente illegittime della pubblica amministrazione: diniego di titoli edilizi, occupazione illegittima di una particella di terreno poi utilizzata per un ambulatorio medico, occupazione sine titulo di un'ulteriore particella, rimozione di opere già avviate e appropriazione di materiali presenti sul fondo, oltre a danni non patrimoniali. Il Comune ha contestato, tra l'altro, la titolarità del bene in capo all'attore, la propria legittimazione passiva rispetto ad alcuni atti, la prescrizione del diritto al risarcimento e l'assenza di illecito civile. In cassazione il Comune ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulle impugnazioni e sul giudicato, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto coperta da giudicato la statuizione sulla proprietà della particella occupata; 2) violazione delle norme sulla proprietà e sull'onere della prova, assumendo che la proprietà della particella non fosse mai stata accertata e che dunque mancasse il presupposto del risarcimento per occupazione illegittima; 3) ulteriore violazione dell'art. 2909 c.c., per asserita inefficacia del giudicato nei confronti del Comune, estraneo ai precedenti giudizi richiamati; 4) violazione delle norme sulla prescrizione e sull'interruzione della stessa, contestando l'efficacia interruttiva della raccomandata del 5 maggio 1997 e sostenendo che parte del credito risarcitorio fosse prescritto secondo i criteri elaborati in tema di occupazione illegittima da parte della P.A.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché il Comune non aveva depositato la copia autentica della sentenza impugnata completa della relata di notificazione, adempimento richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che, anche a voler superare tale rilievo, il ricorso sarebbe comunque inammissibile: il primo motivo non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sull'inefficacia della riserva di appello a seguito dell'impugnazione immediata proposta dalla controparte; i motivi secondo e terzo restavano assorbiti; il quarto motivo introduceva una questione non trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente localizzata e dedotta nei gradi di merito, in violazione del principio di autosufficienza. Il Comune è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    deposito della copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione

    la mancata produzione della sentenza con la relata di notificazione determina improcedibilità del ricorso per cassazione, verificabile anche d'ufficio

  • art. 340, ultimo comma, c.p.c.

    la riserva [...] rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle parti sia proposto immediatamente appello

    la riserva di appello perde efficacia se una delle parti propone appello immediato contro la sentenza non definitiva, imponendosi l'impugnazione incidentale nei termini

  • art. 343 c.p.c.

    la parte che aveva formulato riserva deve proporre appello incidentale nel procedimento instaurato dall'impugnazione immediata altrui, a pena di decadenza

  • artt. 221 e ss. c.p.c.

    richiamati solo nel contesto della querela proposta avverso un verbale di stato di consistenza e immissione in possesso

  • art. 345 c.p.c.

    divieto dei nova in appello

    non sono proponibili in appello nuove contestazioni o eccezioni non svolte in primo grado

  • art. 324 c.p.c.

    la mancata impugnazione nei modi dovuti rende definitiva la statuizione non censurata

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sia in relazione alla titolarità del bene sia all'asserita mancata prova del presupposto costitutivo della domanda risarcitoria

  • art. 832 c.c.

    richiamato a sostegno della contestazione sulla titolarità del fondo

  • art. 948 c.c.

    richiamato a sostegno della contestazione sulla titolarità del fondo

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come parametro della responsabilità della pubblica amministrazione per occupazione illegittima e altre condotte asseritamente dannose

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per contestare l'estensione del giudicato formatosi in altri giudizi alla posizione del Comune

  • art. 2947 c.c.

    prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito

    richiamato nel motivo sulla prescrizione del credito risarcitorio

  • art. 2943 c.c.

    interruzione della prescrizione

    richiamato per sostenere o contestare l'efficacia interruttiva della raccomandata del 5 maggio 1997

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione

    la sua mancanza rende il ricorso improcedibile quando non sia verificabile la tempestività dell'impugnazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto/inammissibilità è dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è adempimento essenziale: se manca e non è altrimenti verificabile la tempestività dell'impugnazione, il ricorso è improcedibile.
  • La riserva di appello contro sentenza non definitiva perde efficacia se una delle altre parti propone appello immediato avverso la stessa decisione; in tal caso la parte che aveva riservato l'impugnazione deve proporre appello incidentale nei termini di legge, altrimenti la statuizione non impugnata passa in giudicato.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve misurarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura che non colpisce la reale ragione della decisione è inammissibile.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito, salvo che risultino rilevabili d'ufficio; chi li deduce deve indicare specificamente dove e come li abbia già prospettati in appello.
  • Quando si discute della prescrizione di un credito risarcitorio da illecito, la questione deve essere stata effettivamente devoluta al giudice di merito con riferimento ai relativi presupposti fattuali; in mancanza, la deduzione in cassazione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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