Cassazione Civile, Ordinanza n. 33222/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa risarcitoria di un privato, poi proseguita dagli eredi, per una serie di condotte asseritamente illegittime della pubblica amministrazione: diniego di titoli edilizi, occupazione illegittima di una particella di terreno poi utilizzata per un ambulatorio medico, occupazione sine titulo di un'ulteriore particella, rimozione di opere già avviate e appropriazione di materiali presenti sul fondo, oltre a danni non patrimoniali. Il Comune ha contestato, tra l'altro, la titolarità del bene in capo all'attore, la propria legittimazione passiva rispetto ad alcuni atti, la prescrizione del diritto al risarcimento e l'assenza di illecito civile. In cassazione il Comune ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulle impugnazioni e sul giudicato, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto coperta da giudicato la statuizione sulla proprietà della particella occupata; 2) violazione delle norme sulla proprietà e sull'onere della prova, assumendo che la proprietà della particella non fosse mai stata accertata e che dunque mancasse il presupposto del risarcimento per occupazione illegittima; 3) ulteriore violazione dell'art. 2909 c.c., per asserita inefficacia del giudicato nei confronti del Comune, estraneo ai precedenti giudizi richiamati; 4) violazione delle norme sulla prescrizione e sull'interruzione della stessa, contestando l'efficacia interruttiva della raccomandata del 5 maggio 1997 e sostenendo che parte del credito risarcitorio fosse prescritto secondo i criteri elaborati in tema di occupazione illegittima da parte della P.A.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché il Comune non aveva depositato la copia autentica della sentenza impugnata completa della relata di notificazione, adempimento richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che, anche a voler superare tale rilievo, il ricorso sarebbe comunque inammissibile: il primo motivo non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sull'inefficacia della riserva di appello a seguito dell'impugnazione immediata proposta dalla controparte; i motivi secondo e terzo restavano assorbiti; il quarto motivo introduceva una questione non trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente localizzata e dedotta nei gradi di merito, in violazione del principio di autosufficienza. Il Comune è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
deposito della copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione
la mancata produzione della sentenza con la relata di notificazione determina improcedibilità del ricorso per cassazione, verificabile anche d'ufficio
art. 340, ultimo comma, c.p.c.
la riserva [...] rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle parti sia proposto immediatamente appello
la riserva di appello perde efficacia se una delle parti propone appello immediato contro la sentenza non definitiva, imponendosi l'impugnazione incidentale nei termini
la parte che aveva formulato riserva deve proporre appello incidentale nel procedimento instaurato dall'impugnazione immediata altrui, a pena di decadenza
richiamati solo nel contesto della querela proposta avverso un verbale di stato di consistenza e immissione in possesso
divieto dei nova in appello
non sono proponibili in appello nuove contestazioni o eccezioni non svolte in primo grado
la mancata impugnazione nei modi dovuti rende definitiva la statuizione non censurata
richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate
richiamato sia in relazione alla titolarità del bene sia all'asserita mancata prova del presupposto costitutivo della domanda risarcitoria
richiamato a sostegno della contestazione sulla titolarità del fondo
richiamato a sostegno della contestazione sulla titolarità del fondo
richiamato come parametro della responsabilità della pubblica amministrazione per occupazione illegittima e altre condotte asseritamente dannose
richiamato per contestare l'estensione del giudicato formatosi in altri giudizi alla posizione del Comune
prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito
richiamato nel motivo sulla prescrizione del credito risarcitorio
interruzione della prescrizione
richiamato per sostenere o contestare l'efficacia interruttiva della raccomandata del 5 maggio 1997
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione
la sua mancanza rende il ricorso improcedibile quando non sia verificabile la tempestività dell'impugnazione
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto/inammissibilità è dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è adempimento essenziale: se manca e non è altrimenti verificabile la tempestività dell'impugnazione, il ricorso è improcedibile.
- La riserva di appello contro sentenza non definitiva perde efficacia se una delle altre parti propone appello immediato avverso la stessa decisione; in tal caso la parte che aveva riservato l'impugnazione deve proporre appello incidentale nei termini di legge, altrimenti la statuizione non impugnata passa in giudicato.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve misurarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura che non colpisce la reale ragione della decisione è inammissibile.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito, salvo che risultino rilevabili d'ufficio; chi li deduce deve indicare specificamente dove e come li abbia già prospettati in appello.
- Quando si discute della prescrizione di un credito risarcitorio da illecito, la questione deve essere stata effettivamente devoluta al giudice di merito con riferimento ai relativi presupposti fattuali; in mancanza, la deduzione in cassazione è inammissibile.
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