Cassazione Civile, Ordinanza n. 09767/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’iscrizione del nominativo del ricorrente nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) per asserita irregolarità nella gestione di un assegno bancario. Il Tribunale aveva ritenuto illegittima la comunicazione del preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, perché effettuata a mano invece che con raccomandata A/R presso il domicilio eletto, e aveva condannato la banca al risarcimento dei danni patrimoniali e morali. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione e respinto la domanda. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione degli artt. 138 e 140 c.p.c. e degli artt. 8 e 9-bis l. n. 386/1990, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente considerato valida la comunicazione effettuata a mani proprie. La banca ha resistito con controricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, perché il giudice di merito si era conformato al principio già affermato in giurisprudenza secondo cui l’art. 9-bis l. n. 386/1990 non esclude forme diverse e persino più garantite della raccomandata per portare a conoscenza del destinatario il preavviso di revoca, e perché la questione della data certa della consegna a mani era estranea al decisum e prospettata solo in astratto. È stata inoltre confermata la condanna del ricorrente alle spese e applicata la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., con ulteriore pagamento in favore della controparte e della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, confermando la riforma di appello che aveva respinto la domanda risarcitoria. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma equitativa in favore della resistente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, ritenendo applicabili le disposizioni sull’abuso del processo e sulla responsabilità aggravata nei giudizi definiti in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
La definizione del giudizio in conformità alla proposta, nel procedimento accelerato, consente la valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata si è conformata a un principio di diritto già affermato dalla Corte e il ricorrente non offre ragioni per superarlo.
Richiamati dal ricorrente per contestare la modalità di comunicazione, ma ritenuti non idonei a scalfire la validità della comunicazione del preavviso di revoca nel caso concreto.
artt. 8 e 9-bis l. n. 386/1990
La comunicazione del preavviso di revoca può avvenire con telegramma, raccomandata A/R o altro mezzo concordato, ma non è escluso l’uso di forme diverse e più garantite; è sufficiente che la conoscenza del preavviso sia portata effettivamente a conoscenza del destinatario.
Nelle ipotesi di definizione del giudizio conforme alla proposta, la Corte applica la condanna aggravata, in quanto il mancato adeguamento a una valutazione poi confermata lascia presumere abuso del processo e responsabilità aggravata.
Le nuove disposizioni sul procedimento accelerato e sulla condanna ex art. 96 c.p.c. si applicano ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 e ancora non fissati per udienza o adunanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
la comunicazione si ha per effettuata anche ove consti l’impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto
La norma contempla anche l’ipotesi in cui la comunicazione sia impossibile presso il domicilio eletto, considerandola comunque effettuata.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si conforma a un principio di diritto già consolidato della Cassazione, il motivo che si limita a riproporre la medesima censura senza confrontarsi con quel precedente è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- La disciplina del preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni non impone in modo esclusivo la raccomandata A/R o il mezzo concordato: sono validi anche mezzi diversi, purché idonei a garantire la conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
- In tema di iscrizione nella CAI, il requisito sostanziale rilevante è la effettiva o comunque legalmente sufficiente comunicazione del preavviso di revoca, non la rigidità della forma, salvo che la forma sia espressamente imposta a pena di invalidità.
- Nel procedimento di decisione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati o inammissibili, la conferma della proposta può integrare una valutazione normativa tipica dell’abuso del processo, legittimando la condanna aggravata del ricorrente.
- La condanna ex art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato operano come strumenti sanzionatori e deflattivi quando il ricorso sia definito in senso sfavorevole al ricorrente nei casi previsti dalla legge.
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