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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15956/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Varese (05/08/2025) che aveva annullato il sequestro preventivo disposto dal GIP di Busto Arsizio il 16/06/2025 relativo a crediti d'imposta fittizi indicati nelle dichiarazioni fiscali (reato ex art. 3 d.lgs. n. 74/2000). Il Procuratore contestava che: a) le società avevano concretamente realizzato la condotta contestata mediante l'esposizione dei crediti fittizi nelle dichiarazioni (sussistenza del fumus e della doppia soglia di punibilità); b) permaneva il periculum perché le società potevano continuare a movimentare quei crediti arrecando un potenziale danno erariale; c) la motivazione del Tribunale del Riesame sarebbe contraddittoria e illogica laddove ha ritenuto inesistente il periculum basandosi sull'assenza delle formalità previste per il trasferimento dei crediti (atto pubblico o scrittura privata autenticata e notifica all'Agenzia delle Entrate), non considerando che i crediti potevano comunque circolare tramite semplice indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo e che risultavano compiute operazioni di compensazione F24.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che mancasse la legittimazione del ricorrente: ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il ricorso avverso le decisioni del Tribunale del Riesame può essere proposto soltanto dall'ufficio requirente presso il tribunale che ha emanato il provvedimento (cioè il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese), e non dal pubblico ministero che aveva richiesto la misura in altro ufficio (Procura di Busto Arsizio). Sulla base di questo difetto di legittimazione il ricorso è stato escluso preliminarmente, senza che si procedesse all'esame nel merito dei motivi sostanziali relativi al periculum o alla presunta contraddittorietà della motivazione del Tribunale del Riesame. Di conseguenza resta ferma l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato il sequestro per mancanza del periculum, stante l'assenza delle formalità che rendono effettivo il trasferimento dei crediti d'imposta e la conseguente indisponibilità materiale in capo alle società ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che punisce le dichiarazioni fraudolente; la Corte rileva che il Tribunale del Riesame ha comunque ritenuto sussistente il fumus dell'illecito, ma la decisione di dissequestro si è basata sulla mancanza del periculum.

  • art. 44-bis, comma 2, d.l. 34/2019

    Richiama le formalità richieste per il trasferimento dei crediti d'imposta (atto pubblico o scrittura privata autenticata e notifica all'Agenzia delle Entrate). La Corte dà conto dell'interpretazione del Tribunale del Riesame secondo cui l'assenza di tali formalità impedisce alle società acquirenti di disporre materialmente dei crediti, ostando al periculum del sequestro sui medesimi.

  • art. 43-bis d.P.R. 602/1973

    Norma richiamata dal legislatore per le formalità di trasferimento dei crediti; richiamata nel ragionamento sul requisito formale dell'acquisto del credito d'imposta.

  • art. 69 r.d. 2440/1923

    Citato come richiamo normativo collegato alle formalità richieste per trasferimento e annotazione dei crediti; utilizzato nel ragionamento sulla disponiblità materiale dei crediti d'imposta.

  • art. 43-ter d.P.R. 602/1973

    Richiamata per evidenziare l'eccezione delle cessioni infragruppo, per le quali le formalità possono essere diverse; il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie non rientrasse in tale eccezione.

  • art. 325 c.p.p.

    Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte, detta norma limita la legittimazione a proporre ricorso avverso i provvedimenti del Tribunale del Riesame all'ufficio requirente presso il medesimo tribunale; ne consegue che il Procuratore di Busto Arsizio non era legittimato a proporre il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Riesame di Varese.

  • art. 311 c.p.p., comma 1 (richiamato)

    Richiamato in punto di regole generali sulle impugnazioni, ma la Corte osserva che l'art. 325 c.p.p. non riproduce integralmente il comma 1 dell'art. 311 e quindi non estende la legittimazione al pubblico ministero che ha chiesto la misura in altro ufficio.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod.proc.pen.

    Norme indicate come fondamento dei motivi di cassazione presentati dal ricorrente (inosservanza ed erronea applicazione di legge; mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione). La Corte non ha esaminato i motivi nel merito a causa dell'inammissibilità per difetto di legittimazione.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020

    Richiamato in relazione alle conclusioni rese dal Procuratore generale; citazione formale nel processo ma non determinante per il decidere sulla legittimazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame è ammissibile solo se proposto dall'ufficio requirente presso lo stesso tribunale che ha emesso la decisione: il pubblico ministero che ha richiesto la misura in un diverso ufficio non è legittimato.
  • Se sussiste il fumus del reato ma manca il periculum, il Tribunale del Riesame può annullare il sequestro preventivo: per il sequestro di crediti d'imposta occorre valutare la reale disponibilità materiale dei crediti da parte dell'indagato.
  • Per i crediti d'imposta (DTA) l'acquisto efficace verso terzi richiede le formalità previste dalla legge (atto pubblico o scrittura privata autenticata e notifica all'Agenzia delle Entrate), salvo il caso delle cessioni infragruppo disciplinate specificamente: l'assenza di tali formalità può escludere la possibilità di applicare misure reali sugli acquirenti.
  • Nelle ipotesi di crediti fittizi generati e ceduti, se i crediti risultano formalmente ancora nella titolarità delle società cedenti il vincolo patrimoniale dovrebbe essere diretto verso i cedenti e non necessariamente verso chi li ha semplicemente indicati nelle dichiarazioni senza le formalità di trasferimento.
  • Prima di proporre impugnazioni è essenziale verificare la legittimazione processuale e la competenza territoriale/organica: un difetto di legittimazione determina l'inammissibilità e impedisce l'esame nel merito.
  • Nel contestare la sussistenza del periculum in materia di misure cautelari reali è utile produrre elementi concreti sulla effettiva disponibilità, circolazione e compensazione dei crediti (es. atti di trasferimento, notifiche all'Agenzia delle Entrate, codici tributo usati negli F24), perché il giudice valuta la concretezza del rischio di dispersione o di danno erariale.
  • Se si ritiene che le società cedenti siano inesistenti o non rintracciabili, il procedimento investigativo dovrebbe documentare tali circostanze e valutare misure alternative o dirette a prevenire la circolazione fraudolenta dei crediti (anche con azioni cautelari nei confronti di terzi effettivi titolari).

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