Cassazione Civile, Ordinanza n. 23749/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore ha convenuto in giudizio il soggetto che riteneva suo datore di lavoro effettivo, chiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato senza soluzione di continuità, la dichiarazione di nullità di eventuali atti di transazione intervenuti tra le parti e la condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive e altre spettanze di lavoro. I giudici di merito hanno rigettato la domanda, dichiarando maturata la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010, assumendo che il rapporto fosse cessato nel 2013 e che il ricorso fosse stato depositato nel 2015. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010 e dell'art. 6 L. 604/1966, sostenendo che la decadenza era stata estesa illegittimamente a una domanda di accertamento del rapporto e di crediti di lavoro, diversa dall'impugnativa di licenziamento; 2) erronea individuazione del dies a quo della decadenza, perché, come nel licenziamento, sarebbe stato necessario un atto scritto per far decorrere il termine; 3) erronea ricostruzione dei fatti e violazione dell'art. 2697 c.c., per avere i giudici fondato la decadenza su un presupposto di fatto non provato; 4) illegittimità costituzionale della norma per violazione dell'art. 3 Cost., poiché la disciplina colpirebbe irragionevolmente i lavoratori impiegati tramite un falso datore di lavoro. La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del controricorrente e ha accolto i primi due motivi, richiamando il principio già affermato secondo cui la decadenza dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010 non si applica alle domande di costituzione o accertamento di un rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare formale quando manchi un provvedimento scritto o atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto. Poiché le decisioni di merito avevano fatto riferimento a generiche "dichiarazioni confessorie" senza precisarne il contenuto e senza indicare un atto scritto di diniego, la Corte ha cassato con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando il principio di diritto indicato; il terzo motivo è stato assorbito e il quarto ritenuto irrilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi, ha cassato l'ordinanza impugnata della Corte d'appello di Salerno e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia. Il giudice del rinvio dovrà verificare se esista o meno un provvedimento scritto o un atto equipollente di diniego della titolarità del rapporto, presupposto necessario perché possa decorrere il termine decadenziale di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010. Il terzo motivo è rimasto assorbito e il quarto non è stato esaminato nel merito perché reso irrilevante dall'accoglimento dei precedenti. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010
La decadenza prevista da questa disposizione non si applica alle domande di costituzione o accertamento di un rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare formale quando manchi un provvedimento scritto o atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità o comunque l'erronea estensione del regime decadenziale al caso di specie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicata come norma processuale di riferimento per le censure di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamata per il vizio di omesso esame/erronea ricostruzione del fatto decisivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamata per la censura di nullità per mancato esame dell'eccezione di incostituzionalità.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sul presupposto fattuale posto a base dell'eccezione di decadenza.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale della disciplina decadenziale.
Richiamato quanto al filtro di inammissibilità dell'appello e alla necessità di impugnare autonomamente anche l'ordinanza che lo dichiara inammissibile.
Massime di principio
- La decadenza prevista per l'impugnazione del licenziamento e per fattispecie assimilate non può essere estesa automaticamente alle domande di accertamento della titolarità sostanziale del rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal datore formale.
- Per far decorrere il termine decadenziale è necessario un atto scritto, o comunque un atto equipollente, che neghi espressamente la titolarità del rapporto; in mancanza di tale atto, il termine non inizia a decorrere.
- Quando il ricorso per cassazione impugna sia la sentenza di primo grado sia l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello, le censure devono essere formulate in modo autonomo e specifico rispetto a ciascun provvedimento.
- Il giudice di merito non può fondare la declaratoria di decadenza su riferimenti generici a dichiarazioni della parte senza precisarne il contenuto e senza verificare il presupposto formale richiesto dalla norma decadenziale.
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