Cassazione Civile, Ordinanza n. 12573/2024 del 08/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di ripetizione di indebito proposta dalla curatela fallimentare nei confronti della banca per ottenere la restituzione di somme asseritamente addebitate senza titolo su un rapporto di conto corrente. Il Tribunale condannava l’istituto di credito al pagamento di euro 73.805,47 oltre interessi; la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo provata la chiusura del conto prima della proposizione della domanda e condividendo il calcolo del consulente tecnico che aveva quantificato l’indebito sulla base dell’applicazione di tassi sostitutivi ex art. 117 t.u.b. La banca proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., sostenendo che l’onere di provare la chiusura del rapporto e la debenza delle somme gravasse sull’attrice in ripetizione e che la Corte territoriale non avrebbe potuto valorizzare prove fornite dalla stessa banca; con il secondo deduceva violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., invocando un preteso giudicato esterno formatosi in un diverso giudizio tra la banca e i garanti della debitrice principale, nel quale era stata accolta l’opposizione dei garanti per insussistenza del credito della banca, e sosteneva altresì che tale pronuncia dovesse valere quantomeno come elemento presuntivo sul saldo del conto. Nel provvedimento viene inoltre rilevato un profilo preliminare di inammissibilità per mancato deposito della procura speciale riferita alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha rilevato che nel fascicolo telematico mancava la procura speciale prevista per la procedura di definizione accelerata ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., essendo presente una procura non riferita alla proposta. Ha poi osservato, per completezza, che entrambi i motivi erano comunque infondati o inammissibili: il primo perché la doglianza sull’onere della prova non teneva conto del principio di acquisizione probatoria, secondo cui il giudice può utilizzare tutte le emergenze istruttorie acquisite, indipendentemente dalla parte che le abbia prodotte; il secondo perché il preteso giudicato esterno non era opponibile in quanto relativo a un soggetto estraneo a quel giudizio e, comunque, una sentenza resa in altro giudizio, quando il giudicato si formi nel corso del secondo grado e non sia eccepito, può essere fatta valere con revocazione e non con ricorso per cassazione. Non essendovi resistenza dell’intimata, la Corte non ha statuito sulle spese di lite, ma ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancanza della procura speciale riferita alla proposta di definizione accelerata comporta l’inammissibilità del ricorso.
Nel giudizio di ripetizione dell’indebito la deduzione sull’onere della prova non può essere accolta se contrasta con il principio di acquisizione probatoria, poiché il giudice può utilizzare gli elementi istruttori comunque acquisiti.
La censura sull’onere probatorio è stata ritenuta non decisiva, in quanto la prova può essere tratta da risultanze istruttorie prodotte anche dalla controparte.
Il giudicato esterno non può essere opposto con riguardo a soggetti estranei al precedente giudizio e a un accertamento che non abbia efficacia di giudicato nel senso prospettato.
La sentenza d’appello che si sia pronunciata in difformità da un giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio e non eccepito nel merito non si impugna con ricorso per cassazione, ma con revocazione.
La censura sulla prova presuntiva è inammissibile in cassazione se mira solo a una diversa ricostruzione del fatto o a contestare il ragionamento inferenziale del giudice di merito senza denunciare la violazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La Corte ha applicato la condanna in favore della Cassa delle ammende prevista dalla norma richiamata dalla procedura camerale.
La Corte esclude la pronuncia su tale condanna per mancanza di resistenza della parte intimata.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È la norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Nel rapporto di conto corrente, in presenza di nullità della clausola sugli interessi, si applicano i tassi sostitutivi previsti dalla disciplina bancaria.
Massime di principio
- Nel giudizio civile, il principio di acquisizione probatoria consente al giudice di utilizzare tutte le prove ritualmente acquisite, anche se prodotte dalla parte contro la quale operano, senza che ciò alteri di per sé il riparto dell’onere della prova.
- La doglianza in cassazione sulla violazione dell’art. 2729 c.c. è ammissibile solo se si denuncia un errore giuridico sui requisiti della presunzione; non è consentito usare tale norma per sollecitare una diversa valutazione del fatto o una differente inferenza probabilistica.
- Il giudicato esterno può essere fatto valere solo nei limiti soggettivi e oggettivi propri della decisione invocata; se il giudicato si forma nel corso del giudizio di secondo grado e non viene eccepito, la sentenza difforme è impugnabile con revocazione, non con ricorso per cassazione.
- La mancanza della procura speciale richiesta per il procedimento camerale accelerato integra causa di inammissibilità del ricorso.
- In presenza di nullità della clausola sul tasso di interesse in un rapporto bancario, operano i tassi sostitutivi previsti dalla disciplina di settore.
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