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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38266/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La lite nasce da un sinistro occorso per il cedimento di una ringhiera, in relazione al quale il Tribunale aveva affermato una responsabilità ex art. 2051 c.c. e ripartito la corresponsabilità tra la ricorrente e un altro soggetto. La Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma, ha ridotto il quantum risarcitorio e modificato le percentuali di responsabilità. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., censurando l'accertamento della responsabilità e la ripartizione dell'onere probatorio; (2) violazione degli artt. 2051, 2055 e 2087 c.c., sempre in tema di imputazione causale e responsabilità; (3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per asserita motivazione apparente o insufficiente della sentenza d'appello nella parte in cui ha individuato le ragioni della prevalenza della quota di responsabilità; (4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese nei confronti dei chiamati in causa. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, nella sostanza, miravano a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie; ha aggiunto che, comunque, in caso di appalto la consegna del bene all'appaltatore non esclude l'obbligo di custodia e vigilanza del committente ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., restando decisivo il caso fortuito. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la motivazione della Corte territoriale indicava specificamente le ragioni della prevalenza della quota di responsabilità attribuita. Anche il quarto motivo è stato respinto, poiché la condanna alle spese è stata giudicata conforme al principio di causalità. La ricorrente è stata condannata a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia permane anche quando il bene sia stato consegnato all'appaltatore; il limite esimente resta il caso fortuito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 2055 c.c.

    Censurato dalla ricorrente in relazione alla ripartizione delle responsabilità, senza accoglimento.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norme sul sindacato di legittimità poste a fondamento dei motivi, che però non hanno superato il vaglio di ammissibilità/fondatezza.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La regolazione delle spese è stata ritenuta corretta secondo il principio di causalità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che, sotto la rubrica della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno, di per sé, l'obbligo di custodia e vigilanza del committente verso i terzi danneggiati; il confine dell'esonero resta il caso fortuito.
  • La censura di vizio motivazionale è infondata quando la sentenza di merito espone in modo specifico le ragioni della ripartizione delle responsabilità tra i coobbligati o corresponsabili.
  • La condanna alle spese segue il principio di causalità e può essere legittimamente posta a carico della parte soccombente anche rispetto ai chiamati in causa.
  • Quando il ricorso è rigettato, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeSpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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