Cassazione Penale, Sentenza n. 28819/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per illegittimità della pena: il ricorrente censura il calcolo della pena sostenendo che il giudice avrebbe applicato la recidiva infraquinquennale sulla base di una sola sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale risultante dal certificato penale, per cui la recidiva sarebbe stata illegittima e avrebbe determinato un incremento della pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. La Corte ha ritenuto che l'errore denunciato sia un mero errore di calcolo e non integri la nozione di pena illegale rilevante per la cassazione contro la sentenza di applicazione su richiesta. Inoltre la pena applicata, anche considerando la contestata recidiva, rientrava nei limiti edittali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Norme sul procedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). Sono il fondamento procedurale della sentenza impugnata.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
introdotto dalla L. 23.6.2017 n.103
Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai soli vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Errori diversi, come mere inesattezze di calcolo, sono inammissibili.
Richiamati per la configurazione giuridica del fatto (concorso di persone e concorso di reati) ai fini della determinazione della responsabilità penale.
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma del testo unico sulle sostanze stupefacenti; la fattispecie contestata è riconducibile a questa disposizione, con aggravamento ai sensi dell'art. 80 del medesimo decreto.
Aggravante applicata al fatto di cui all'art. 73, richiamata per la determinazione della pena di riferimento.
Massime di principio
- Avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) la cassazione è ammessa solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis; questioni diverse sono inammissibili.
- La nozione di "pena illegale" rilevante per l'ammissione è quella di pena inflitta extra o contra legem (non prevista o eccedente i limiti edittali) o determinata sulla base di una cornice edittale invalida; un errore meramente aritmetico o di calcolo che non fa eccedere i limiti edittali non costituisce motivo ammesso.
- Se si contesta l'applicazione di una recidiva fondata su un precedente provvedimento (es. non luogo a procedere per perdono giudiziale), bisogna dimostrare che l'applicazione della recidiva ha prodotto una pena effettivamente illegale (es. eccedenza dell'illecito edittale) o che la recidiva era giuridicamente inesistente, non limitarsi a rilevare la presenza dell'errore senza prova dell'effetto sostanziale.
- Nei ricorsi contro il patteggiamento è strategico fondare il motivo su vizi riconducibili ai quattro casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis (volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena) e produrre documentazione chiara sui precedenti penali se si intende contestare la recidiva.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle Ammende, salvo che non risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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