Cassazione Civile, Ordinanza n. 34537/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi ex artt. 543 e seguenti c.p.c. promosso per sottoporre a esecuzione presunti crediti che un notaio avrebbe potuto vantare verso la Cassa Nazionale del Notariato a titolo di trattamento pensionistico, assumendo il pignorante che si trattasse di crediti futuri, illiquidi o condizionati ma già riferibili a un rapporto giuridico esistente e idonei a maturare in futuro. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta ritenendo inesistente, al momento del pignoramento, un credito attuale del notaio verso la Cassa. La Corte d'appello di Roma aveva confermato, osservando che il diritto a pensione sorge solo con il concorso di tutti i requisiti di legge e su domanda dell'interessato, sicché, alla data della notifica del pignoramento, mancava un credito attuale e non vi era obbligo del terzo di rendere dichiarazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 543 c.p.c., dell'art. 4 dello Statuto della Cassa e degli artt. 10, 24 e 28 del Regolamento previdenziale, sostenendo che l'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, condizionati o non esigibili purché riconducibili a un rapporto già esistente; 2) violazione dell'art. 543 c.p.c. e dell'art. 26 del Regolamento della Cassa, assumendo che la Corte territoriale non avesse distinto tra trattamento pensionistico e indennità di cessazione dell'attività, quest'ultima asseritamente spettante indipendentemente dal diritto alla pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, precisando che, pur essendo astrattamente pignorabili anche crediti futuri, condizionati, non esigibili o eventuali, ciò presuppone che essi siano riconducibili a un rapporto giuridico identificato e già esistente; nel caso concreto, invece, le pretese sottoposte a pignoramento non erano ancora riferibili a un rapporto previdenziale attivo, ma solo a un rapporto contributivo già in essere, che è rapporto di debito e non di credito. Ha quindi affermato che il rapporto previdenziale, da cui solo può nascere la posizione attiva verso l'ente, non era ancora venuto a esistenza perché mancavano i requisiti di legge per il sorgere del diritto alle prestazioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura investiva l'interpretazione del regolamento della Cassa, che non è fonte del diritto, senza dedurre la violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c. Le spese sono state compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati o eventuali, ma solo se riconducibili a un rapporto giuridico identificato e già esistente
art. 4 Statuto della Cassa Nazionale del Notariato
invocato dal ricorrente a sostegno dell'esistenza di una posizione creditoria, ma non ritenuto decisivo
artt. 10, 24 e 28 Regolamento dell'attività di previdenza della Cassa Nazionale del Notariato
invocati per sostenere la pignorabilità delle prestazioni previdenziali future; la Corte ha escluso che nel caso concreto esistesse ancora il relativo rapporto previdenziale
art. 26 Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà del Consiglio Nazionale del Notariato
invocato per distinguere l'indennità di cessazione dall'assegno pensionistico; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di deduzione dei canoni ermeneutici
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge posta a fondamento dei motivi di ricorso
richiamati come canoni di interpretazione contrattuale/regolamentare che avrebbero dovuto essere specificamente dedotti per censurare l'interpretazione del regolamento
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
disciplinano il pignoramento presso terzi, azionato nel caso concreto per colpire pretese previdenziali future
Massime di principio
- L'espropriazione presso terzi può avere ad oggetto anche crediti futuri, condizionati, non esigibili o eventuali, purché tali posizioni siano già riconducibili a un rapporto giuridico identificato ed esistente al momento del pignoramento.
- Non è pignorabile, come credito del debitore esecutato verso il terzo, una mera aspettativa di futura prestazione che dipenda dal perfezionamento di una fattispecie ancora non compiuta e dalla nascita, solo eventuale, di un rapporto previdenziale attivo.
- Ai fini dell'espropriazione presso terzi va distinto il rapporto contributivo, che è rapporto di debito verso l'ente, dal rapporto previdenziale, dal quale soltanto può sorgere il credito alle prestazioni; finché il diritto alla prestazione non è sorto, manca il credito suscettibile di pignoramento.
- La censura in cassazione che investa l'interpretazione di un regolamento non normativo deve confrontarsi con i canoni ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti c.c.; in difetto, il motivo è inammissibile.
- L'eventuale novità della questione trattata può giustificare la compensazione delle spese di lite, anche in caso di rigetto del ricorso.
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