Cassazione Civile, Ordinanza n. 11976/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte di un soggetto, di un terreno sito in Catanzaro Lido. Successivamente l'acquirente ha scoperto che una porzione del fondo era utilizzata da una coppia per parcheggio di autovetture, deposito e scarico di materiali. L'acquirente ha quindi agito per far accertare il proprio esclusivo diritto di proprietà sulla porzione occupata e per ottenerne il rilascio; in via subordinata aveva chiesto la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni per evizione nei confronti del venditore. I convenuti occupanti hanno resistito e proposto domanda riconvenzionale di usucapione della porzione adibita a parcheggio. In primo grado il Tribunale ha accolto la rivendica, rigettato l'usucapione e dichiarato assorbite le domande verso il venditore. In appello gli occupanti hanno dedotto, tra l'altro, che la porzione non fosse ricompresa nel bene venduto e che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere formato un giudicato interno su tale punto, oltre a lamentare il mancato riconoscimento dell'usucapione. Con il ricorso per cassazione hanno articolato tre motivi: violazione degli artt. 112, 81 c.p.c. e 24 Cost. per omessa pronuncia e per asserita carenza di legittimazione dell'attore; nullità della sentenza per motivazione mancante o contraddittoria sul preteso giudicato interno; violazione dell'art. 1158 c.c. per il mancato accoglimento dell'usucapione nonostante l'uso ultraventennale della porzione. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa all'omessa pronuncia, perché la Corte d'appello aveva comunque affrontato il merito della questione della inclusione della porzione nel compendio venduto; ha dichiarato inammissibile la censura sulla legittimazione perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, osservando che la sentenza di appello si reggeva anche su una autonoma ratio decidendi di merito non censurata, relativa all'effettiva inclusione della porzione nella compravendita e alla conseguente infondatezza dell'eccezione dei ricorrenti. Infine ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché, sotto la formale deduzione di violazione dell'art. 1158 c.c., mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione, mentre la Corte territoriale aveva motivato in modo puntuale l'insussistenza di un possesso uti domini continuato, esclusivo e ultraventennale.
La decisione
Il ricorso è stato respinto integralmente. La Corte di cassazione ha confermato la decisione di appello che aveva riconosciuto la proprietà della porzione di terreno in capo all'acquirente e aveva rigettato la domanda di usucapione proposta dagli occupanti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido in favore del controricorrente; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è infondata se il giudice di merito ha comunque esaminato la questione nel suo complesso o ha deciso la causa sulla base di una autonoma ratio decidendi non scalfita dal ricorso.
La dedotta carenza di legittimazione processuale non può essere confusa con il diverso tema della titolarità sostanziale del diritto azionato, che si valuta in base ai fatti allegati dall'attore.
art. 24 Cost.
La doglianza fondata sul diritto di difesa è inammissibile se non si confronta con la motivazione effettiva della sentenza impugnata e con la reale struttura della decisione di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve essere sufficiente e non meramente apparente; tuttavia la censura non è ammissibile quando mira solo a sostituire la propria lettura del fatto a quella del giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione non ricorre quando la sentenza contiene una ratio decidendi autonoma e sufficiente a reggere il decisum.
La motivazione del giudice di merito deve dare conto dell'iter logico-giuridico seguito; non è però sindacabile in cassazione la mera rilettura delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio o per contestare l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza è deducibile solo se il vizio denunciato incide effettivamente sulla struttura decisoria; è inammissibile la censura che non colpisce tutte le rationes autonome poste a base della decisione.
L'usucapione della proprietà immobiliare richiede un possesso continuato, pacifico, pubblico e uti domini per venti anni; il mero uso occasionale o non esclusivo del bene non è sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità l'omessa pronuncia non è configurabile quando la sentenza impugnata affronta comunque la questione nel merito o si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente non specificamente censurata.
- La censura sulla motivazione è inammissibile se non si confronta con tutte le argomentazioni decisive della sentenza impugnata; la mancata impugnazione di una ratio autonoma rende inutile l'esame delle altre doglianze.
- La legittimazione processuale va distinta dalla titolarità sostanziale del diritto: la prima dipende dalla prospettazione del soggetto che agisce, la seconda dall'effettiva appartenenza del diritto e attiene al merito.
- In sede di usucapione non basta allegare un uso protratto del bene: occorre la prova di un possesso uti domini continuo, esclusivo e non meramente occasionale per l'intero periodo ventennale.
- La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito.
- Quando più rationes decidendi autonome sorreggono la sentenza, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio comporta l'inidoneità del ricorso a determinare la cassazione.
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