Sentenza n. 479/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento e/o dichiarazione di nullità a) dell’ordine di Servizio di Italferr s.p.a., a firma del Direttore dei Lavori, n. 249 in data 20.7.2024 avente ad oggetto “chiarimenti applicazione art. 26 del DL 50/2022 alla Convenzione 2935/2023” e recante il rigetto della richiesta di applicazione di detta disposizione proposta dalla ricorrente; b) dei provvedimenti dei Ministeri resistenti citati nel predetto Ordine di Servizio e, in particolare: - del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. MEF-RGS-RR 52 del 2.3.2023, espressamente citato nell’Ordine di Servizio n. 249/2024, ivi incluso il relativo Allegato 1; - del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28.02.2023, citato nell’Ordine di Servizio n. 249/2024 ma non adottato/pubblicato dal dicastero resistente e comunque non conosciuto dal ricorrente; - del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28.02.2024, laddove richiamato nell’Ordine di Servizio n. 249/2024 e posto alla base del diniego ivi opposto alla richiesta del ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.11.2022 (pubblicato sulla GURI n. 278 del 28 novembre 2022) nei limiti in cui dovesse ritenersi posto a fondamento del diniego opposto con l’Ordine di Servizio n. 249/2024; c) di ogni ulteriore atto connesso, presupposto o consequenziale, lesivo dei diritti azionati in giudizio dal ricorrente ancorché allo stato non ancora noto o conoscibile; nonché per l’accertamento del diritto del Consorzio Xenia al riconoscimento, per l’intervento denominato “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria - lotto 1a Battipaglia-Romagnano e interconnessione con la linea storica Battipaglia-Potenza” (CUP: J71J20000110008 CIG: 95708936C1), dell’aggiornamento dei prezzi, siccome previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50 del 17.5.2022 (convertito con modificazioni con Legge n. 91 del 15.7.2022) e ss.mm.ii. e per l’accertamento del diritto del Consorzio ricorrente alla revisione prezzi di cui all’art. 29, co. 1 lett. a) del D.L. 4/2022 (conv. con modificazioni con Legge n. 25 del 28.3.2022) e ss.mm.ii. e la declaratoria dell’obbligo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di inserire nel contratto per cui è causa la clausola revisionale di cui all’art. 29 co. 1 lett. a) del D.L. 4/2022, con espressa condanna a carico di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a procedere al relativo adempimento, previa occorrenda declaratoria di nullità delle clausole negoziali e in particolare dell’art. 9 della Convenzione e degli eventuali atti negoziali inter partes, anche successivi, nella parte in cui non prevedono la clausola revisionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordine di Servizio Italferr n. 249 del 20 luglio 2024, di rigetto della richiesta di applicazione dell'adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022, nonché omessa previsione nella convenzione della clausola di revisione prezzi ex art. 29, comma 1, lett. a), d.l. 4/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, affidatario della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori ferroviari, ha impugnato l'Ordine di Servizio Italferr n. 249/2024 e gli atti ministeriali richiamati, chiedendo l'applicazione dell'adeguamento prezzi previsto dall'art. 26 d.l. 50/2022 e, in subordine, l'accertamento del diritto alla revisione prezzi ex art. 29, comma 1, lett. a), d.l. 4/2022, con inserimento della relativa clausola nella convenzione. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.l. 50/2022, dei regolamenti UE 2021/240 e 2021/241 e dei decreti ministeriali applicabili, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti e sviamento, sostenendo che l'accesso al Fondo per le opere indifferibili non avrebbe escluso l'adeguamento straordinario dei prezzi e che il diniego avrebbe compromesso l'equilibrio economico dell'appalto. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata previsione nella convenzione della clausola revisionale obbligatoria prevista dall'art. 29, comma 1, lett. a), d.l. 4/2022, in contrasto con l'invariabilità del prezzo prevista dall'art. 9.1 della convenzione e con la sola clausola di compensazione per il caro materiali prevista dall'art. 9.2. Ha chiesto l'eterointegrazione del contratto ai sensi dell'art. 1339 c.c. e la declaratoria di nullità delle clausole difformi ex art. 1419 c.c. RFI ha eccepito il difetto di giurisdizione, la tardività della contestazione per mancata impugnazione degli atti di gara e la violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a., sostenendo inoltre l'inapplicabilità della revisione prezzi agli appalti che avevano avuto accesso al Fondo per le opere indifferibili e l'impossibilità di eterointegrare il contratto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, sulla domanda relativa all'adeguamento automatico dei prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022. Tale meccanismo è fondato su prezzari regionali aggiornati e su parametri oggettivi e vincolanti, senza margini di discrezionalità amministrativa sull'an o sul quantum; la controversia riguarda quindi l'esecuzione di obbligazioni contrattuali e una posizione di diritto soggettivo. Il TAR ha invece riconosciuto la propria giurisdizione sulla domanda relativa alla clausola revisionale ex art. 29, comma 1, lett. a), d.l. 4/2022, poiché tale disposizione rinvia all'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016 e lascia alla stazione appaltante un margine valutativo nella conformazione della clausola, configurando un potere pubblicistico anche dopo la stipula della convenzione. La domanda relativa al periodo dal 1° gennaio 2026 alla fine dei lavori è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in seguito alla dichiarazione del ricorrente collegata alla nuova disciplina della legge di bilancio 2026. È stata respinta l'eccezione di tardività per mancata impugnazione degli atti di gara: l'art. 29, comma 1, lett. a), d.l. 4/2022 è norma imperativa e la clausola revisionale può operare mediante eterointegrazione ex art. 1339 c.c., senza necessità di impugnare preventivamente il bando o la lex specialis. Nel merito, il ricorso è stato accolto per il periodo 2023-2025. Il TAR ha ritenuto che l'obbligo di inserire la clausola revisionale riguardasse anche gli appalti di lavori e che RFI avesse operato contra legem prevedendo soltanto la compensazione per il caro materiali e l'invariabilità del prezzo. È stato dichiarato il diritto del consorzio alla revisione prezzi sino al 31 dicembre 2025, l'obbligo di RFI di inserire la clausola nella convenzione e la nullità delle clausole negoziali difformi, con sostituzione automatica ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
Prevede un meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi fondato sui prezzari regionali aggiornati; poiché il meccanismo è automatico e parametrato a criteri oggettivi, la relativa controversia attiene a un diritto soggettivo e spetta alla giurisdizione ordinaria.
art. 29, comma 1, lett. a), d.l. 4/2022, conv. dalla l. 25/2022
è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici
Impone alle stazioni appaltanti l'inserimento della clausola revisionale nei documenti di gara, senza distinguere tra appalti di lavori, servizi e forniture; la previsione ha natura imperativa e opera anche mediante eterointegrazione del contratto.
art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016
Costituisce il parametro normativo cui rinvia l'art. 29, comma 1, lett. a), d.l. 4/2022 e consente alla stazione appaltante un margine valutativo nella definizione del contenuto della clausola revisionale.
Consente la sostituzione automatica delle clausole contrattuali difformi con la disciplina imperativa prevista dalla legge.
Determina la nullità delle clausole negoziali incompatibili con la norma imperativa sulla revisione prezzi.
art. 133, comma 1, lett. e.2), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie in materia di revisione dei prezzi dei contratti pubblici quando venga in rilievo l'esercizio di un potere pubblicistico; il riparto concreto dipende dalla natura vincolata o discrezionale del meccanismo applicabile.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Non impedisce una pronuncia che accerti l'inadempimento dell'obbligo imperativo e ordini il ripristino della legalità mediante inserimento della clausola, quando il giudice non sia chiamato a sostituirsi all'amministrazione nella definizione discrezionale del suo contenuto.
Massime di principio
- La controversia sull'adeguamento prezzi previsto dall'art. 26 d.l. 50/2022 appartiene alla giurisdizione ordinaria quando il meccanismo opera automaticamente sulla base di prezzari regionali e di parametri oggettivi e vincolanti, senza alcun margine di discrezionalità amministrativa sull'an o sul quantum della prestazione.
- La controversia sulla revisione prezzi appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva quando la disciplina applicabile attribuisce alla stazione appaltante un potere valutativo sull'an o sul contenuto dell'adeguamento, anche se la controversia insorge dopo la stipulazione del contratto.
- L'art. 29, comma 1, lett. a), d.l. 4/2022 costituisce norma imperativa che impone l'inserimento della clausola di revisione prezzi nei documenti di gara relativi alle procedure comprese nel suo ambito temporale e oggettivo, anche per gli appalti di lavori.
- La mancata impugnazione del bando o della lex specialis non preclude la domanda diretta a ottenere l'inserimento della clausola revisionale obbligatoria, poiché la norma imperativa può operare mediante eterointegrazione del contratto ai sensi dell'art. 1339 c.c.
- Le clausole contrattuali che prevedono l'invariabilità del prezzo o che comunque si pongono in contrasto con la clausola revisionale imposta dalla legge sono nulle e devono essere sostituite automaticamente dalla disciplina imperativa.
- L'accertamento dell'obbligo di inserire una clausola revisionale imposta dalla legge non viola il divieto di sostituzione del giudice all'amministrazione quando la domanda mira soltanto a ripristinare la legalità violata e non chiede al giudice di determinare discrezionalmente il contenuto puntuale della clausola.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 526/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 527/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 531/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →